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chiarimento codici operazioni di recupero (R...)

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Messaggio  mao1972 Mer Ott 19, 2011 4:33 pm

Da un confronto con la locale amministrazione provinciale mi sono passate le seguenti informazioni:
- le operazioni di recupero da R1 a R11 sono attribuite, in autorizzazione, ad un impianto che riceva rifiuti e che da questi ne ricavi "qualcosa" (m.p.s., fertilizzanti, energia,...) che non ha più la qualifica di rifiuto.
Nel caso invece un impianto riceva rifiuti e li lavori (triturazione, compattazione, pellettizzazione,...) producendo comunque altri diversi materiali sempre classificabili come rifiuti si vedrebbe attribuire l'attività R12 (ad es. impianto di trattamento di rifiuti che produca c.d.r -CER 19.12.10-).
Concordo con la logica di questa posizione ma non ho recuperato nessun passo normativo che la giustifichi in modo diretto ed esplicito.
Si tratta di un punto di vista assodato e consolidato (e debitamente formalizzato [dove?]) oppure si tratta di un'interpretazione soggettiva?

Grazie!
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Messaggio  CJM Mer Ott 19, 2011 7:37 pm

Definizione di recupero lettera t) comma 1 art 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con allegato C alla parte IV sempre dello stesso decreto legislativo + definizione dell'R12 introdotta esplicitamente dall'ultimo Decreto di modifica al 152 cioà il 205/2010 (se non ricordo male)
.... non mi sembra abbia nulla di soggettivo quello che ti ha risposto la provincia
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Messaggio  isamonfroni Mer Ott 19, 2011 7:39 pm

E' un punto di vista abbastanza logico visto che le operazioni di cernita, selezione, compattazione ecc, non sono tecnicamente in grado di far uscire il rifiuto dalla qualifica di rifiuto, ma sono esclusivamente propedeutiche ad un'altra delle operazioni da R1 a R11.
Vedi la declaratoria dell'operazione R12 nell'allegato C alla parte IV del TUA e le note in fondo a tale allegato (nella versione del d.lgs.205/2010).
PS Grazie CJM precisissima.
PPS ma che ci fai ancora in giro?

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Messaggio  mao1972 Gio Ott 20, 2011 8:48 am

In effetti ripeto e confermo di vedere un chiara (e condivisa) logica dietro le posizioni della Provincia (i corretti riferimenti all'art. 183 ed alla precisazione all'R12 del Dlgs 205 li avevo già considerati; mi chiedevo però se ci fosse qualcosa (Circolare, Nota esplicativa ufficiale, sentenza, altro...) che dicesse in modo esplicito che non c'è recupero R1-R10 se non si ottiene un "non-rifiuto".
La combinazione -art. 183 + "nuovo" R12- è senz'altro in direzione di quanto espresso dalla Provincia ma non lo vedo così tranciate ed al riparo da possibili diverse interpretazioni...
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Ott 20, 2011 7:58 pm

mao1972 ha scritto:... i corretti riferimenti all'art. 183 ed alla precisazione all'R12 del Dlgs 205 li avevo già considerati; ...
quoto sia CJM che isa poichè anch'io da sempre sono allineato al suddetto combinato disposto MA poichè qs è un forum di discussione e non un luogo per darsi una pacca sulla spalla MI VIENE DA PENSARE (ma solo per un attimo ...) che

mao1972 ha scritto:...La combinazione -art. 183 + "nuovo" R12- [...] non lo vedo così tranciate ed al riparo da possibili diverse interpretazioni...
e infatti mi interrogo sul motivo che ha indotto il legislatore europeo a modificare la definizione di "recupero" e "smaltimento" sulla quale ci eravamo così ben accomodati. Embarassed Infatti la nuova definiz di recupero mi inserisce sibillinamente "qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti (e non alle ex MPS dai rifiuti recuperate! NdA) di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali [...] o preparandoli (quindi se li preparo non sono già arrivato all'EOW ! NdA) a sostituirli Embarassed Embarassed

Ergo: con una operz di recupero posso ANCHE solo preparare i rifuti ad essere successivamente trasformati in MPS (dicitura arcaica ma di senso condiviso)
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Messaggio  CJM Ven Ott 21, 2011 9:45 am

Beh la lettura delle definizione di recupero pone dei dubbi - peraltro già notati , basta leggere .. a volte -
però dipende molto da quello che si deve intraprendere :

1. una discussione con l'ente competente sulla definizione di recupero / una memoria difensiva per una causa / una relazione che avvalli un certo comportamento... e quindi giustamente e rigorsamente si applica ciò che c'è scritto nella normativa, la qual cosa è fantastica perchè fra la giurisprudenza e la legislazione ci si "diverte come pazzi"
2. una pratica da inviare in provincia. E qui si passa alla interpretazione della "legge provinciale" alla lettera. Sono loro che mi devono autorizzare = sono loro che devo accontentare (passatemi il termine)

Io non amo molto la prima parte mi innervosisce : c'è scritto A che però potrebbe esser B, al TAR di chissàdove l'hanno interpretato come C, e la sentnza XY mi dice che potrebbe essere anche D, quindi ho dato, forse frettolosamente, una risposta da seconda parte : ditemi cosa devo fare che lo faccio!

quindi mao1972 non sapendo dove ti collochi troverai in questo forum persone che sguazzano sia nella prima che nella seconda i potesi.... se ce n'è una terza e quarta ecc... correggetemi pure!!
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Messaggio  robbonet Ven Nov 30, 2012 11:17 am

Perchè ho scelto questo mestiere?
Me lo chiedo ogni volta che le norme non sono chiare e, nel settore rifiuti, abbiamo sicuramente un primato.
Definizione di R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.
Già a partire dalla definizione, ditemi voi se è possibile capirci qualcosa ... Mettiamo che io debba spiegare ad un operatore che vuole intraprendere un'attività di gestione dei rifiuti e che non vuole incorrere in sanzioni pecuniarie o penali.
Mi dite tecnicamente cosa si intende per "scambio" di rifiuti?
E non mi venite a dire che la nota aggiunta possa chiarire qualcosa, in quanto la nota non è una spiegazione dell'operazione di "scambio", ma solo che con R12 si possono includere, in mancanza di altre R più appropriate, alcune attività!!!!
Giusto per complicare ancora di più le cose affraid
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Messaggio  isamonfroni Ven Nov 30, 2012 12:12 pm

robbonet ha scritto:Perchè ho scelto questo mestiere?
Me lo chiedo ogni volta che le norme non sono chiare e, nel settore rifiuti, abbiamo sicuramente un primato.
Definizione di R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.
Già a partire dalla definizione, ditemi voi se è possibile capirci qualcosa ... Mettiamo che io debba spiegare ad un operatore che vuole intraprendere un'attività di gestione dei rifiuti e che non vuole incorrere in sanzioni pecuniarie o penali.
Mi dite tecnicamente cosa si intende per "scambio" di rifiuti?
E non mi venite a dire che la nota aggiunta possa chiarire qualcosa, in quanto la nota non è una spiegazione dell'operazione di "scambio", ma solo che con R12 si possono includere, in mancanza di altre R più appropriate, alcune attività!!!!
Giusto per complicare ancora di più le cose affraid

E' proprio vero che bisogna lamentarsi di mestiere.......... Evil or Very Mad
Cosa ci sia di sconvolgente in questo povero R12, non si sa.
La nota integrativa aiuta, finalmente, a metterci dentro tutte quelle operazioni che sui rifiuti si facevano ma che, finora, non avevano mai trovato pace.
Per una volta che si chiariscono le cose........che altro si vuole?

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Messaggio  robbonet Ven Nov 30, 2012 7:47 pm

Cara isamonfroni,
io non sarei così soddisfatto, in quanto quando ci sono situazioni poco chiare, può sempre arrivare l'organo di controllo che vuole fare il primo della classe e ti dice che non puoi classificare alcune attività con R12 e magari di sanziona o ti denuncia.
Ecco perchè è necessaria un po' di chiarezza. Sempre per rimanere in tema di R12, voglio proprio riportare la nota di chiarimento:
In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.
Ebbene, il legislatore italiano ha anche sbagliato la traduzione, in quanto, correttamente la nota dovrebbe essere:
In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, lo smontaggio, la cernita, la pressatura, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il riconfezionamento, la separazione, la miscelazione prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

Ora, se la traduzione è sbagliata e se la nota ti pone delle condizioni poco chiare, tipo "in mancanza di un altro codice R appropriato" (è qui che si cela il primo della classe che ti dice, magari, che secondo lui per l'attività che svolgi sarebbe più appropriato un altro codice R!!!!), o "può comprendere" o meglio "tra l'altro" (che implica tutta una serie di altre operazioni che non sono qui citate e che tu potresti, o anche no, ritenere incluse in R12), non pensi che il rischio sia grosso?
E se fai un errore del genere, anche se in buona fede, chi glielo racconta al tuo amico operatore?
Considerato il fatto che stiamo parlando di cose tecniche, sarebbe meglio sapere se una cosa è bianca o nera, senza lasciare interpretazioni. Neutral
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Messaggio  robbonet Mar Dic 18, 2012 7:48 pm

Sempre su R12 (questo sconosciuto!).
Vi invito a vedere cosa scrivono nella Conferenza delle Regioni del 22 novembre 2012, in merito alle operazioni di miscelazione dei rifiuti:
Gli impianti autorizzati a sole operazioni di stoccaggio (D15, R13) o di accorpamento (D14, R12) esulano dalle considerazioni di cui sopra, in quanto tali operazioni non consentono alcun cambio di codice Cer.
Dunque, stiamo parlando di un'attività che può essere considerata poco più del semplice stoccaggio (accorpamento) che non consente alcun cambio di codice Cer!
Almeno adesso sappiamo cosa non è: non è un trattamento.
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Messaggio  Emanuele Roy Mer Mag 31, 2017 1:10 pm

Con l'attività R12 io posso codificare il Cer, esempio 15.01.06, dopo aver fatto una cernita (R12), diventa un 19.12.01. Ma l'attività in questo caso assume validità logica solo se il mio impianto è autorizzato in R13-R12. Altrimenti se fosse autorizzato anche in R3, io lo scarico direttamente in R3, senza utilizzare r12. In poche parole R12, viene utilizzato solo quando decido di non trattare internamente il mio rifiuto 15.01.06, ma lo voglio cedere ad altri. Quindi carico il 19.12.01 e scarico questo cer in altri impianti facendolo uscire in R13/R3.
Altrimenti lo faccio diventare direttamente mps, trattandolo con R3. Vi conviene quanto ho detto.
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Messaggio  tfrab Mer Mag 31, 2017 3:21 pm

la nota all'allegato C del 152, per R12, recita:

(7) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.
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Messaggio  Emanuele Roy Mer Mag 31, 2017 4:08 pm

quindi se non sono autorizzato in R3 posso fare la cernita in R12, ma cmq non esce materia prima seconda. La mps esce solo con r3
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Messaggio  tfrab Mer Mag 31, 2017 4:19 pm

Emanuele Roy ha scritto:quindi se non sono autorizzato in R3 posso fare la cernita in R12, ma cmq non esce materia prima seconda. La mps esce solo con r3

a parer mio sì, anche in virtù dei confronti sull'argomento con l'autorità locale (marche, nel mio caso). poi, si sa, l'italia è il paese dei particolarismi locali...
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Messaggio  Emanuele Roy Mer Mag 31, 2017 4:37 pm

perfetto era come avevo scritto in precedenza...allora ci siamo in tutto
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Messaggio  GiacomoS Mer Mag 31, 2017 9:45 pm

confermo, anche dalle mie parti (bg,bs,cr) funziona così

e l'autorizzazione te la fanno con un quantitativo annuo congiunto R12/R3

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