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ATTRIBUZIONE CER PANNELLI DI LEGNO CON FORMALDEIDE

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ATTRIBUZIONE CER PANNELLI DI LEGNO CON FORMALDEIDE  Empty ATTRIBUZIONE CER PANNELLI DI LEGNO CON FORMALDEIDE

Messaggio  lancia55 Mer Ott 14, 2015 10:27 am

Salve a tutti,

Vi pongo questo quesito:
Stiamo effettuando ( ditta edile ) operazione di rimozioni e demolizioni su un ex fabbrica compresi uffici con i relativi arredi.
La Direzione lavori ha fatto effettuare delle analisi su alcuni pannelli di legno con metodo di prova secondo EN 120:1992 per determinare il contenuto di formaldeide.
La formaldeide dovrebbe essere cancerogena a partire da gennaio 2016 nelle analisi ovviamente risulta la presenza di formaldeide ma purtroppo questo non mi da indicazioni sull'attribuzione di codice CER.
riporto esito analisi
campione 1 valore rilevato 8,1 mg/100 g
Campione 2 valore rilevato 7,8 mg/100 g
valore limite 8 mg/100 g riferimento Norma EN 13986
Ora ovviamente dobbiamo smaltirlo le analisi mi servono a poco anche per lo scarico
Dato che si tratta di attivita di costruzione e demolizione mi viene da attribuire il seguente codice CER 170201
Ringrazio anticipatamente per le risposte
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Ott 14, 2015 11:32 am

il valore limite indicato è relativo alla "tollerabilità" della formaldeide tal quale (quindi, gassosa) rilasciabile da un pannello in legno, quindi nulla a che vedere con la classificazione del rifiuto.
Tuttavia, assodato che il metodo di prova utilizzato è normato a livello internazionale e come tale da ritenersi valido per la determinazione del contenuto di formaldeide nel pannello una volta che questo abbia acquisito giuridicamente la qualifica di "rifiuto" come da d.lgs. 152/06 art. 183 c.1a), (wow, scritto tutto di fila e a memoria!), volendo esprimere questi tenori in mg/Kg sarà di 81 e 78 mg/Kg , ottenuti moltiplicando per 10 entrambi i termini della concentrazione espressa per 100 g.
Il reg. CE 1357/2014, cogente dal 1° giugno 2015, ci dice che un rifiuto avrà la classificazione HP 7 se ha un tenore di sostanze Carc. 1A o Carc. 1B > 0,1%, ovvero a dirsi > 1000 mg/Kg.
Il Reg CE 605/2014 ha sancito che comunque la formaldeide abbia codice di pericolo H350 e sia classificata Carc. 1B, quindi visti gli esiti analitici i rifiuti di legno di cui stiamo parlando non sono classificabili con la frase di pericolo HP7. Che la etichettatura sia dovuta a partire dal 2016 non esclude per nulla che la classificazione in parola sia già cogente, come infatti è.

Detto tutto ciò, mi chiedo per quale motivo non si sia data ai prodotti di "smantellamento" degli arredi la priorità prevista in art. 179 c.1.b): non sarebbe stato più logico considerarli per quello che sono e cioè dei semplici mobili usati e come tali trattarli, a cura del legittimo detentore ?

In estrema sintesi e in soldoni proprio a forma di €, perchè mai spendere per eliminarli quando un normale ed autorizzatissimo commerciante di arredi usati (=modernariato...) sarebbe stato felicissimo di venirseli a prendere, magari anche pagandoli per quanto poco, al fine di rivenderli a qualcuno che magari non intende o non può affrontare la spesa per degli arredi da ufficio nuovi?

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ATTRIBUZIONE CER PANNELLI DI LEGNO CON FORMALDEIDE  Empty OBBLIGO DI SMALTIRLO

Messaggio  lancia55 Mer Ott 14, 2015 12:09 pm

Per prima cosa Gazie della risposta che risulta molto puntuale e precisa.
Non si finisce mai di imparare con la classificazione dei rifiuti
Tornando al discorso di caratterizzazione, purtroppo per contratto dobbiamo smaltirlo e/o recuperarlo con evidenze documentali.
Quindi perdonami non ho capito se che con la normativa riportata possiamo utilizzare il
CER 170201
oppure dobbiamo utilizzare il
CER 170204* con che codice di pericolo?
Grazie
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Messaggio  cirillo Mer Ott 14, 2015 12:30 pm

lancia55 ha scritto:Per prima cosa Gazie della risposta che risulta molto puntuale e precisa.
Non si finisce mai di imparare con la classificazione dei rifiuti
Tornando al discorso di caratterizzazione, purtroppo per contratto dobbiamo smaltirlo e/o recuperarlo con evidenze documentali.
Quindi perdonami non ho capito se che con la normativa riportata possiamo utilizzare il
CER 170201
oppure dobbiamo utilizzare il
CER 170204* con che codice di pericolo?
Grazie
lancia55 ha scritto:Salve a tutti, Vi pongo questo quesito:
Stiamo effettuando ( ditta edile ) operazione di rimozioni e demolizioni su un ex fabbrica compresi uffici con i relativi arredi.
Trattasi di "ARREDI" derivanti da un "UFFICIO" dei quali il detentore intende disfarsi, non di "rifiuti da demolizione o costruzione"; il CER da attribuire, pertanto, a m.m.a. è 20.03.07 (vedasi declaratoria gruppo 20)

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Messaggio  Aurora Brancia Mer Ott 14, 2015 1:32 pm

perchè (come tutti i mobili in legno più o meno naturale che abbiamo nelle case e negli studi/uffici) è evidente che non possano essere nè tecnicamente rifiuti di demolizione nè scientificamente rifiuti pericolosi.
Se la Direzione Lavori si fosse aggiornata con me come docente sulla gestione dei "rifiuti da cantiere edile", cosa avvenuta per altri e quindi documentalmente possibile, non avrebbe mai speso questi soldi di analisi per la ricerca di formaldeide assolutamente inutili.

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Messaggio  cirillo Mer Ott 14, 2015 2:41 pm

...aggiungo che, con propia delibera, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali consente, alle imprese edili iscritte in cat. 2bis (trasporto di propri rifiuti), l'ottenimento anche dei CER:
a) 20.02.01 rifiuti di giardini e parchi - rifiuti biodegradabili,
in quanto possibili rifiuti derivanti dalla pulizia del verde nell'area nella quale sorgerà il cantiere o saranno installati gli apprestamenti del cantiere;
b) 20.03.05 altri rifiuti urbani - rifiuti ingombranti,
in quanto è stato considerato che, un'eventuale ristrutturazione o demolizione potrebbe comportare la necessità di "liberare" i locali anche dagli arredi presenti.

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Messaggio  lancia55 Gio Ott 15, 2015 1:27 pm

Ringrazio tutti per le risposte
E' stata una discussione molto soddisfacente.
Alla fine ho capito come procedere ora per la gestione di questi arredi.
Anche se nello specifico si tratta di una notevole quantita' di arredi ( parliamo di pareti attrezzate per circa 10000 metri lineari ).
Vedremo le decisioni che prenderanno io porto i vostri contributi all'attenzione dei responsabili poi si vedrà.
Ringrazio anche Cirillo per il riferimento alla delibera dell'albo farò un aggiornamento di codici CER autorizzati
Very Happy
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Messaggio  zesec Ven Ott 16, 2015 3:00 pm

cirillo ha scritto:...aggiungo che, con propia delibera, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali consente, alle imprese edili iscritte in cat. 2bis (trasporto di propri rifiuti), l'ottenimento anche dei CER:
a) 20.02.01 rifiuti di giardini e parchi - rifiuti biodegradabili,
in quanto possibili rifiuti derivanti dalla pulizia del verde nell'area nella quale sorgerà il cantiere o saranno installati gli apprestamenti del cantiere;
b) 20.03.05 altri rifiuti urbani - rifiuti ingombranti,
in quanto è stato considerato che, un'eventuale ristrutturazione o demolizione potrebbe comportare la necessità di "liberare" i locali anche dagli arredi presenti.

Ciao.
Ho presente la circolare (non la delibera) con la quale l'Albo ritiene che le imprese edili possano utilizzare l'iscrizione ai sensi dell'art. 212 comma 8 D.Lgs. n. 152/2006 per il trasporto di rifiuti ingombranti "provenienti da attività del cantiere edili connessa all'attività di costruzione e demolizione" (CER 20 03 07, non 05).
Mi interesserebbero però gli estremi del provvedimento o circolare con cui l'Albo ammette la stessa cosa per i rifiuti biodegradabili. Ce l'hai?
Grazie.
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Messaggio  cirillo Ven Ott 16, 2015 3:22 pm

Hai ragione Zesec, è una circolare...
Per quanto attiene la copia del provvedimento, per il CER del verde, mi spiace; non mi sono mai preoccupato della cosa da quando, nel corso di un incontro, con la Sezione Regionale del'Albo (Veneto), ci hanno comunicato questa possiblità. Difatti, in tutte le  pratiche che ho fatto in seguito, ho anche inserito (o aggiunto in caso di modifiche) anche questi 2 CER e sono stati concessi senza alcun problema.
Es: questa è lo "stamp", dal sito dell'A.N.G.A., della posizione di un'Impresa edile alla quale ho fatto l'iscrizione.
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p.s. però vedo cosa c'è e te lo giro

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Messaggio  zesec Ven Ott 16, 2015 4:25 pm

Sì sì, so che quei due codici li rilasciano. Succede anche nelle pratiche che presento io.
Però, dal momento che le sezioni spesso negano CER sulla base di mitologiche griglie approvate a livello nazionale, o sulla base di proprie considerazioni su quale rifiuto è o non è tipico di una determinata attività, fa sempre comodo avere una circolare come quella che hanno scritto per gli ingombranti trasportati da imprese edili. Se salta fuori qualcosa anche per i biodegradabili o altre tipologie, ben venga la segnalazione.

Episodio OT.
A me hanno rifiutato i codici della famiglia 17 per uno che costruisce impianti di spegnimento incendi. Evidentemente non si concepisce che uno scavi e demolisca per interrare e mettere sotto traccia tubazioni, condotte, corrugati per collegamenti elettrici ed elettronici, ecc. Evidentemente va di moda solo l'impianto in canaletta esterna...
Noto che tutti all'Albo sono gentili e ti dicono: "Capisco la tua posizione, però per me è così e ti nego quei codici. Ma se tu credi di aver ragione, non c'è problema: fai pure ricorso al TAR. Noi non la prendiamo come una questione personale... E se ti danno ragione, siamo contenti per te ed il tuo cliente.".
Il problema è che fanno finta di dimenticare che chi fa impresa vuole avere il provvedimento perché gli serve per lavorare subito, non fra qualche anno. Vorrei mandarli loro dall'imprenditore a dire: "Nessun problema! E' vero che per adesso lei non può portare in impianto da solo i rifiuti che normalmente produce, ma fra 5/6 anni quando vinceremo in secondo grado in Consiglio di Stato... vedrà che soddisfazione!"
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Messaggio  cirillo Ven Ott 16, 2015 4:32 pm

Nel Veneto va un pò meglio, se non ritengono che alcuni CER siano attribuibili all'attività risultante dalla visura camerale, (secondo le loro tabelle) chiedono lumi e, con una relazione, se fatta con "sale in zucca", si possono ottenere CER del tipo 16.06.01* per una ditta che opera, come il tuo, nel campo degli impianti antincendio (uno dei casi risolti)

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Messaggio  zesec Ven Ott 16, 2015 4:55 pm

Le batterie sì, anche qui da me (anche se quelle al piombo... per gli impianti antincendio...).
Ma il problema sono i calcinacci ed eventualmente le terre da scavo. Quelli li porti via con il 17, non con il 16. E ti assicuro che la relazione di replica è stata fatta con la zucca, il giusto sale e anche il rosmarino.

Scusate la deviazione dal titolo del thread. Mi fermo qui, giuro.
Approfitto per salutare tutti. Non scrivo più come una volta, ma spesso vi leggo. E vi trovo sempre preparati. Qualche volta nervosi...
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ott 16, 2015 5:36 pm

cirillo ha scritto:Nel Veneto va un pò meglio, se non ritengono che alcuni CER siano attribuibili all'attività risultante dalla visura camerale, (secondo le loro tabelle) chiedono lumi e, con una relazione, se fatta con "sale in zucca", si possono ottenere CER del tipo 16.06.01* per una ditta che opera, come il tuo, nel campo degli impianti antincendio (uno dei casi risolti)
Ma che bella notizia!

Nel senso: quindi c'è già qualcuno che si è dato la pena di stilare delle tabelle-tipo di rifiuti prodotti/producibili da altrettante attività-tipo.
E c'è un motivo particolare per cui questa cosa non si possa predisporre per tutti gli accidenti di codici ateco?
Così,  quando uno apre una cazzilla di attività gli si dice da subito anzi da prima:

fratello, sappi che a noi risulta che tu possa produrre solo questo tipo di rifiuti, se pensi di produrne di diversi vieni a parlarne con noi e spiegaci come e perchè !


Ed ecco che -anche senza sistri- stroncheremmo il gironzolare di rifiuti con codici cer almeno improbabili assegnati e/o suggeriti da quelli che in autorizzazione al trasporto C/T hanno giusto e solo quelli.
Ecco che un rifiuto non pericoloso ab origine non possa più diventare un finto-pericoloso che dia vita ad un presunto giro-bolla ma ritorni ad essere un semplice tentativo di truffa al produttore, spesso riuscito, ecco che uno che fa davvero il consulente si possa mettere d'impegno a trovare la fine ottimale di un qualcosa rispetto a caratteristiche e quantità in gioco cvaso per caso, ecco che i fanatici dell'idiozia "rifiuto speciale=rifiuto pericoloso" non avrebbero più spazio mediatico (mi dispiace per la toffa & C., si cercassero altri scoop...) , ecco che la gestione dei rifiuti potrebbe avere un aspetto macroeconomico di programmazione industriale civile ed avanzata,  invece del risvolto di miserie umane che la caratterizza da 30 e più anni.


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