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lavorazioni industriali o costruzioni e demolizioni?

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Messaggio  sandy91 Ven Gen 09, 2015 4:22 pm

Ciao a tutti!
lavoro per una ditta che si occupa di Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori (ateco 28.21.1)
Demolendo produciamo un rifiuto NON pericoloso CER 16.11.06 - Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche.
Facendo il calcolo dei dipendenti (e anche li è tutto un problema a parte dato che assumiamo e licenziamo in base agli appalti e quindi non ho mai un numero fisso di dipendenti) risultiamo al di sotto della soglia dei 10.
Quello che mi resta da scoprire è se facciamo parte della categoria di produttori di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali (art.184 comma 3 lettera c) che hanno l'obbligo di tenere il registro di c/s oppure derivanti da costruzioni e demolizioni (art.184 comma 3 lettera b).
Ho letto pareri discordanti nei thread precedenti: qualcuno dice che bisogna guardare l'attività che ha generato il rifiuto (in questo caso demolizione) e qualcun'altro dice che bisogna guardare l'attività oggetto dell'impresa che si ritrova nell'iscrizione alla camera di commercio.
Ho letto anche la descrizione di "lavorazion industriale" trovata non so se sul Dlgs o qualche altra parte (per lavorazione industriale s'intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prettamente commerciale o di servizio, purchè tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio) ma non mi ha chiarito nessuna idea.
Non so se può servire ma come CCNL rientriamo nell'industria metalmeccanica (che porterebbe a dire industria)
Preciso inoltre che il trasporto e il recupero viene fatto da ditte terze e non da noi.
Non so proprio più dove sbattere la testa.
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Messaggio  cirillo Ven Gen 09, 2015 5:02 pm

Porto questo esempio.
Una ditta che esercità l'attività fabbrile è certamente, come contratto di lavoro, nella metalmeccanica (contratto industria o artigiani che sia).
I rifiuti che produce nella propria sede, indipendentemente dal fatto che possa avere 1 o 100 dipendenti, sono comunque soggetti alla scrittura nel registro di carico e scarico.
Detto questo, se a questa ditta viene commissionata una ringhiera, ci sarà la produzione in azienda con la relativa scrittura nel registro di c. e s. degli sfridi di lavorazione mentre, se questa stessa ditta andrà "in cantiere" e dovrà "demolire" la vecchia ringhiera per effettuare la posa della nuova, essendo la vecchia un rifiuto non pericoloso derivante certamente dall'attività di costruzioni e demolizioni, non sarà soggetta alla scrittura dello stesso nel registro di c.s. rifiuti (1 o 100 dipendenti che possa avere) ma solo all'emissione del FIR per i trasporto del rifiuto prodotto.
Ritengo si possa fare lo stesso ragionamento, per assoluta analogia, con il tuo caso.
Si accettano consigli dagli altri amici del forum.

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Messaggio  sandy91 Ven Gen 09, 2015 5:11 pm

Anche tu allora guardi l'attività che ha prodotto il rifiuto e non l'attività di impresa.
Secondo me ha molto senso come dici tu ma mi era sorto il dubbio se come "produzione di beni" si intendesse qualsiasi tipo di bene sia mobile che immobile (nel ns caso immobile) e quindi rientrassimo a priori nell'industria. affraid
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Messaggio  isamonfroni Ven Gen 09, 2015 5:18 pm

sandy91 ha scritto:
Non so proprio più dove sbattere la testa.

Non sbatterla nel forno che rischi di farti male! Very Happy

Facciamo un passo per volta

La vostra attività prevalente è quella di produzione industriale di forni, fornaci e bruciatori?
quindi siete produttori di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali (art, 184, c.3, lettera c) e dunque dovete tenere il registro

Peraltro durante la produzione di forni fornaci e bruciatori chissà quanti altri rifiuti produrrete oltre al rivestimento refrattario inutilizzabile, non posso pensare che non vi avanzi neppure un pezzettino di metallo o di plastica o un pezzo di cavo o uno straccio, una latta sporca d'olio o di vernice.

Questo per quanto riguarda la produzione.

Quando andate a demolire un forno, l'attività che svolgete in quel momento è di demolizione e il rifiuto refrattario (sempre se distinguibile e separabile dal corpo del forno) dovrebbe, a mio sommesso avviso, essere codificato con il CER 17.06.04, oppure, se non è distinguibile e separabile dal corpo del forno come 17.09.04 materiali misti di costruzione e demolizione.

A questo punto, dato che il registro già l'avete, io personalmente ci annoterei anche questo di rifiuto. So che nel forum ci sono colleghi che hanno altre opinioni su questo argomento, che io rispetto logicamente, anche se resto della mia.

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Messaggio  sandy91 Ven Gen 09, 2015 7:07 pm

Meno male che sono lontana dai forni e non posso sbatterci contro neanche il mignolo del piede Smile
Per i rifiuti derivanti dalla costruzione di solito se ne occupa la committenza non mi è mai capitato di dover organizzarne il trasporto/smaltimento o recupero. Infatti organizzano cassoni per la raccolta differenziata.
Il mio problema maggiore era la demolizione in quanto li si che ci sono tonnellate e tonnellate di detriti che vengono recuperati da un'altra ditta. La codifica CER l'abbiamo dalle analisi che facciamo fare per tali rifiuti ed è l'unico rifiuto che abbiamo (per adesso - per quanto riguarda il forno).
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Messaggio  isamonfroni Sab Gen 10, 2015 12:50 pm

sandy91 ha scritto:
Per i rifiuti derivanti dalla costruzione di solito se ne occupa la committenza non mi è mai capitato di dover organizzarne il trasporto/smaltimento o recupero. Infatti organizzano cassoni per la raccolta differenziata.
non è certo "la committenza" il produttore del rifiuto, il produttore dei rifiuti siete voi e ve ne dovreste occupare voi.

sandy91 ha scritto:
Il mio problema maggiore era la demolizione in quanto li si che ci sono tonnellate e tonnellate di detriti che vengono recuperati da un'altra ditta. La codifica CER l'abbiamo dalle analisi che facciamo fare per tali rifiuti ed è l'unico rifiuto che abbiamo (per adesso - per quanto riguarda il forno).

La codifica CER deve essere attribuita dal produttore, non dal laboratorio, a cui spetta soltanto il compito di analizzare l'eventuale presenza e concentrazione di sostanze pericolose.

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