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Fanghi di lavorazione contenenti sost pericolose CER 12.01.14*

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Messaggio  Blues Ven Mag 30, 2014 5:31 pm

Buongiorno a tutti,
sono nuovo nel forum. Scrivo per un dubbio che mi assale. A causa delle lavorazioni meccaniche che facciamo in azienda, produciamo di fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose fino ad oggi trasportati non in ADR e con classe di pericolosità H5. Ho convinto la DG ad effettuare delle analisi sul rifiuto per scongiurare l'H14 e il relativo trasporto in ADR. Oggi sono arrivati i risultati e cosa mi trovo?  Shocked Un bel H6, H7 e H13, perché ha le seguenti caratteristiche:
- Una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale maggiore o uguale a 3%
- Una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione maggiore o uguale a 1%
- Una sostanza sensibilizzante classificata come R43 in concentrazione totale maggiore o uguale a 1%

Ora, a parte che mi chiedo come fossero eseguite le analisi in precedenza dal momento che il ciclo di lavorazione, i materiali e i lubrificanti utilizzati sono gli stessi, come mi devo comportare con il trasportatore?

Grazie mille
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Messaggio  isamonfroni Ven Mag 30, 2014 6:08 pm

Blues ha scritto:

Ora, a parte che mi chiedo come fossero eseguite le analisi in precedenza dal momento che il ciclo di lavorazione, i materiali e i lubrificanti utilizzati sono gli stessi, come mi devo comportare con il trasportatore?

Grazie mille

Presumo che non venissero effettuate  Shocked 

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Non sono per niente un'esperta di ADR ma credo che tu debba anche avere il consulente ADR
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Messaggio  homer Ven Mag 30, 2014 9:57 pm

sarebbe utile leggere l'analisi completa e non le solo valutazioni finali, come sarebbe utile sapere che lavorazioni fai e su quali materiali.
E poi: ma perchè tutta questa paura dell'ADR???
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Messaggio  King Louie Dom Giu 01, 2014 4:50 pm

Quoto Homer, sarebbe utile vedere anche l'analisi. Quali sono i composti pericolosi presenti nel processo di produzione?
 
Se l'analisi conferma la presenza di composti tossici in concentrazioni sufficienti, potresti applicare il 2.1.3.5.5 ADR per la classificazione ADR. Per identificare, nel caso, una rubrica collettiva appropriata consulterei il 2.2.61.3 ADR. Di solito H7 e H13 non sono rilevanti per la classificazione ADR.
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Messaggio  Blues Mar Giu 03, 2014 9:09 am

Innanzitutto grazie a tutti per le vostre risposte! L'azienda per cui lavoro produce tubi in acciaio inossidabile, leghe di Nichel e Titanio. Partendo da un nastro viene formato il tubo e saldato TIG longitudinalmente, dopodiché viene ricotto e tagliato. I fanghi di lavorazione presentano quindi Cr, Ni, ecc... oltre che residui derivanti dalla lubrificazione delle macchine e liquidi di raffreddamento della saldatura.
Il mio non è timore dell'ADR ma è più che altro un campo a me sconosciuto oltre che un costo aziendale fin ora non considerato.
Non riesco ad allegare le analisi chimiche in pdf...
Grazie!
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Messaggio  tfrab Mar Giu 03, 2014 9:57 am

Cr, Ni e altri metalli, se sono presenti in lega, non dovrebbero affatto contribuire alla determinazione della tossicità, e delle altre classi di pericolo.

Vedi se riesci a postare le analisi in qualche modo (anche con un link a dropbox, google docs o servizi di condivisione simili) e proviamo a capirci qualcosa.
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Messaggio  Blues Mar Giu 03, 2014 10:31 am

Purtroppo non sono autorizzato a postare link esterni perché sono iscritto al forum da poco tempo, riporto i risultati più significativi delle analisi effettuate:
pH 8,9
tutti i valori che seguono sono espressi in mg/Kg:
Cr: 138000
Cr IV: < 0.32
Cu: 427
Cd: 11.0
Pb: < 7.1
Ni: 68100
Zn: < 18
Mb: 1998
AS < 14
Idrocarburi C<10: <10
Idrocarburi C10-C40 : 11230
IPA: tutti < 0,04
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Messaggio  tfrab Mar Giu 03, 2014 11:02 am

152, allegato D alla parte IV

8. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE,
occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che
la determinazione precisa delle loro proprieta' mediante i metodi
convenzionali attualmente disponibili puo' risultare impossibile: le
disposizioni di cui al punto 3.4 non trovano dunque applicazione per
le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze
pericolose). Cio' in attesa dei risultati di ulteriori attivita' che
la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per
studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I
rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad
essere classificati come in esso indicato.

per me assegnare quelle classi di pericolo, se parliamo di una lega, è sbagliato
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Messaggio  Blues Mar Giu 03, 2014 11:13 am

Ho fatto anch'io riferimento all'art.8 dell'allegato D. Credo che il laboratorio si sia riferito alla mera analisi del fango di lavorazione, senza considerare il tipo di materia prima che di per se è una lega. Comunque "l’analisi deve determinare in ogni caso la presenza di idrocarburi, ovvero della sostanze pericolosa CONTAMINANTE", il risultato in questo senso ha dato valori al di sotto del limite di rilevabilità. Sulla base delle analisi precedenti (che facciamo con decorrenza biennale) i fanghi venivano trasportati con codice H5, non in ADR. A mio avviso la cosa migliore da fare è comunicare al trasportatore le "nuove" caratteristiche di pericolo, dal momento che si è scongiurata l'H14 credo che il trasportatore opterà per un trasporto non in ADR. Non sapendo però nulla o quasi o materia non so se è un ragionamento valido il mio.
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Messaggio  homer Mar Giu 03, 2014 12:32 pm

Concordo quasi totalmente con tfrab, anzi a prima vista direi che il rifiuto è non pericoloso, ma il dato del nichel ha bisogno di approfondimento e non bastano i riferimenti alle leghe o, quantomeno, vanno argomentati bene. Direi inoltre che il laboratorio non valuta i dati numerici nel modo ottimale (valutando anche la situazione nel complesso, cioè che il rifiuto è costituito da sfridi di leghe metalliche), ma da un dato di concentrazione confrontato con i limiti (ammesso che siano quelli giusti) salta a conclusioni (ed H) affrettate. Portagli una moneta da un euro e fattela analizzare come rifiuto, vedrai che viene pericoloso per il nichel.
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Messaggio  Blues Mar Giu 03, 2014 1:03 pm

Ora non so se il problema è nello specifico il NI oppure il Cr, noi ci siamo affidati a un laboratorio di analisi accreditato per la valutazione di un CER da noi definito e più volte confermato. Al di là dei numeri, le conclusioni del laboratorio sono state quelle che seguono. Purtroppo vorrei operare nel rispetto delle normative ma la poca conoscenza della materia non mi dà la possibilità di operare conformemente

Ai fini della classificazione i parametri sono stati selezionati dal Committente sulla base del ciclo produttivo coinvolto. La valutazione si riferisce al campione in esame e si riferisce esclusivamente ai parametri analizzati. Se non diversamente specificato i pareri ed interpretazioni si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l’incertezza di misura.

Classificazione in base al D.Lgs. n° 152/06 come modificato dal D.Lgs 205/10 e dalla Legge n 28 del 24-03-2012
La valutazione è stata effettuata sulla base di quanto riportato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CEE in riferimento ai codici di pericolosità da H4 a H8 e ai codici H10, H11, H13 e H14 ed in base alle informazioni fornite dal Committente. La valutazione della
pericolosità degli idrocarburi è stata effettuata in base al parere dell’Istituto Superiore di Sanità del 05/07/2006 prot. 0036565 e s.m.i.

La valutazione della pericolosità dei metalli e dei loro composti è stata effettuata, in assenza di informazioni fornite dal Committente
relative alla presenza di composti specifici classificati, considerando, ove presente, il limite del metallo o della famiglia generica del
“metallo e i suoi composti”.
Il campione in esame sulla base della sua natura e dei risultati analitici ottenuti risulta
RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO
per il codice di pericolosità H7 “cancerogeno”, H6 “tossico” e H13 sensibilizzante in quanto presenta le seguenti caratteristiche:
* Una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale maggiore o uguale a 3%
* Una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione maggiore o uguale a 1%
* Una sostanza sensibilizzante classificata come R43 in concentrazione totale maggiore o uguale a 1%
Il codice CER attribuito dal Produttore in base alla provenienza del rifiuto è CER 12.01.14*
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Giu 03, 2014 2:14 pm

Blues ha scritto:

Classificazione in base al D.Lgs. n° 152/06 come modificato dal D.Lgs 205/10 e dalla Legge n 28 del 24-03-2012
La valutazione è stata effettuata sulla base di quanto riportato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CEE in riferimento ai codici di pericolosità da H4 a H8 e ai codici H10, H11, H13 e H14 ed in base alle informazioni fornite dal Committente. La valutazione della
pericolosità degli idrocarburi è stata effettuata in base al parere dell’Istituto Superiore di Sanità del 05/07/2006 prot. 0036565 e s.m.i.

La valutazione della pericolosità dei metalli e dei loro composti è stata effettuata, in assenza di informazioni fornite dal Committente
relative alla presenza di composti specifici classificati, considerando, ove presente, il limite del metallo o della famiglia generica del
“metallo e i suoi composti”.
Il campione in esame sulla base della sua natura e dei risultati analitici ottenuti risulta
RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO
per il codice di pericolosità H7 “cancerogeno”, H6 “tossico” e H13 sensibilizzante in quanto presenta le seguenti caratteristiche:
* Una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale maggiore o uguale a 3%
* Una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione maggiore o uguale a 1%
* Una sostanza sensibilizzante classificata come R43 in concentrazione totale maggiore o uguale a 1%
Il codice CER attribuito dal Produttore in base alla provenienza del rifiuto è CER 12.01.14*

Io continuo a chiedermi perchè mai la gente non si legge le leggi, anche quando le cita.
La definizione di cancerogeno "categoria 3" con le VECCHIE frasi di rischio significa in realtà prove insufficienti per la cancerogenicità (e quindi anche per la mutagenicità, di solito)
Ritenendo che questo R40 (e sottolineo di nuovo : frase di rischio OBSOLETA!!!) sia stato attribuito agli idrocarburi C10-C40 in genere, poichè da 10.000 mg/kg a 11.230 il passo è assai breve analiticamente parlando, occorre prestare grande attenzione alla tecnica analitica adottata, che è stata indicata nel parere ISS del 2009 n. 32074 ed è la UNI 14039. In ogni caso, in situazioni simili in cui l'origine degli idrocarburi è certa io, in va preferenziale, paragonerei per fingerprinting gli olii presenti nei rifiuti con quelli "originali": se il processo produttivo non li ha alterati (e direi di no, data l'assenza di IPA) la classificazione di essi è quella riportata sulla loro etichettatura, così come la eventuale presenza di sostanze pericolose per gli organismi acquatici e/o l'ambiente acquatico (subclassi M6 e M7)  è nella loro SdS sulla classificazione ADR appunto.
La classificazione di pericolosità dl Nichel come R43 è invece realistica e condivisibile, anche allo stato di lega metallica: c'è da discutere se sia sensibilizzante solo per via cutanea o meno ma cià riguarda lìigiene del lavoro e non la caratterizzazione del rifiuto, ma che il nichel dia allergie cutanee è cosa nota da parecchio, ed infatti si sono incrementati questi fenomeni dopo l'entrata in vgore dell'euro e  il contatto con i centesimini rossi soprattutto, che più facilmente "cedono" per eluizione della sudorazione della pelle, anche delle dita.
Infine, la assegnazione fresca fatta delle frasi di pericolo mi pare corretta: forse è stato  un po' generico l'H5 di prima. Capita: l'essenziale è che pericoloso era e perioloso sia rimasto, poi - e qui mi si perdoni... - proprio volendo fare un lavoro di fino se non si dosa anche il tenore di ferro che dato il tipo di lavorazione mi pare essenziale per quanto ovviamente ininfluente sulle caratteristiche di pericolosità è difficile anche decidere che fine far fare a questa roba.
Io mi auguro che la stiate mandando a recupero dei metalli, ovviamente.

Approfitto per segnalare ai tanti distratti, in molti dei quali mi capita imbattermi e non sempre in maaniera pacifica, che la classificazione di pericolosità delle sostanze con le "vecchie" frasi R era attribuita in base all'allegato 1 della fu Dir CE 548/67 che non è più in vigore dal 1° dicembre 2010, anche se il c.d. "doppio regime" di cui agli art. 61 e 62 del Reg. CE 1272 ne consente l'utilizzo per le miscele sino al 31 maggio 2015.
Nemmeno a me ha fatto piacere scoprire che mi hanno cambiato le frasi di rischio quando fnalmente le avevo imparate quasi tutte (e ci avevo messo appunto 20 anni... ), ma me la sono piegata a libretto e viaggio con un bel PDF di 1355 pagine, più l'aggiornamento correttivo di 439 del Reg CE 790/09, e via così, CAS per CAS, sostanza per sostanza.
Io non volevo la globalizzazione, non mi piace o almeno non così forzata a uso di pochi delfini, ma è stata fatta, c'è e mi vale come Legge: dunque, la rispetto anche perché questa delle frasi di rischio è l'unica cosa davvero buona per l'umanità e l'ambiente che sino a qui ne sia scaturita.

_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  homer Mar Giu 03, 2014 5:31 pm

@aurora : concordo in toto, probabilmente R40 deriva dal Nichel metallico, e la questione H13 che esponi direi che è fondamentale. Mi pare una classificazione conservativa ma, dati i tempi che corrono, direi condivisibile; la sinteticità del dialogo tipica del forum, che non consente approfondimenti spinti, impedisce di sviscerare appieno la questione leghe e la molto probabile non pericolosità del rifiuto, posizione però non semplice da sostenere.
Se poi la guardiamo da un altro punto di vista risulterebbe che anche i tubi che il nostro blues produce sono "tossici, cancerogeni e sensibilizzanti", così come buona parte delle monete in circolazione!??!
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Messaggio  Blues Mer Giu 04, 2014 8:56 am

Vorrei ringraziarvi per il tempo dedicatomi nel cercare di risolvere, o quanto meno a farmi capire la questione rifiuti/ADR. Sono felice di aver dato il là ad un argomento che credo avrà seguito. Ho trovato molti spunti che cercherò di approfondire autonomamente. Quello che ho potuto capire è che purtroppo, come spesso accade, la norma ammette interpretazioni e non esiste una regola univoca. Dal momento che siamo in fase di accreditamento 14 e 18001 preferisco avere un'analisi conservativa per evitare qualsiasi dubbio/domanda da parte degli auditor. Al momento ho un rifiuto speciale pericoloso classificato H7, H6 e H13 analizzato da un laboratorio indipendente accreditato e un trasportatore che ha sempre ritirato i fanghi con semplice classificazione H5. Mi confronterò con il trasportatore circa il trasporto in ADR, anche se credo che non verrà applicato per questo tipo di rifiuto...
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Messaggio  homer Mer Giu 04, 2014 9:40 am

comunque sei tu, come produttore, che hai la responsabilità sia dell'attribuzione del codice CER sia delle caratteristiche di pericolo, sia della classificazione ADR, anche se non ritengo che tale rifiuto abbia i requisiti per essere classificato nella classe 6.1. Il trasportatore deve accettare le tue scelte (salvo evidenti errori/omissioni, ammesso che ne abbia le capacità).
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Messaggio  Blues Mer Giu 04, 2014 9:43 am

Grazie Homer!
Si, l'unica certezza che ho è che la responsabilità dell'attribuzione del codice CER oltre che la responsabilità sulla vita del rifiuto dalla messa in deposito temporaneo fino al suo smaltimento/recupero è mia!
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