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Recupero cavi in regime semplificato

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Messaggio  matteorossi Mer Mar 28, 2018 10:48 am

Salve a tutti.
Ditemi che non sono io ad essere salito sull'autostrada contromano (possibilissimo).

Dm 05.02.1998

Tipologia 5.8

spezzoni di cavo di rame ricoperto
Attività di recupero
5.8.3 a) messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3].
Prodotti ottenuti
quello previsto al punto 5.8.4 del DM 05/02/98 e sue modifiche ovvero rame e piombo nelle forme usualmente commercializzate, prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializza

Io leggo che le lavorazioni meccaniche (cesoiatura, etc.) rientrano tutte nel R13.
Leggo anche che le ulteriori lavorazioni (macinazione e granulazione) sono funzionali alle operazioni di recupero R3 e R4 da effettuarsi nelle industrie metallurgiche e delle materie plastiche.
Ne deduco che anche macinazione e granulazione sono da considerarsi rientranti nella messa in riserva R13 (che poi sarebbe R12, ma questa è altra storia).
Ne deduco anche che i prodotti ottenuti (metalli, plastica e gomme nelle forme commercializzate) non sono EoW, ma ancora "rifiuti".
Se così fosse, gli impianti di destino (la famosa industria metallurgica e industria delle materie plastiche) dovrebbero essere autorizzate alle operazioni R4 e R3.

Sarei andato dritto con la mia convinzione se non fosse per il fatto che ho sottomano svariate autorizzazioni (in semplificata), rilasciate in giro per lo stivale, dove l'operazione complessiva di triturazione, separazione, macinazione e granulazione viene considerata operazione di recupero R3 e R4 finalizzata all'EoW.
E i prodotti vengono immessi sul mercato con semplici DDT.

Sbaglio io?
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Messaggio  Paolo UD Mer Mar 28, 2018 11:00 am

Io l'ho sempre interpretato come te
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Messaggio  fullmetalpanic Mer Mar 28, 2018 4:31 pm

leggiti questa....

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Messaggio  chiale Mer Mar 28, 2018 5:19 pm

fullmetalpanic ha scritto:leggiti questa....

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Su quel DM c'è da discutere... vedasi:
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e comunque fornisce soltanto indicazioni non obbligatorie per i sottoprodotti in generale.

Io, da semplice produttore di rottami metallici che sono, faccio fatica a immaginare come gli spezzoni di cavi - che devono subire l'asportazione del rivestimento- possano essere qualificati come sottoprodotto, al contrario di altri residui (spezzoni di rame pulito da tranciatura e punzonatura, trucioli asciutti da tornitura/fresatura,...)
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Messaggio  matteorossi Mer Mar 28, 2018 5:22 pm

fullmetalpanic ha scritto:leggiti questa....

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Perdonami, ma non vedo in che modo il DM sui sottoprodotti possa entrare in gioco in questo caso.
Stiamo parlando di impianto di recupero rifiuti che ha come SCOPO il recupero, appunto, dei rifiuti suddetti.
Si tratta di capire se ciò che esce dalle operazioni di cui al punto 5.8.3 a) sia o meno EoW.
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Messaggio  matteorossi Mer Mar 28, 2018 5:28 pm

chiale ha scritto:
Io, da semplice produttore di rottami metallici che sono, faccio fatica a immaginare come gli spezzoni di cavi - che devono subire l'asportazione del rivestimento- possano essere qualificati come sottoprodotto, al contrario di altri residui (spezzoni di rame pulito da tranciatura e punzonatura, trucioli asciutti da tornitura/fresatura,...)

Appunto.
I metalli e le plastiche e gomme in uscita dalle operazioni di recupero, sono proprio il PRODOTTO della mia lavorazione; i sottoprodotti non entrano in gioco in questo caso.
Nell'ambito di un'autorizzazione ordinaria, si potrebbe richiedere l'EoW per le medesime lavorazioni a patto che il rame in uscita rispetti i requisiti di cui al Regolamento UE 715/2013.

Ma in semplificata, dovendo rispettare il Dm 05/02/1998 alla lettera, sembrerebbe che l'operazione di recupero R4 si sostanzi esclusivamente nell'ambito dell'industria metallurgica.

A tale proposito vedasi la sentenza 7160 della CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/02/2017.

Rimango comunque in attesa di altre interpretazioni e/o pareri al riguardo.
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Messaggio  beltrale Gio Mar 29, 2018 7:30 pm

alcune Province approvano una messa in riserva "allargata" con selezione e produzione di 2 nuovi tipi di rifiti plastica e rame da inviare in altri impianti con formulario.

ahimè ..è il massimo che si può ottenere
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Messaggio  matteorossi Gio Mar 29, 2018 8:03 pm

Per essere chiari.
Il mio non è un quesito volto ad 'ottenere' qualcosa, quanto un interrogativo volto a dimostrare come la lettura 'formale' della norma porti a concludere che anche il 5/2/98 non lascia molti margini per l'EoW in termini di produzione delle ex MPS.
Nel merito, ci sono alcune province (Roma, Grosseto, mi sembra Torino, etc.) che hanno rilasciato la R4 per i cavi in semplificata permettendo l'uscita del rame/piombo/alluminio con semplice DDT.
Dal mio punto di vista si è in palese violazione del DM e volevo sapere se mi sbaglio o meno.
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Messaggio  isamonfroni Ven Mar 30, 2018 10:28 am

matteorossi ha scritto:
Dal mio punto di vista si è in palese violazione del DM e volevo sapere se mi sbaglio o meno.
Dal mio punto di vista e considerando l'età anagrafica che mi ha consentito di vivere la genesi di queste norme ti do ragione.

Nelle pie intenzioni dell'originario legislatore R4 si faceva nelle fonderie, R1 nei forni ad alta temperatura (cementifici, fornaci, bentonite ecc..), R3 nelle cartiere, nelle industrie di produzione della plastica, nel compostaggio, R5 in cementifici, mattonifici, piastrellifici ecc...

Questo per dire che gli articoli 31 e 33 del Ronchi (che sono la base legislativa del DM 5/2/98 et similia) sono nati per regolarizzare velocemente, dal punto di vista autorizzativo, attività industriali già esistenti e destinate a produrre altro, che da secoli (se non millenni nel caso dei metalli) già usavano scarti di altre produzioni come materie prime.
Questo, perchè con il recepimento delle direttive comunitarie alla base del Ronchi, tutto quello che decadeva da cicli produttivi doveva essere considerato rifiuto e tutte le attività che coinvolgono il maneggio dei rifiuti devono essere autorizzate.
In buona sostanza ciò avrebbe significato che all'improvviso tutte le fonderie, altoforni, cementifici, cartiere, fornaci, cantieri edili ecc... che da decenni (o secoli) usavano legalmente e astutamente ed economicamente (e pure in modo ambientalmente corretto) scarti/rottami come materia prima si sarebbero trovati fuorilegge, accusati di gestione di rifiuti non autorizzata.
Per sistemare questa questioncella da niente, sono stati partoriti gli articoli della "semplificata" i quali consentivano di continuare a fare quel che si era sempre fatto con i rifiuti con una procedurina semplice da 90 gg, invece di incamminarsi lungo la perigliosa strada delle autorizzazioni ex artt.27/28 e le svariate conferenze dei servizi, percorso che poteva durare anche 2/3 anni durante i quali la produzione industriale avrebbe collassato.

In origine, infatti, nessuno si sarebbe neppure lontanamente sognato di inventarsi un impianto "ex novo" per fare un R3, R4 o un R5, al massimo si poteva pensare di fare un R13 che coinvolgesse, appunto qualche operazione di cernita/selezione/pulizia/adeguamento volumetrico ma il vero recupero di materia si faceva in impianti già esistenti.

Poi, però, come sempre accade qui da noi, una norma derogatoria di favore (destinata ad una minoranza di situazioni straordinarie) è diventata la regola di vita per la maggioranza delle iniziative imprenditoriali e se ne è perso completamente lo spirito.

Aggiungeteci poi la "giovane età" di molti operatori e funzionari pubblici che nel 97/98 forse andavano a scuola, l'usuale propensione dei funzionari a non guardare più in là del proprio naso, l'insopportabile tendenza a leggere le norme limitandosi ad articolo e comma, ma perdendo totalmente di vista sia il contesto che la ratio della norma, ed ecco servito l'attuale casino in cui ci muoviamo nel quale ciascuno fa un po' il cavolo che gli pare...

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Messaggio  matteorossi Mer Apr 11, 2018 5:27 pm

Andando più a fondo sulla questione, probabilmente il recupero della frazione metallica dalla lavorazione dei cavi elettrici è possibile in regime "semplificato" in virtù dell comma 8-quater dell'art.216 (tra i pochi regolamenti UE sull'EOW esistenti, vi sono quelli sui rottami metallici e di rame).

Restano cmq in sospeso alcuni dubbi:
1) la comunicazione in semplificata, in questo caso ed ai sensi dell'8-quater, non può rifarsi al DM 05/02/98, bensì al regolamento UE; come comportarsi nella compilazione delle schede della provincia, tutte formattate secondo gli standard delle operazioni del DM?
2) una semplice comunicazione classica ex DM 05/02/98 che richiami l'operazione 5.8.3 a), rimarrebbe cmq esclusa dalla possibilità di andare ad EoW con il rame, o no? Quali delle operazioni ivi elencate rimangono in R13 e quali costituirebbero in caso contrario il R4? Non è questione da poco vista la sentenza 7160 della CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/02/2017;
3) rimane cmq esclusa la possibilità di recuperare la frazione plastica (R3) non essendoci regolamento UE al riguardo?

Questi sono classici casi in cui uno andrebbe a chiedere un parere in Provincia, ma ho paura che si manifesti un'inversione di ruoli e che sia il consulente che deve istruire il personale provinciale sulla questione.
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Messaggio  isamonfroni Gio Apr 12, 2018 10:40 am

matteorossi ha scritto:
Questi sono classici casi in cui uno andrebbe a chiedere un parere in Provincia, ma ho paura che si manifesti un'inversione di ruoli e che sia il consulente che deve istruire il personale provinciale sulla questione.

Paura non è la parola esatta, quella esatta è certezza

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Messaggio  matteorossi Gio Apr 19, 2018 3:44 pm

Quiz per esperti di semplificate.

Nel lontano 2004 successe questo.

Un tizio presenta una comunicazione in semplificata per R13 pneumatici fuori uso (tip 10.2).
Prima dei 90 gg accatasta una montagna di pneumatici sul suo sito (anche oltre i quantitativi della comunicazione).
Arriva la PG e gli contestano il 256 perché aveva iniziato l'attività di recupero prima dei 90 gg e con quantitativi oltre soglia.

Fermatevi un attimo qui. Che ne pensate?

Ora vi dico cosa ha detto la Cassazione confermando la sentenza di primo grado (III Sez. n.19578 del 28/04/2004).

Visto che il p.to 10.2.3 recita

"messa in riserva di rifiuti in gomma [R13] con lavaggio, triturazione e/o vulcanizzazione per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero:
- nell'industria della gomma per mescole compatibili [R3]
- recupero nella produzione di bitumi [R3]
- realizzazione di parabordi previo lavaggio, etc. etc. [R3]"


il tipo, con il semplice "accatastamento" dei rifiuti, non aveva dato inizio ad alcuna operazione di recupero rifiuti perché la R13 si sostanzia solo attraverso le operazioni di lavaggio, triturazione, etc. ERGO niente contestazione 256
In aggiunta, non avendo fatto alcun R13, nessuna contestazione relativamente ai quantitativi.

--------
Ne discende:
1) relativamente agli PFU, il prodotto in uscita dalle operazioni R13 di lavaggio, triturazione e/o vulcanizzazione rimane evidentemente un rifiuto fino all'arrivo all'industria della gomma o ad un impianto di bitumi;
2) a meno di non avere linee di produzione di mescole, bitume o parabordi, non posso essere autorizzato in R3

Mi sembra molto simile alla questione del recupero dei cavi, non so cosa ne pensiate voi.
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Messaggio  isamonfroni Ven Apr 20, 2018 6:52 pm

Premesso che io dico spesso (sempre) che la PG non è capace di fare i verbali e, sommessamente, aggiungo, meno male, così la difesa è più facile, ti dico come la penso.

Se tu ammassi xx ton di PFU in un terreno, al momento, privo di autorizzazione potrai anche non violare le regole della semplificata, però dovresti convenire con me che almeno "il deposito incontrollato di rifiuti" ci sta tutto e, in tutta franchezza, per me il 256 ci casca a fagiuolo, ma non perchè hai iniziato l'attività prima dei 90 gg e perchè stai sopra soglia, ma proprio perchè un mucchio selvaggio di copertoni in un terreno non ce lo puoi tenere a meno che tu non abbia una esplicita autorizzazione per farlo.

Per il resto:

1) sì escono ancora rifiuti
2) certo che non possono fare R3 senza tutta quella roba.

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Messaggio  silvia Lun Apr 23, 2018 9:23 am

Grazie consulenti forumisti...
Perchè siete bravissimi e coscienziosi...
Perchè avete i miei stessi dubbi, dati dalla difficile convivenza con norme scritte in maniera intricata;
Poi amo soprattutto Isa perchè mi spiega IL PERCHE' certe norme siano scritte così. Isa, quando mi confermi una cosa a cui, ragionando, ero faticosamente arrivata anch'io mi sento... meno capra!
Per Matteo: condivido il tuo sconcerto, perchè si prova un gran fastidio ad applicare le regole della logica e della corretta sintassi alle norme emesse dagli anni 80 in poi...
Anch'io ho visto di tutto, comunque: inclusa una divergenza di opinione fra Provincia che, in regime semplificato, "autorizza" la cernita e piccole lavorazioni "inglobandole" in R13 (e cagionandomi dolore fisico in quanto oggi esiste R12), mentre ARPA dice che R13 è solo e soltanto deposito, senza alcuna lavorazione, nemmeno cernita.
Quindi secondo me non c'è risposta che consenta di star tranquilli rispetto a possibili conseguenze legali.
silvia
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Messaggio  isamonfroni Lun Apr 23, 2018 10:38 am

silvia ha scritto:
Poi amo soprattutto Isa

Platonicamente...vero? Razz Razz Razz

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Messaggio  silvia Lun Apr 23, 2018 10:44 am

Un amore tutto.... intellettuale!! :-D
Davvero, mi consolo quando vedo che altri hanno i miei stessi dubbi...
Grazie e buon (?) lunedì, pieno di mud, eprtr, diritti annuali vari, monitoraggi...........
silvia
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