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Ritiro rifiuti dalle isole maggiori

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Messaggio  Tonerink Mar Mag 15, 2018 3:35 pm

Buonasera a tutti. Scrivo per conto della mia azienda che si occupa di raccolta e smaltimento di toner su tutto il territorio nazionale partendo dal centro Italia. Vorremmo estendere questo servizio anche alle due isole maggiori ma chiaramente non ci è possibile effettuare la raccolta dei rifiuti presso tutti i clienti presenti nelle isole e rientrare nel nostro stabilimento entro le 48 ore, considerando i tempi di spostamento marittimo.
In questi casi sono previste delle deroghe alla normativa vigente oppure dobbiamo rassegnarci a non ampliare il servizio offerto?
C'è qualcuno che ha le stesse necessità ed ha risolto il problema?
Grazie mille per le vostre riposte.
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Messaggio  -bz8- Mar Mag 15, 2018 6:04 pm

48 ore? Perché?
-bz8-
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Messaggio  Tonerink Mer Mag 16, 2018 8:56 am

-bz8- ha scritto:48 ore? Perché?
Perché il formulario deve essere chiuso entro 48 ore dal momento in cui è stato preso in carico il rifiuto. Così ci richiedono gli enti che effettuano i controlli (e le sanzioni), nello specifico Arpa e Regione.
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Messaggio  -bz8- Mer Mag 16, 2018 8:59 am

A volte gli enti danno delle interpretazioni normative alquanto bizzarre.... Magari non è questo il caso eh, però mi piacerebbe sapere qual è l'esatto riferimento normativo a cui si affiancano nella loro richiesta.
Non te l'hanno detto?
-bz8-
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Messaggio  Tonerink Mer Mag 16, 2018 9:02 am

-bz8- ha scritto:A volte gli enti danno delle interpretazioni normative alquanto bizzarre.... Magari non è questo il caso eh, però mi piacerebbe sapere qual è l'esatto riferimento normativo a cui si affiancano nella loro richiesta.
Non te l'hanno detto?
Art. 193 comma 12 del D. Lgs 152/06, il solito insomma
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Messaggio  Tonerink Mer Mag 16, 2018 9:17 am

In pratica noi partiremmo oggi da Perugia, arriveremmo a Napoli, prenderemmo il traghetto per Palermo, cominceremmo la raccolta domani, poniamo alle 9. Per raccogliere su tutta la Sicilia ci metteremmo tutta la giornata di giovedi e di venerdi, quindi riprenderemmo il traghetto da Palermo la sera di venerdi, arrivando a Napoli la mattina di sabato e a Perugia 4/5 ore dopo, chiudendo il formulario del carico fatto il giovedì mattina il sabato pomeriggio (con estremo ottimismo non considerando eventuali intoppi e/o ritardi), quindi avendo superato le 48 ore. Questo, secondo i nostri enti, non si può fare, ai sensi dell'articolo di cui sopra.
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Messaggio  -bz8- Mer Mag 16, 2018 10:22 am

Tonerink ha scritto:
-bz8- ha scritto:A volte gli enti danno delle interpretazioni normative alquanto bizzarre.... Magari non è questo il caso eh, però mi piacerebbe sapere qual è l'esatto riferimento normativo a cui si affiancano nella loro richiesta.
Non te l'hanno detto?
Art. 193 comma 12 del D. Lgs 152/06, il solito insomma


Dunque il comma 12 dell'articolo 193 recita quanto segue:

"12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l), purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. "

Non sono un legale, ci mancherebbe, ma io qui proprio non riesco a leggerci che "il formulario deve essere chiuso entro 48 ore dal momento in cui è stato preso in carico il rifiuto". Per questo ho scritto prima che a volte si trovano interpretazioni un po' bizzarre.
Io ci leggo che la SOSTA tecnica per il trasbordo & c. non può superare le 48 ore.

Poi al comma 11 c'è scritto che la microraccolta dei rifiuti deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Punto.


Mio parere
Ciao
-bz8-
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Messaggio  matteorossi Mer Mag 16, 2018 10:22 am

Art. 193, c.11 (non è più comma 12)

"11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione."

Si parla di SOSTA, non di TRASPORTO.
Non capisco su cosa si basi l'interpretazione data, secondo te, da ARPA e Regione.
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Messaggio  -bz8- Mer Mag 16, 2018 10:23 am

Flick!!!!
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Messaggio  matteorossi Mer Mag 16, 2018 10:25 am

Flock!!! (mannagg....) Very Happy
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Messaggio  cirillo Mer Mag 16, 2018 3:04 pm

-bz8- ha scritto:Flick!!!!
matteorossi ha scritto:Flock!!! (mannagg....) Very Happy
Eeeeh, già, W i BERSAGLIERI!

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Messaggio  Tonerink Gio Mag 17, 2018 10:04 am

matteorossi ha scritto:Art. 193, c.11 (non è più comma 12)

"11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione."

Si parla di SOSTA, non di TRASPORTO.
Non capisco su cosa si basi l'interpretazione data, secondo te, da ARPA e Regione.

Anch'io la interpreto come voi, anche perchè parliamo di due commi distinti, ma purtroppo non è l'interpretazione dei nostri organi di controllo, che un formulario chiuso oltre le 48 ore lo sanzionano.
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Messaggio  matteorossi Gio Mag 17, 2018 4:54 pm

Tonerink ha scritto:
Anch'io la interpreto come voi, anche perchè parliamo di due commi distinti, ma purtroppo non è l'interpretazione dei nostri organi di controllo, che un formulario chiuso oltre le 48 ore lo sanzionano.

Si, ma la sanzione ai sensi di quale comma è fatta?
Nella versione attualmente in vigore del TUA (fonte Bosetti&Gatti):

11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.


E direi che non c'entra perché riguarda, come detto, la SOSTA.


12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l’impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l’obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l’impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l’attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.

E direi che non c'entra perché riguarda operazioni di carico, scarico e soste negli scali dei trasporti intermodali. Inoltre non è citato il termine di 48h

Se le cose stanno davvero come tu dici, proverei a fare una chiacchiera con un funzionario regionale (o di ARPA) per capire la ratio di questa loro richiesta.
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