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Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
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Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
ritengo che alla luce dell'ultimo decreto RAEE di ieri le catene di distribruzione che ritirano il vecchio RAEE da un abitazione non debbano iscriversi al sistri per tali rifiuti ma solo per i rifiuti da essi stessi prodotti.
ma il trasportatore che và a ritirare il vecchio RAEE dalla abitazione e per conto del venditore del nuovo elettrodomestico deve iscriversi o no?
grazie
ma il trasportatore che và a ritirare il vecchio RAEE dalla abitazione e per conto del venditore del nuovo elettrodomestico deve iscriversi o no?
grazie
romontal- Utente Attivo
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
Benvenuto nel forum
Trattandosi di rifiuto urbano e di trasportatore iscritto ad apposita sezione dell'Albo (attendiamo la delibera), ritengo non rientri tra i soggetti elencati nel DM 17 dicembre 2009.
Per la Regione Campania ci sarebbe da discutere...
Trattandosi di rifiuto urbano e di trasportatore iscritto ad apposita sezione dell'Albo (attendiamo la delibera), ritengo non rientri tra i soggetti elencati nel DM 17 dicembre 2009.
Per la Regione Campania ci sarebbe da discutere...
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
sono d'accordo per il discorso Campania e ritengo che questi debbano comunque iscriversi in base a quanto "previsto" da SISTRI ma nel caso di un trasportatore tradizionale ( esempio corriere tipo TNT o quant'altro), che abbia l'appalto con la catena di distribuzione (es. ELDO TRONY etc.) per il ritiro dell'usato se è vero che deve iscriversi in quale categoria deve farlo?Admin ha scritto:Benvenuto nel forum
Trattandosi di rifiuto urbano e di trasportatore iscritto ad apposita sezione dell'Albo (attendiamo la delibera), ritengo non rientri tra i soggetti elencati nel DM 17 dicembre 2009.
Per la Regione Campania ci sarebbe da discutere...
grazie
romontal- Utente Attivo
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
"3. Ai fini dell'iscrizione per le attivita' di trasporto di cui all'articolo 2 i terzi che agiscono in nome dei distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa;
b) gli estremi del distributore per conto del quale si effettua il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
c) le tipologie di RAEE trasportati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
e) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.
4. La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3. Per tali iscrizioni non e' richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed e' subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione".
Naturalmente occorre l'operatività dell'Albo, che si sta già organizzando.
a) la sede dell'impresa;
b) gli estremi del distributore per conto del quale si effettua il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
c) le tipologie di RAEE trasportati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
e) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.
4. La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3. Per tali iscrizioni non e' richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed e' subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione".
Naturalmente occorre l'operatività dell'Albo, che si sta già organizzando.
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
grazie molte!!! mi era sfuggitoAdmin ha scritto:"3. Ai fini dell'iscrizione per le attivita' di trasporto di cui all'articolo 2 i terzi che agiscono in nome dei distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa;
b) gli estremi del distributore per conto del quale si effettua il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
c) le tipologie di RAEE trasportati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
e) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.
4. La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3. Per tali iscrizioni non e' richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed e' subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione".
Naturalmente occorre l'operatività dell'Albo, che si sta già organizzando.
romontal- Utente Attivo
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
romontal ha scritto:grazie molte!!! mi era sfuggitoAdmin ha scritto:"3. Ai fini dell'iscrizione per le attivita' di trasporto di cui all'articolo 2 i terzi che agiscono in nome dei distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa;
b) gli estremi del distributore per conto del quale si effettua il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
c) le tipologie di RAEE trasportati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
e) il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.
4. La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3. Per tali iscrizioni non e' richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed e' subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione".
Naturalmente occorre l'operatività dell'Albo, che si sta già organizzando.
Buona sera
vorrei un parere sulla mia tesi che le procedure semplificate, ad eccezione del ritiro gratuito uno contro uno, possano essere adottate anche per il ritiro di RAEE ex nuclei professionali previa iscrizione alla stessa categoria dell' Albo prevista per i domestici chiaramente con oneri a carico del produttore
grazie
romontal- Utente Attivo
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
Mi auguro di no altrimenti tutti gli altri trasportatori con il conto terzi che fanno piangono?
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
VdT ha scritto:Mi auguro di no altrimenti tutti gli altri trasportatori con il conto terzi che fanno piangono?
però mi sembra che, secondo il DM, solo i trasportatori incaricati dal produttore/distributore e debitamente iscritti a specifica categoria dell'albo possono operare in regime semplificato
romontal- Utente Attivo
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
Allo stato attuale credo però che i distributori, i quali hanno già i mezzi, e che devono offrire questo servizio gratuitamente, difficilmente pagheranno un "terzo" affinchè svolga il lavoro di raccolta, anche perchè molto spesso occorre portare a casa del cliente l'AEE e ciò significa che il "terzo" dovrà avere personale che svolga anche questo compito.
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
VdT ha scritto:Allo stato attuale credo però che i distributori, i quali hanno già i mezzi, e che devono offrire questo servizio gratuitamente, difficilmente pagheranno un "terzo" affinchè svolga il lavoro di raccolta, anche perchè molto spesso occorre portare a casa del cliente l'AEE e ciò significa che il "terzo" dovrà avere personale che svolga anche questo compito.
il ritiro gratuito è solo per i domestici e l'iscrizione è comunque obbligatoria
romontal- Utente Attivo
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
Se un trasportatore c/t vuole entrare in questo mercato puo' iscrivere qualche veicolo nell'apposita sezione che sara' deliberata dall'Albo.
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
romontal perdona l'ignoranza, ma vorrei esserne sicuro, il fatto che da nessuna parte nel decreto ci sia scritto che il ritiro dei RAEE professionali non è gratuito implica che il loro ritiro ha un costo?
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
VdT ha scritto:romontal perdona l'ignoranza, ma vorrei esserne sicuro, il fatto che da nessuna parte nel decreto ci sia scritto che il ritiro dei RAEE professionali non è gratuito implica che il loro ritiro ha un costo?
si!!!! in quanto in realtà il decreto lo scrive anche anche se non in maniera esplicita;
art. 5 infatti esclude l'applicazione delle disposizioni del c. 1 dell'art. 1 e cioè il ritiro gratuito"
[b]"Le disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali dal decreto legislativo n. 151 del 2005, nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'art. 6, c. 3, dlgs. n.151" che cita:[/b] "Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
allora avevo interpretato bene inizialmente il quella parte. Parlandone con un altro ingegnere li chiesi se era giusta la mia interpretazione ma lui disse di no, che il decreto non prevedeva una cosa del genere. Dovrò spulciarlo meglio. Grazie per la delucidazione
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
Ma a questo punto però, quello che dici si potrebbe anche applicare all'art. 4 dove si parla del ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri assistenza tecnica.
Anche in questo caso al comma 1 dell'art. 4 si può leggere che :
Le disposizione di cui all'art. 1, comma 2 e 3, all'art. 2, commi 1, lettere a), c), d), 2 e 4 e all'art. 3 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuati dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b)trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 151 del 2005 dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio
Quindi si potrebbe anche dire che escludendo il comma 1 dell'art. 1 che parla della gratuità del servizio tale tipo di servizio sia in realtà a pagamento per il cliente.
Che non essendoci riferimento al punto di raggruppamento, tali soggetti non potrebbero averlo anche se al comma 2 lett. c) si parla proprio di come dovrebbe essere il punto di raggruppamento, inoltre la lett. b dell'art. 2 non viene citata che parla espressamente del punto di raggruppamento come luogo diverso dal punto vendita. Quindi o il legislatore ha inteso il locale dove si svolge l'esercizio per l'installatore come luogo dove poter immagazzinare i RAEE o lo intende simile al punto vendita e per loro esclude la possibiltà del punto di raggruppamento, il che non mi sembra molto logico.
Dove sbaglio dunque?
Il ritiro da parte degli installatori dei RAEE domestici è gratuito? E possono avere un punto di raggruppamento?
Sono io che penso troppo mentre leggo la normativa?Eh eh
Anche in questo caso al comma 1 dell'art. 4 si può leggere che :
Le disposizione di cui all'art. 1, comma 2 e 3, all'art. 2, commi 1, lettere a), c), d), 2 e 4 e all'art. 3 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuati dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b)trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 151 del 2005 dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio
Quindi si potrebbe anche dire che escludendo il comma 1 dell'art. 1 che parla della gratuità del servizio tale tipo di servizio sia in realtà a pagamento per il cliente.
Che non essendoci riferimento al punto di raggruppamento, tali soggetti non potrebbero averlo anche se al comma 2 lett. c) si parla proprio di come dovrebbe essere il punto di raggruppamento, inoltre la lett. b dell'art. 2 non viene citata che parla espressamente del punto di raggruppamento come luogo diverso dal punto vendita. Quindi o il legislatore ha inteso il locale dove si svolge l'esercizio per l'installatore come luogo dove poter immagazzinare i RAEE o lo intende simile al punto vendita e per loro esclude la possibiltà del punto di raggruppamento, il che non mi sembra molto logico.
Dove sbaglio dunque?
Il ritiro da parte degli installatori dei RAEE domestici è gratuito? E possono avere un punto di raggruppamento?
Sono io che penso troppo mentre leggo la normativa?Eh eh
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
l'esclusione del comma 1 dell'art. 1 lascia intendere che il ritiro da parte dell'installatore (che non sia anche distributore o ditta da esso incaricata) non è gratuito.VdT ha scritto:Ma a questo punto però, quello che dici si potrebbe anche applicare all'art. 4 dove si parla del ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri assistenza tecnica.
Anche in questo caso al comma 1 dell'art. 4 si può leggere che :
Le disposizione di cui all'art. 1, comma 2 e 3, all'art. 2, commi 1, lettere a), c), d), 2 e 4 e all'art. 3 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuati dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;
b)trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 151 del 2005 dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio
Quindi si potrebbe anche dire che escludendo il comma 1 dell'art. 1 che parla della gratuità del servizio tale tipo di servizio sia in realtà a pagamento per il cliente.
Che non essendoci riferimento al punto di raggruppamento, tali soggetti non potrebbero averlo anche se al comma 2 lett. c) si parla proprio di come dovrebbe essere il punto di raggruppamento, inoltre la lett. b dell'art. 2 non viene citata che parla espressamente del punto di raggruppamento come luogo diverso dal punto vendita. Quindi o il legislatore ha inteso il locale dove si svolge l'esercizio per l'installatore come luogo dove poter immagazzinare i RAEE o lo intende simile al punto vendita e per loro esclude la possibiltà del punto di raggruppamento, il che non mi sembra molto logico.
Dove sbaglio dunque?
Il ritiro da parte degli installatori dei RAEE domestici è gratuito? E possono avere un punto di raggruppamento?
Sono io che penso troppo mentre leggo la normativa?Eh eh
tale soggetto inoltre, per effetto del citato articolo 4, comma 1, può raggruppare solo presso il suo esercizio avviando poi al centro di raccolta secondo le modalità previste oppure trasportando direttamente con propri mezzi dal domicilio del cliente presso cui effettua di ritiro direttamente al centro di raccolta
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
E' una cosa su cui meditare
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
Dunque se proviamo a riepilogare in termini di gratuità lo schema dovrebbe essere questo:
Il ritiro dei raee domestici da parte dei distributori è gratuito
Il ritiro dei raee domestici da parte degli installatori non è gratuito ma dovrebbe essere pagato da chi? Dal cliente che conferisce il raee?
Il ritiro dei raee professionali da parte del distributori non è gratuito ma dovrebbe essere pagato, e siamo come prima, chi paga il ritiro l'azienda?
Il ritiro dei raee professionali da parte degli installatori non è gratuito e siamo come i due punti appena elencati.
Passando poi ai punti di raggruppamento essi sono previsti per i distributori che ritirano il raee domestico ma sono stranamente non previsti, o previsti a metà per gli installatori. Per i raee professionali invece al comma 2 dell'art. 5 si fa riferimento all'art. 1 comma 2 lett. c che parla dei requisiti del punto di raggruppamento e del punto vendita per immagazzinare i raee. Per gli installatori che ritirano il raee professionale non viene citato il punto di raggruppamento se non facendo riferimento ad articoli precedenti come l'art. 5.
Il ritiro dei raee domestici da parte dei distributori è gratuito
Il ritiro dei raee domestici da parte degli installatori non è gratuito ma dovrebbe essere pagato da chi? Dal cliente che conferisce il raee?
Il ritiro dei raee professionali da parte del distributori non è gratuito ma dovrebbe essere pagato, e siamo come prima, chi paga il ritiro l'azienda?
Il ritiro dei raee professionali da parte degli installatori non è gratuito e siamo come i due punti appena elencati.
Passando poi ai punti di raggruppamento essi sono previsti per i distributori che ritirano il raee domestico ma sono stranamente non previsti, o previsti a metà per gli installatori. Per i raee professionali invece al comma 2 dell'art. 5 si fa riferimento all'art. 1 comma 2 lett. c che parla dei requisiti del punto di raggruppamento e del punto vendita per immagazzinare i raee. Per gli installatori che ritirano il raee professionale non viene citato il punto di raggruppamento se non facendo riferimento ad articoli precedenti come l'art. 5.
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
VdT ha scritto:Dunque se proviamo a riepilogare in termini di gratuità lo schema dovrebbe essere questo:
1.Il ritiro dei raee domestici da parte dei distributori è gratuito
2.Il ritiro dei raee domestici da parte degli installatori non è gratuito ma dovrebbe essere pagato da chi? Dal cliente che conferisce il raee?
3.Il ritiro dei raee professionali da parte del distributori non è gratuito ma dovrebbe essere pagato, e siamo come prima, chi paga il ritiro l'azienda?
Il ritiro dei raee professionali da parte degli installatori non è gratuito e siamo come i due punti appena elencati.
4.Passando poi ai punti di raggruppamento essi sono previsti per i distributori che ritirano il raee domestico ma sono stranamente non previsti, o previsti a metà per gli installatori. Per i raee professionali invece al comma 2 dell'art. 5 si fa riferimento all'art. 1 comma 2 lett. c che parla dei requisiti del punto di raggruppamento e del punto vendita per immagazzinare i raee. Per gli installatori che ritirano il raee professionale non viene citato il punto di raggruppamento se non facendo riferimento ad articoli precedenti come l'art. 5.
1.Il ritiro dei raee domestici da parte dei distributori è gratuito solo nel caso "one to one"
2.Il ritiro dei RAEE domestici da parte degli installatori non è gratuito.
3. Il ritiro dei RAEE professionali da parte degli installatori non[/b] è gratuito: esso può avvenire con le procedure semplificate solo "[i]nell'ambito dell'organizzazione di un sistema nell’ambito del quale i produttori, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, la raccolta separata" . [/i] A tal fine tali soggetti possono avvalersi delle strutture di raccolta separata dei rifiuti urbani previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi .
4.I punti di raggruppamento previsti per i distributori che ritirano il raee domestico sono o presso la loro sede o presso luogo diverso opportunamente comunicato
I punti di raggruppamento in attesa del trasporto verso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali, per ritiri effettuati da installatori e da gestori dei centri di assistenza tecnica possono essere unicamente presso i locali dell' esercizio degli installatori o centri di assistenza stessi;
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TRASPORTATORI CHE OPERANO PER PIU' PUNTI VENDITA
Nel modello di iscrizione, la parte riservata ai Trasportatori prevede l'indicazione di un solo Distributore. Ma se un Trasportatore opera ad esempio per più punti vendita di una catena tipo Trony, Eldo, etc. deve presentare una domanda di iscrizione per ciascun punto vendita? E quanti versamente deve effettuare?
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
La domanda del trasportatore deve essere presentata unitamente a quella del rivenditore, non credo sia possibile per un trasportatore decidere di iscriversi da solo presentando domanda. Invece, stando a quanto scritto nel decreto sembra avere più senso che un distributore chieda ad un trasportatore di iscriversi per usufruire dei suoi servizi
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
Dove è scritto? Da come è predisposto il modello dell'Albo, che specifica le sezioni che a seconda della tipologia di operatore si devono compilare, sembra che ciascuno possa iscriversi indipendentemente dagli altri.
In ogni caso, resterebbe il problema di un Trasportatore che ad esempio trasporta per un Trony di Roma e per un Sinergy di Frosinone.
In ogni caso, resterebbe il problema di un Trasportatore che ad esempio trasporta per un Trony di Roma e per un Sinergy di Frosinone.
sadema70- Membro della community
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
E' proprio per il problema che tu hai sollevato e che io mi sono posto sin dall'inizio che credo sia così. Per come è strutturato il documento sinceramente non vedo la possibilità per il trasportatore di andare all'albo ed iscriversi per chi li pare, ma deve essere sempre accompagnato dal modulo del distributore che lo autorizza a trasportare i RAEE che dovranno essere ritirati.
VdT- Moderatore
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
Basta che compili le sole sezioni 2 e 4.
Il problema è che nella Sezione 2 può indicare un solo distributore, e quindi bisognerebbe capire se è possibile allegare eventualmente una lista di altri distributori con le relative Sezioni 4 per ciascuno di essi.
Ho fatto un quesito a diversi Albi Gestori, ma sono tuttora in attesa di risposta.
Il problema è che nella Sezione 2 può indicare un solo distributore, e quindi bisognerebbe capire se è possibile allegare eventualmente una lista di altri distributori con le relative Sezioni 4 per ciascuno di essi.
Ho fatto un quesito a diversi Albi Gestori, ma sono tuttora in attesa di risposta.
sadema70- Membro della community
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Re: Trasportatore rifiuti RAEE per conto dei distributori
Io ho capito a quali sezioni fai riferimento e ti ho esposto la mia opinione, poi proprio come te ho mandato mail un po a tutti senza avere risposta. Viviamo ancora nel buio
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