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SANZIONI Sistri D.Lgs 121/2011 vs Legge 125/2013
5 partecipanti
Pagina 1 di 1
SANZIONI Sistri D.Lgs 121/2011 vs Legge 125/2013
La legge 125/2013 ha allungato il "regima binario" (fino ad agosto 2014 , periodo fino al quel non verranno applicate le sanzioni sistri
Inoltre il Dlgs 121/2011 aveva introdotto un regime sanzionatorio transitorio attenuato per il primo anno di operatività del Sistri (quindi scaglionato per categorie di operatori) nei casi di:
a) omessa iscrizione o relativo versamento nei termini previsti (per ciascun mese o frazione di mese di ritardo)
– entro i primi 8 mesi di operatività: sanzione pari al 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione
– entro i 4 mesi successivi ai precedenti: sanzione pari al 50% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione
b) sanzioni amministrative di cui all'articolo 260-bis, Dlgs 152/2006, commi 3, 4, 5, 7 e 9
– entro i primi 8 mesi di operatività: la sanzione è ridotta ad 1/10
– entro i 4 mesi successivi ai precedenti: la sanzione è ridotta ad 1/5.
Visto che nella Legge 125/2013 quanto detto sopra non è più indicato, è ancora valido?
grazie
Inoltre il Dlgs 121/2011 aveva introdotto un regime sanzionatorio transitorio attenuato per il primo anno di operatività del Sistri (quindi scaglionato per categorie di operatori) nei casi di:
a) omessa iscrizione o relativo versamento nei termini previsti (per ciascun mese o frazione di mese di ritardo)
– entro i primi 8 mesi di operatività: sanzione pari al 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione
– entro i 4 mesi successivi ai precedenti: sanzione pari al 50% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione
b) sanzioni amministrative di cui all'articolo 260-bis, Dlgs 152/2006, commi 3, 4, 5, 7 e 9
– entro i primi 8 mesi di operatività: la sanzione è ridotta ad 1/10
– entro i 4 mesi successivi ai precedenti: la sanzione è ridotta ad 1/5.
Visto che nella Legge 125/2013 quanto detto sopra non è più indicato, è ancora valido?
grazie
erika17- Membro della community
- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 11.01.14
Re: SANZIONI Sistri D.Lgs 121/2011 vs Legge 125/2013
...quindi, secondo la Circolare n.1 del 31/10/2013:
Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI
Ma permane l'OBBLIGO di utilizzo del sistema per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi; nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi
Se consideriamo l' Obbligo Di Utilizzo come un Provvedimento dell'Autorità, con il mancato utilizzo ricadiamo allora nelle previsioni del:
Codice Penale - Articolo 650. Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.???
sono diventato forse più realista del re???
Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI
Ma permane l'OBBLIGO di utilizzo del sistema per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi; nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi
Se consideriamo l' Obbligo Di Utilizzo come un Provvedimento dell'Autorità, con il mancato utilizzo ricadiamo allora nelle previsioni del:
Codice Penale - Articolo 650. Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.???
sono diventato forse più realista del re???
PiazzaPulita- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
Data d'iscrizione : 30.11.10
Re: SANZIONI Sistri D.Lgs 121/2011 vs Legge 125/2013
forse si...
secondo me alla prima sanzione del genere scatterebbe veramente una rivolta....
secondo me alla prima sanzione del genere scatterebbe veramente una rivolta....
ceresio18- Utente Attivo
- Messaggi : 454
Data d'iscrizione : 05.07.11
Re: SANZIONI Sistri D.Lgs 121/2011 vs Legge 125/2013
Buonasera a tutti,
non so se sia il post più adatto, ma un po' ci somiglia, dunque proviamo ...
Supponiamo che un produttore iniziale di rifiuti pericolosi a marzo non sia ancora iscritto:
Grazie in anticipo e saluti a tutti
Francesca
non so se sia il post più adatto, ma un po' ci somiglia, dunque proviamo ...
Supponiamo che un produttore iniziale di rifiuti pericolosi a marzo non sia ancora iscritto:
- l'impianto di destino (lui sì iscritto ed utilizzante il SISTRI) che riceve i rifiuti del malcapitato incorre in una qualche sanzione?
- e se questa situazione si protraesse oltre agosto cosa accadrebbe? Il produttore verrebbe sottoposto ad una denuncia automatica - seppur non volontaria - da parte dell'impianto di destino, ma in questo caso l'impianto di destino avrebbe problemi?
Grazie in anticipo e saluti a tutti

FrancescaP- Utente Attivo
- Messaggi : 176
Data d'iscrizione : 23.04.10
Età : 51
Località : Roma
Re: SANZIONI Sistri D.Lgs 121/2011 vs Legge 125/2013
Ti rispondo con una domanda...
L'impianto o il trasportatore che si vedessero fare una richiesta di recupero/trasporto di un rifiuto a marzo inoltrato....non potrebbero dire al caro produttore che a partire dal 3 del mese avrebbe avuto l'obbligo di iscrizione al SISTRI?
Se invece si trattasse di un caso di emergenza....(produttore senza obbligo di iscrizione che per la prima volta genera un rifiuto pericoloso...da smaltire con urgenza) penso che per trasportatore e impianto non si generino particolari problemi.
Ciao
L'impianto o il trasportatore che si vedessero fare una richiesta di recupero/trasporto di un rifiuto a marzo inoltrato....non potrebbero dire al caro produttore che a partire dal 3 del mese avrebbe avuto l'obbligo di iscrizione al SISTRI?
Se invece si trattasse di un caso di emergenza....(produttore senza obbligo di iscrizione che per la prima volta genera un rifiuto pericoloso...da smaltire con urgenza) penso che per trasportatore e impianto non si generino particolari problemi.
Ciao
ceresio18- Utente Attivo
- Messaggi : 454
Data d'iscrizione : 05.07.11
Re: SANZIONI Sistri D.Lgs 121/2011 vs Legge 125/2013
In linea di principio posso essere d'accordo, ma considera che moltissimi ambulatori e case di cura ad oggi non sono iscritti ed ho i miei dubbi che si mettano tutti in regola tra meno di un mese...
FrancescaP- Utente Attivo
- Messaggi : 176
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Re: SANZIONI Sistri D.Lgs 121/2011 vs Legge 125/2013
FrancescaP ha scritto:In linea di principio posso essere d'accordo, ma considera che moltissimi ambulatori e case di cura ad oggi non sono iscritti ed ho i miei dubbi che si mettano tutti in regola tra meno di un mese...
In teoria la risposta esatta dovrebbe essere: saranno un po' cavoli loro
Sempre se non ho capito male, visto che il SISTRI lo odio, trasportatore e impianto si dovrebbero rifiutare di fare un trasporto se il produttore non è iscritto, però pigliala con le pinze perchè non ho ancora approfondito adeguatamente (visto che il sistri mi stimola solo conati)
isamonfroni- Moderatrice
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