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LAVAGGIO - BONIFICA CISTERNE CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE

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Messaggio  STEBER Gio Set 08, 2011 11:50 am

Buongiorno.
sono un produttore di rifiuti pericolosi e avrei bisogno del Vostro consiglio: Nel caso vengano inviate cisternette 150110* in conto lavorazione (lavaggio), devo fare il FIR come se fosse un rifiuto per il totale peso dell'imballo oppure solo un DDT in C/lavorazione? In quanto la cisternetta mi ritorna, mica viene smaltita... e quindi non mi quadra il fatto di dichiarare un rifiuto che a mio avviso rifiuto non è....
Se esistessa anche qualche riferimento normativo....
Grazie
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Messaggio  isamonfroni Gio Set 08, 2011 12:07 pm

Ciao, e benvenuto nel forum.
La cisternetta sporca è un rifiuto e pure pericoloso dal momento che è stata identificata con un CER 15.01.10*.
Considera che se la invii ad un qualche "lavaggio" questa lavorazione non è altro che un trattamento di rifiuti e pertanto:
1) deve essere esplicitamente autorizzato ai sensi della parte IV del T.U.A.
2) le cisternette devono viaggiare eccome con il FIR il quale deve riportare lo stesso peso che hai indicato sul registro di carico e scarico, e che è ovviamente tutto il peso dell'imballo dato che il CER è 15.01.10* (imballaggi contenenti o contaminati da sostanze pericolose)

La cisternetta non "ti ritorna" ma tu potrai ricomprarla dalla società autorizzata che ne ha effettuato la bonifica, come imballaggio bonificato e non sarà più un rifiuto ma un bene.

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Messaggio  STEBER Gio Set 08, 2011 12:10 pm

Grazie per la tua tempestiva risposta, ma la ditta che fa il lavaggio non me le vuole rivendere, me le vuole dare come reso c/lavorazione... questo per evitare di applicare il conai...
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Messaggio  isamonfroni Gio Set 08, 2011 1:08 pm

Beh il produttore del rifiuto sei tu.........il responsabile della corretta gestione del rifiuto sei tu, in caso di verifica sulla corretta gestione del rifiuto le sanzioni le prendi tu, il rifiuto è pericoloso........
Che ti devo dire?
Se ne avete molte di queste cisternette forse io comincerei seriamente a pensare di farmi autorizzare il trattamento di bonifica interno così ve le lavate da Voi e il problema è risolto.
Scusa che attività svolgete?
P.s. non sono per niente pratica di Conai e quindi rischio di dire una sciocchezza, ma se te le rivende a costo 0 il contributo non credo si debba ripagare.......
Resta il fatto che sta ditta deve essere esplicitamente autorizzata alla bonifica dei contenitori e quindi effettua la gestione di rifiuti

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Messaggio  STEBER Gio Set 08, 2011 2:42 pm

Ciao,
lavoro in una ditta produttrice di prodotti chimici per conceria. Fino ad adesso le cisterne venivano inviate come rifiuto e la ditta che faceva la bonifica me le rivendeva come ricondizionate di II scelta, ma in questo caso essendo una vendita di imballaggi, il contributo conai è dovuto. Quindi, inviando a lavare *n volte le cisternette, io pagherei *n volte il contributo. Se invece della vendita viene fatto un c/lavoro il contributo conai non è dovuto, ma in questo caso figura uno scarico a rifiuto di *n cisternette mentre queste mi rientrano da c/lavorazione come bonificate con DDT e fattura per la lavorazione (Lavaggio)......
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Messaggio  cirillo Gio Set 08, 2011 2:45 pm

CO. NA. I.

L'imballaggio viene classificato come rifiuto (15.01.10* in questo caso) poichè è "giunto a fine vita".
L'attività di rigenerazione (Quoto ISA) è un'attività di recupero rifiuti e, conseguentemente, necessita di autorizzazione.
L'imballaggio ottenuto in questo modo (rigenerazione di un rifiuto di imballaggio) è un imballaggio "nuovo" che viene immesso (re-immesso) nel mercato e, come tale, assoggettato al contributo ambientale CONAI.
Si legga a proposito la circolare CONAI sui pallets (allego estratto); l'imballaggio è diverso ma il pricipio non cambia.

....omissis
2. Raccolta di pallet danneggiati, reimmessi sul mercato dopo la selezione e/o riparazione.
In questo caso, il "ciclo di vita" originario dell'imballaggio si interrompe in un momento anteriore rispetto alla raccolta: al momento cioè in cui il bene di imballaggio, non più direttamente riutilizzabile, diviene rifiuto e come tale deve essere gestito.
Il recupero successivo del rifiuto origina un prodotto che viene immesso nel mercato attraverso una nuova "prima cessione" ed il cedente è pertanto obbligato, come se si trattasse di un imballaggio mai utilizzato, ad applicare in fattura il contributo ambientale Conai.
Il soggetto che vende i pallet usati in seguito alla loro selezione e/o riparazione è in conclusione obbligato a dichiarare e versare il contributo ambientale a Conai.
omissis....


Quindi, chi effettua la rigenerazione e lo immette nel mercato si deve iscrivere al CONAI come "produttore" e al relativo Consorzio di Filiera (C.I.Al. se imballaggi in alluminio oppure Consorzio Nazionale Acciaio) e presentare le dichiarazioni periodiche.
Chi acquista invece gli imballaggi (nuovi o rigenerati) si deve iscrivere solo al CONAI come "utilizzatore"[u]

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Messaggio  riger Gio Set 08, 2011 2:57 pm

noi facciamo abitualmente conto lavorazioni e non c'è nessun problema, il formulario non implica per forza una cessione di proprietà ma solo il trasporto di un rifiuto. L'impianto autorizzato le lavora e te le rende (con solo DDT perché la qualifica di rifiuto è cessata col trattamento). Direi che anche così tu hai gestito correttamente il tuo rifiuto perché l'hai inviato a soggetto autorizzato secondo le norme. La parte commerciale è ininfluente ai fini del TUA almeno in questo caso.
Anzi, qualcuno potrebbe addirittura obiettarti che di fatto tu di quelle cisterne non vuoi disfartene (come da definizione di "rifiuto"), ma che l'attività che produce un rifiuto è l'attività di lavaggio successiva....... e quisi potrebbe discutere per giorni....
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Messaggio  STEBER Gio Set 08, 2011 3:20 pm

Forse non mi sono spiegato bene.
In caso di vendita di imballaggio nuovo o ricondizionato sono daccordo con tutti voi che il contributo conai sia dovuto. Il mio dubbio è sul conto lavorazione questo significa che le cisterne vengono mandate ad un impianto, certamente autorizzato, che ti rende le tue cisterne lavorate (lavate) e ti addebita questo lavaggio. In questo caso, se devo fare il FIR o futuro SISTRI figura che sto inviando dei rifiuti mentre questi mi rientrano non come acquisto di imballaggio ricondizionato (soggetto a conai) ma bensì come reso lavorato (bonificate)... Secondo me solo il residuo di sostanze pericolose contenute nell'imballaggio deve essere considerato rifiuto in quanto l'imballaggio mi rientra bonificato...
Spero di essere stato chiaro.
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Messaggio  riger Gio Set 08, 2011 3:34 pm

STEBER ha scritto:Forse non mi sono spiegato bene.
In caso di vendita di imballaggio nuovo o ricondizionato sono daccordo con tutti voi che il contributo conai sia dovuto. Il mio dubbio è sul conto lavorazione questo significa che le cisterne vengono mandate ad un impianto, certamente autorizzato, che ti rende le tue cisterne lavorate (lavate) e ti addebita questo lavaggio. In questo caso, se devo fare il FIR o futuro SISTRI figura che sto inviando dei rifiuti mentre questi mi rientrano non come acquisto di imballaggio ricondizionato (soggetto a conai) ma bensì come reso lavorato (bonificate)... Secondo me solo il residuo di sostanze pericolose contenute nell'imballaggio deve essere considerato rifiuto in quanto l'imballaggio mi rientra bonificato...
Spero di essere stato chiaro.

La mia era più una provocazione che altro, io sarei per trattare come rifiuto la cisterna e non il residuo (l'insieme cisterna + residuo non ti serve e pertanto te ne disferesti... quindi è rifiuto)
Per il CONAI, secondo me sulla c/lavorazione non ci va, sia perché manca il "primo passaggio di proprietà utile", sia perché altrimenti se tu avessi una bottilgietta di acqua che ti sciaqui per riempirla di nuovo, ti autopagheresti il CONAI... Question
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Messaggio  riger Gio Set 08, 2011 3:45 pm

PERO'... visto che esiste un precedente (il passaggio pubblicato da cirillo) forse è il caso di chiedere direttamente a CONAI come va interpretato nel tuo caso... ricondizionare un pallet (cioè agire concretamente sull'imballaggio, con spesso rimozione e aggiunta di nuove assi) per loro è la stessa cosa di lavare una cisterna (la cisterna è sempre quella, viene solo "svuotata" più accuratamente di quanto non abbia fatto il tuo cliente)?
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Messaggio  STEBER Gio Set 08, 2011 3:53 pm

Esempio:
1) Compro un prodotto chimico pericoloso in cisterna.
2) Uso il prodotto
3) Invio con FIR (o SISTRI) in c/lavorazione la cisterna a lavare, che quindi mi ritorna non come acquisto ma come reso lavorato.

Cisterne comprate = 1
Cisterne smaltite = 1
Cisterne in carico = 0 invece la cisterna ricondizionata ce l'ho...
So' MAGO!

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Messaggio  riger Gio Set 08, 2011 3:55 pm

STEBER ha scritto:
Cisterne comprate = 1
Cisterne smaltite = 1
CISTERNE RESE CON DDT DA RESO CONTO LAVORO: 1
Cisterne in carico = 1
So' Archimede Pitagorico!

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Messaggio  STEBER Gio Set 08, 2011 3:59 pm

Sarà... ma a me non quadra....
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Messaggio  riger Gio Set 08, 2011 4:07 pm

non ti fissare sul fatto che "formulario" voglia dire che l'ho buttato e non c'è più... "formulario" vuol dire solo che l'ho trasportato, è un """"ddt vidimato""""...

Quindi:
Compri la cisterna e la usi: cisterne in carico: 1 - cisterne fatturate 1
La mandi al lavaggio: cisterne: -1 - fatturate 0 (non gliela vendi, gliela cedi in c.lavoro)
Ti torna: cisterne: +1 - fatturate 0 (non te la rivendono, ti fatturano solo il servizio)
Totale: ho una cisterna in carico, tutti i miei trasporti hanno un documento, la proprietà è passata solo la prima volta con fattura che lo comprova.
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Messaggio  cirillo Gio Set 08, 2011 4:14 pm

Attenzione;
il "reso lavorato" vale solo se mi ritorna "ESATTAMENTE QUELLA CISTERNA" e non una di "ugale" ma comunque "un'altra".
Siamo sul filo del rasoio e, personalmente, adotterei i criteri più restrittivi che, comunque, salvaguardano la ditta:
1) cisterna vuota = rifiuto
2) smaltimento a ditta autorizzata al trattamento di rifiuti (lavaggio e quant'altro necessario per la rigenerazione)
3) acquisto di cisterna rigenerata = acquisto di "nuovo" imballaggio con pagamento, in fattura, del contributo ambientale CONAI.
Così sei in una "BOTTE" di ferro (un Mago e un Archimede Pitagorico colgano la battuta!)

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Messaggio  STEBER Gio Set 08, 2011 4:36 pm

Cirillo,
quello che dici ha sicuramente senso, il discorso non è però su cosa e meglio fare ma se una determinata cosa si può fare oppure no..
Da parte mia ho sempre usato FIR per i rifiuti e non come un DDT VIDIMATO come dice Riger solo per il trasporto... cosa ne pensi in proposito quindi?
Grazie
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Messaggio  cirillo Gio Set 08, 2011 4:43 pm

Penso che stai facendo la cosa migliore.
Verifica solo le autorizzazioni in possesso del destianatario e, per il resto, trattandoli come rifiuti, ti sei messo nella situazione di maggior tutela.
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Messaggio  STEBER Gio Set 08, 2011 5:19 pm

cirillo ha scritto:Penso che stai facendo la cosa migliore.
Verifica solo le autorizzazioni in possesso del destianatario e, per il resto, trattandoli come rifiuti, ti sei messo nella situazione di maggior tutela.

Non intendevo questo, intendevo dire, se secondo te inviando in c/lavorazione le cisternette (lavare) e ti ritornano proprio quelle che hai mandato va fatto il formulario o no.

Grazie
STEBER
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