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Depuratore e registrazione c/s

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Messaggio  marcogio85 Gio Nov 13, 2014 2:15 pm

Promemoria primo messaggio :

Buongiorno ragazzi... :-)...
Un impianto di depurazione acque reflue urbane riceve tramite regolare fir i reflui provenienti da altri depuratori per sottoporli a trattamento con cer 19
In entrata registro 2000 kg (parte liquida e solida) quindi in carico (r13)
Poi se devo fare trattamento metterò in scarico (da r13) e contestuale carico per recupero... Giusto...?
All'uscita dovrò riportare lo scarico verso altro impianto di recupero...
Ma essendo disidratati e trasportati in forma secca avrò un peso differente chiaramente...

Non posso mettere 2000 kg in riferimento a quel dato carico perché non sarebbe la verità... Posso giustificare, tramite relazione di un tecnico che in base al trattamento saranno ad esempio 500 kg...?

È corretta la procedura di carico e scarico di cui sopra...?
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Messaggio  marcogio85 Dom Nov 16, 2014 2:33 am

Io sono sempre stato rispettoso con tutti nel forum come nella vita... Gradirei altrettanto... E non essere apostrofato o corretto nella forma... Al max corretto nella SOSTANZA
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Messaggio  Aurora Brancia Dom Nov 16, 2014 4:03 pm

marcogio85 ha scritto:Non serve che mi correggi il compitino...
La storia del registro c'è l'ho ben chiara ...
Very Happy senti a me, togli la correzione automatica dallo smartphone, fa fare delle figure terribili Twisted Evil di quelli che non distinguono ce, particella pronominale, da c'è, forma impersonale del verbo essere, equivalente a "ci sta".

Detto questo, lo vedi che c'è (=ci sta) bisogno di conoscenza appropriata della lingua italiana per venirne a capo?
COMUNQUE, un fango da un impianto di depurazione è un rifiuto, che poi possa o meno essere usato tal quale o dopo trattamento a determinate condizioni in agricoltura, è un altro discorso.
Se vai a leggerti il D.Lgs. 92/99, per inciso una grandezza del cielo per tante cose e che offre spunti pregevoli anche sulla parte quarta -titolo quinto, e se consideri che il 1999 è antecedente al 2006 ma già successivo al 1998, scoprirai che ad oggi i codici CER 19 08 05, ma anche i 19 08 12 e 19 08 14 che pure sono fanghi da depurazione reflui, SE hanno determinate caratteristiche di composizione chimica possono essere "recuperati" ex DM 5 febbraio 1998 in procedura semplificata, ed i prodotto ottenuto da questo trattamento (tipologia 16.1.m) sarà realmente ed oggettivamente riutilizzato come prodotto utilizzabile in agricoltura SE E SOLO SE rispetta i parametri del citato D.Lgs. 92/99.
Quindi, il trattamento di "recupero" non è la disidratazione ma l'eventuale ottenimento di compost conforme ai requisiti mano a mano definiti ex lege per ammendanti e fertilizzanti. Ovvio che se quei requisiti non ci sono, per esempio sforano per anche 1 solo parametro di quelli previsti sul"prodotto finale", non possono essere correttamente riutilizzati in agricoltura, e quindi faranno un'altra fine, che il più delle volte è appunto la discarica.
Quindi, l'art. 127 non è per nulla una deroga, è appunto una condizione: mettendo in costruzione diretta l'art. 127 viene che si legge

d.lgs. 152/06, art. 127 ha scritto:i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione, ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992


il che significa che è un rifiuto MA se ha certe caratteristiche diventa un EoW, e prima era MPS, solo che non lo sappiamo fino a che non è terminato il processo completo e ci facciamo le analisi.

Spero proprio che tu adesso abbia almeno afferrato da che parte va il mulinello e da che parte il terminale con il galleggiante.

P.S.: un consiglio da nonna: evita di rizelarti se ti si tirano un po' le orecchie e cerca di capire quando questa cosa è fatta per aiutarti. Corri il serio rischio di rimanere senza più nessuno che abbia tenerezza per la giovane età, perchè qua siamo tutti a disposizione, ma non degli scostumati nè dei presuntuosi. Personalmente , con questo ultimo mio chiarimento che viene dopo i reiterati stimoli a chiarirti innanzi tutto con te stesso che hai avuto, ritengo di averti messo sulla strada per tirare da solo le opportune conclusioni: certo, dovrai prenderti la briga di andare a documentarti sulle varie citazioni che ti ho appena enunciato. Intanto, che torna sempre comodo, ti passo un buon link

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Messaggio  marcogio85 Dom Nov 16, 2014 4:22 pm

Grazie aurora... :-) :-)... Per tutto : consigli e rimproveri benevoli contornati da spiegazioni utili e comprensibili... Grazie anche per il link...
Ps: è da un pò che frequento questo (meraviglioso) forum e se hai visto i miei interventi sono contornati e si distinguono da evidente educazione, anche verso persone che non hanno magari conoscenza in materia di rifiuti
ecc.
Io comunque non sono permaloso e detta la mia finisce li con il rispetto e stima per le capacità conoscitive di zorba e isa... Spero che neanche loro se la siano presa ma abbiano capito che forse hanno calcato un pò troppo la mano e (forse) provocato un pò tanto sta volta... :-) ;-)... Comunque amici come prima e pronto a altre richieste di aiuto, perché ripeto che apprezzo e stimo la Vs conoscenza...
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Messaggio  zorba Dom Nov 16, 2014 8:35 pm

Per tornare "sul pezzo"...

Normalmente, il riferimento alle attività previste dall'art. 110 è correlato allo SMALTIMENTO di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ed in particolare alle operazioni D8 e D9.
Questo non vuol dire - in termini assoluti - che non possano neppure ipotizzarsi altre situazioni.
Vuol dire però che - a prescindere per il momento dalla distinzione tra "rifiuti" e "materiali" contenuta nella stessa norma - bisogna approfondire la questione, come ti avevo suggerito in un post precedente.

Vedi, anche la gestione con registro di c/s che avevi spiegato, con i pesi "in carico" in R13, quelli "in carico" al trattamento e quelli "in scarico" dopo il trattamento, mi convincerebbe poco anche se i pesi "in scarico" avessero tenuto conto del calo percentuale dovuto alla disidratazione.
Se il fango del depuratore "satellite", che a torto o a ragione viene gestito come rifiuto, viene mescolato al fango del depuratore "principale", che invece rifiuto certamente non è, come fai poi a distinguere l'uno dall'altro una volta che devi gestire lo "scarico" del solo fango-rifiuto?

Facciamo così, se ti va: rivedi con calma tutta la questione, verificando cosa prevedeva la comunicazione che il Gestore del SII dovrebbe aver inviato all'autorità competente ed effettuando semmai un nuovo sopralluogo in impianto in compagnia di un tecnico del Gestore che ti possa spiegare esattamente, passo per passo, cosa succede a questo benedetto fango prodotto dal depuratore "satellite" una volta che entra nel depuratore "principale".
E poi ne possiamo riparlare con maggiore cognizione di causa.
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Messaggio  Aurora Brancia Lun Nov 17, 2014 9:17 pm

zorba ha scritto:
....
Se il fango del depuratore "satellite", che a torto o a ragione viene gestito come rifiuto, viene mescolato al fango del depuratore "principale", che invece rifiuto certamente non è, come fai poi a distinguere l'uno dall'altro una volta che devi gestire lo "scarico" del solo fango-rifiuto?

eh, questo dipende molto dalla preparazione tecnica di merito sul 152/06 e altre disposizioni noprmsative correlate alla specifica questione, sia di chi ha fatto la domanda, sia di chi ha istruito il procedimento e soprattutto di chi ha firmato l'iscrizione oppure che ha rilasciato l'autorizzazione  Wink

zorba ha scritto:Facciamo così, se ti va: rivedi con calma tutta la questione, verificando cosa prevedeva la comunicazione che il Gestore del SII dovrebbe aver inviato all'autorità competente ed effettuando semmai un nuovo sopralluogo in impianto in compagnia di un tecnico del Gestore che ti possa spiegare esattamente, passo per passo, cosa succede a questo benedetto fango prodotto dal depuratore "satellite" una volta che entra nel depuratore "principale".
E poi ne possiamo riparlare con maggiore cognizione di causa.

Ecco, la questione è tutta lì, ma è sostanziale. Se c'è solo una comunicazione, stiamo parlando senza dubbio di attività di recupero (presumibilmente R13 + R12/R3) e per di più anche in semplificata, mentre se c'è una "autorizzazione" non solo dell'ATO ma anche regionale è verosimile sia appunto una D15/D14 con successive D8/D9 in funzione della/e tecnologia/e applicata/e, il che comporta una gestione documentale che, tutto sommato, non saprei se definire più o meno farraginosa che non quella relativa alle sole R .

Forse ricorderete qualche anno fa il grande clamore mediatico derivante dal trattamento negli impianti di depurazione regionali del percolato delle discariche "fresche" allestite in "massima urgenza" dal Commissario straordinario per i Rifiuti in Campania.
Bene: la tesi degli inquirenti, se ho ben afferrato come funzionò la questione, era che visto l'art. 110 quegli invii erano illeciti, in quanto (oggettivamente) il percolato non è tra i CER ammessi. Per il dettaglio "ufficiale" vedasi www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenbic/39/2013/0205/pdf035.pdf
Lasciando al momento perdere le illazioni non documentate contenute nelle CTP condotte per conto degli inquirenti (cosa che può succedere se chiedi ad un ingegnere specialista in impianti fotovoltaici di farti una perizia su un depuratore di acque reflue...), e anche il mio ininfluentissimo parere su quella complessiva gestione rifiuti, già leggendo il resoconto che vi ho linkato vedrete che ci sono ipotesi che tirano in ballo addirittura la legittimità dell'operato di commissari straordinari vari legittimati ex lege ad operare anche in deroga alla normativa "regolare".
Il tutto per dire che se persino quando è tutto legittimo e ben contabilizzato c'è chi trova da ridire e parla di traffico illecito di rifiuti, figurarsi cosa può succedere quando non c'è una corretta ed appropriata contabilità.

Così come è almeno approssimativo pretendere di dedurre una scorretta gestione documentale da verifiche superficiali ma senza realmente conoscerne i presupposti autorizzatori.

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Messaggio  GLUPI Ven Feb 20, 2015 3:45 pm

i fanghi trattati dentro l'impianto di depurazione acque reflue con una nastropressa fissa dedicata all'impianto stesso, devono essere annotati sul registro di carico scarico fanghi (come carico) ogni qualvolta che vengono prodotti?
E in che modalità; e qual'è la normativa alla quale si fa esplicito riferimento?
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