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Impianti mobili già utilizzati sul sito autorizzato dalla provincia all'attività di recupero rifiuti: come autorizzare campagne di recupero?
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Impianti mobili già utilizzati sul sito autorizzato dalla provincia all'attività di recupero rifiuti: come autorizzare campagne di recupero?
Salve,
da premettere che oltre a svolgere l'attività di topografo, faccio anche il consulente ambientale..........
Allora il tema è, RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN VIA DEFINITIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE CAMPAGNE DI ATTIVITA’ DEGLI IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA PARTE V, TITOLO I, ART. 208, COMMA 15, DEL D.LGS .03.04.2006, N. 152.
Il problema è questo, tali impianti, nella maggior parte dei casi sono praticamente tutti mobili.
Pertanto, tutte le ditte che svolgono attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06, in procedura semplificata, bene o male hanno un impianto mobile.
Cosa mi è successo.
Che due mie ditte, clienti, mi hanno chiesto di autorizzare, tali impianti mobili già utilizzati sul sito autorizzato dalla provincia all'attività di recupero rifiuti non pericolosi, all'autorizzazione per lo svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili.
Ho inoltrato le varie richieste, e aspettando il parere dell'ARTA (ARPA) mi hanno convocato, dicendomi che c'erano dei dubbi sull'utilizzo dell'impianto mobile sul sito autorizzato dalla provincia..................
in poche parole, se tale impianto mobile sarà autorizzato per le singole campagne di attività (secondo l'art.208) non potrà essere utilizzato sul sito autorizzato alla provincia (secondo l'art.216 in procedura semplificata), in quanto secondo loro, siccome ogni volta che tale impianto mobile dovrà operare, bisognerà comunicare l'inizio campagna di attività, tale bisognerà farla anche sul sito autorizzato dalla provincia..........................assurdo.
A breve avremo un incontro con Regione,Provincia ed ARTA e vedremo come risolvere il problema.
Mi sembra una cosa troppo assurda che un ditta non può avere due autorizzazioni (una mobile ed una fissa) o per lo meno acquistare due impianti!!!!!!
Illuminatemi e grazie.
da premettere che oltre a svolgere l'attività di topografo, faccio anche il consulente ambientale..........
Allora il tema è, RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN VIA DEFINITIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE CAMPAGNE DI ATTIVITA’ DEGLI IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA PARTE V, TITOLO I, ART. 208, COMMA 15, DEL D.LGS .03.04.2006, N. 152.
Il problema è questo, tali impianti, nella maggior parte dei casi sono praticamente tutti mobili.
Pertanto, tutte le ditte che svolgono attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06, in procedura semplificata, bene o male hanno un impianto mobile.
Cosa mi è successo.
Che due mie ditte, clienti, mi hanno chiesto di autorizzare, tali impianti mobili già utilizzati sul sito autorizzato dalla provincia all'attività di recupero rifiuti non pericolosi, all'autorizzazione per lo svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili.
Ho inoltrato le varie richieste, e aspettando il parere dell'ARTA (ARPA) mi hanno convocato, dicendomi che c'erano dei dubbi sull'utilizzo dell'impianto mobile sul sito autorizzato dalla provincia..................
in poche parole, se tale impianto mobile sarà autorizzato per le singole campagne di attività (secondo l'art.208) non potrà essere utilizzato sul sito autorizzato alla provincia (secondo l'art.216 in procedura semplificata), in quanto secondo loro, siccome ogni volta che tale impianto mobile dovrà operare, bisognerà comunicare l'inizio campagna di attività, tale bisognerà farla anche sul sito autorizzato dalla provincia..........................assurdo.
A breve avremo un incontro con Regione,Provincia ed ARTA e vedremo come risolvere il problema.
Mi sembra una cosa troppo assurda che un ditta non può avere due autorizzazioni (una mobile ed una fissa) o per lo meno acquistare due impianti!!!!!!
Illuminatemi e grazie.
ludiga- Membro della community
- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 25.02.10
Re: Impianti mobili già utilizzati sul sito autorizzato dalla provincia all'attività di recupero rifiuti: come autorizzare campagne di recupero?
già visto circa tre anni fa
qui, in veneto, non l'hanno data
e punto
almeno alla ditta che ho seguito
spero che a te vada molto meglio
logicamente avevamo proposto di tutto,
a livello documentale , per poter ottenere l'autorizzazione dell'impianto mobile
forse adesso sono cambiati
io ho mangiato troppo nervoso
qui, in veneto, non l'hanno data
e punto
almeno alla ditta che ho seguito
spero che a te vada molto meglio
logicamente avevamo proposto di tutto,
a livello documentale , per poter ottenere l'autorizzazione dell'impianto mobile
forse adesso sono cambiati
io ho mangiato troppo nervoso
CJM- Utente Attivo
- Messaggi : 5453
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Impianti mobili già utilizzati sul sito autorizzato dalla provincia all'attività di recupero rifiuti: come autorizzare campagne di recupero?
ludiga ha scritto:Salve,
da premettere che oltre a svolgere l'attività di topografo, faccio anche il consulente ambientale..........
Allora il tema è, RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN VIA DEFINITIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE CAMPAGNE DI ATTIVITA’ DEGLI IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA PARTE V, TITOLO I, ART. 208, COMMA 15, DEL D.LGS .03.04.2006, N. 152.
allora scusa se mi permetto, ma visto che fai il consulente ambientale.....la parte è la IV e non la V, ti sei dimenticato CAPO IV e nell'enunciazione hai fatto un grave errore metodologico perchè l'autorizzazione è concessa in via definitiva all'impianto dalla regione.
Per lo svolgimento delle campagne va fatta la comunicazione eccetera.
Intanto comincio con il dirti che la Regione ha ragione e il problema in cui tu ti trovi (comune a molti) risiede in un difetto di lettura dei due regimi autorizzatori.
Non si tratta di autorizzazione mobile o fissa, bensì di procedura ordinaria (art.208) vs (procedura semplificata art. 214/216).
Le due procedure che sono, nel merito, assai diverse, risiedono su presupposti di base radicalmente diversi.
Tanto è vero che il legislatore ha previsto delle regole tecniche assai precise (DM 05/02/98 e DM161/2002) per il recupero agevolato dei rifiuti, che può essere esercitato ai sensi dell'art. 214 e 216 solo se vengono rispettate tutte le condizioni della regola tecnica.
L'errore che tu commetti è di focalizzare l'attenzione sulla tipologia di impianto (un frantoio) che ovviamente è sempre uguale, mentre il diniego della Regione si fonda sul reale presupposto di legge che non riguarda l'impianto bensì la procedura.
E' evidente che la stessa tipologia di attività non può essere autorizzata contemporaneamente in procedura ordinaria e in procedura semplificata perchè l'una cosa esclude l'altra.
Veniamo poi alla ratio dell'impianto mobile: nelle intenzioni del legislatore chi si compra un impianto mobile lo fa per poterlo noleggiare in giro sui vari cantieri, pertanto l'iter autorizzativo corretto è quello dell'art. 208, comma 15 ovvero:
1) la regione autorizza in via definitiva l'attività, diciamo R5, effettuata con l'impianto mobile marca e modello tal dei tali, sui CER tizio e caio per un quantitativo max di totmila ton/anno. Con questa autorizzazione e basta non fai un bel niente.
2) quando noleggi il frantoio a qualcuno perchè lo utilizzi presso il cantiere di Vattelapesca, almeno 60 gg prima dell'inizio della campagna di recupero effettuata a Vattelapesca sarà necessario fare una comunicazione alla regione in cui ricade Vattelapesca (in pratica è un'autorizzazione temporanea rilasciata dalla regione in cui sta Vattelapesca) e puoi operare con quell'impianto soltanto nei termini precisi della comunicazione che hai dato.
A questo punto è piuttosto evidente che se ti porti via l'impianto mobile dal sito in cui sei autorizzato in semplificata, per portarlo a Vattelapesca, dentro quel sito non ce l'hai più.
Se non hai più l'impianto dentro il quale fare l'attività di recupero autorizzata in semplificata, ti manca uno dei requisiti obbligatori previsti dal DM 05/02/1998 (e cioè quello di effettuare oggettivamente il recupero) e, se ti manca un requisito la semplificata automaticamente decade .
Quindi la Regione ha ragione.
isamonfroni- Moderatrice
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Età : 60
Località : roma
Re: Impianti mobili già utilizzati sul sito autorizzato dalla provincia all'attività di recupero rifiuti: come autorizzare campagne di recupero?
isamonfroni ha scritto:ludiga ha scritto:Salve,
da premettere che oltre a svolgere l'attività di topografo, faccio anche il consulente ambientale..........
Allora il tema è, RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN VIA DEFINITIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE CAMPAGNE DI ATTIVITA’ DEGLI IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA PARTE V, TITOLO I, ART. 208, COMMA 15, DEL D.LGS .03.04.2006, N. 152.
allora scusa se mi permetto, ma visto che fai il consulente ambientale.....la parte è la IV e non la V, ti sei dimenticato CAPO IV e nell'enunciazione hai fatto un grave errore metodologico perchè l'autorizzazione è concessa in via definitiva all'impianto dalla regione.
Per lo svolgimento delle campagne va fatta la comunicazione eccetera.
Intanto comincio con il dirti che la Regione ha ragione e il problema in cui tu ti trovi (comune a molti) risiede in un difetto di lettura dei due regimi autorizzatori.
Non si tratta di autorizzazione mobile o fissa, bensì di procedura ordinaria (art.208) vs (procedura semplificata art. 214/216).
Le due procedure che sono, nel merito, assai diverse, risiedono su presupposti di base radicalmente diversi.
Tanto è vero che il legislatore ha previsto delle regole tecniche assai precise (DM 05/02/98 e DM161/2002) per il recupero agevolato dei rifiuti, che può essere esercitato ai sensi dell'art. 214 e 216 solo se vengono rispettate tutte le condizioni della regola tecnica.
L'errore che tu commetti è di focalizzare l'attenzione sulla tipologia di impianto (un frantoio) che ovviamente è sempre uguale, mentre il diniego della Regione si fonda sul reale presupposto di legge che non riguarda l'impianto bensì la procedura.
E' evidente che la stessa tipologia di attività non può essere autorizzata contemporaneamente in procedura ordinaria e in procedura semplificata perchè l'una cosa esclude l'altra.
Veniamo poi alla ratio dell'impianto mobile: nelle intenzioni del legislatore chi si compra un impianto mobile lo fa per poterlo noleggiare in giro sui vari cantieri, pertanto l'iter autorizzativo corretto è quello dell'art. 208, comma 15 ovvero:
1) la regione autorizza in via definitiva l'attività, diciamo R5, effettuata con l'impianto mobile marca e modello tal dei tali, sui CER tizio e caio per un quantitativo max di totmila ton/anno. Con questa autorizzazione e basta non fai un bel niente.
2) quando noleggi il frantoio a qualcuno perchè lo utilizzi presso il cantiere di Vattelapesca, almeno 60 gg prima dell'inizio della campagna di recupero effettuata a Vattelapesca sarà necessario fare una comunicazione alla regione in cui ricade Vattelapesca (in pratica è un'autorizzazione temporanea rilasciata dalla regione in cui sta Vattelapesca) e puoi operare con quell'impianto soltanto nei termini precisi della comunicazione che hai dato.
A questo punto è piuttosto evidente che se ti porti via l'impianto mobile dal sito in cui sei autorizzato in semplificata, per portarlo a Vattelapesca, dentro quel sito non ce l'hai più.
Se non hai più l'impianto dentro il quale fare l'attività di recupero autorizzata in semplificata, ti manca uno dei requisiti obbligatori previsti dal DM 05/02/1998 (e cioè quello di effettuare oggettivamente il recupero) e, se ti manca un requisito la semplificata automaticamente decade .
Quindi la Regione ha ragione.
Hai ragione, e scusami, ma quello che ho scritto sopra sincermente l'ho copiato ed incollato dal fronte spizio della richiesta che sta in calce alla prima pagina del modello della Ns regione.
Sono pienamente d'accordo sul fatto che sono due autorizzazione completamente diverse (una in ordinaria ed una in semplificata).
Il problema principale da come si capisce, è che dall'impianto autorizzato in semplificata non può uscire assolutamente nulla, in poche parole l'impianto che in realtà è mobile diventa fisso.
Non capisco però quale problema può sorgere se il tutto viene prescritto in entrambi le autorizzazioni, e comunque sia, il tutto è tracciabile, cioè, l'impianto in semplificata ha comunque il registro di carico/scarico, una propria gestione, stessa cosa, quando verrà comunicata la campagna, tale verrà gestita per conto suo.
Comunque grazie mille.
ludiga- Membro della community
- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 25.02.10
Re: Impianti mobili già utilizzati sul sito autorizzato dalla provincia all'attività di recupero rifiuti: come autorizzare campagne di recupero?
La tracciabilità, il registro, le procedure gestionali non c'entrano nulla.
E' prorpio un problema di diversa ratio della norma.
Quando hai fatto la semplificata hai dichiarato che avresti usato quell'impianto L', ubicato in quel capannone (impianto e capannone sono un requisito di base per la semplificata).
Se te lo autorizzazno come impianto mobile, vuol dire che prima o poi quell'impianto lo sposti da lì per andare a metterlo in un cantiere.
Quando lo hai spostato non ce l'hai più nel sito della semplificata, quindi ti manca 1 requisito di base, quindi la semplificata non può esistere.
E' prorpio un problema di diversa ratio della norma.
Quando hai fatto la semplificata hai dichiarato che avresti usato quell'impianto L', ubicato in quel capannone (impianto e capannone sono un requisito di base per la semplificata).
Se te lo autorizzazno come impianto mobile, vuol dire che prima o poi quell'impianto lo sposti da lì per andare a metterlo in un cantiere.
Quando lo hai spostato non ce l'hai più nel sito della semplificata, quindi ti manca 1 requisito di base, quindi la semplificata non può esistere.
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Impianti mobili già utilizzati sul sito autorizzato dalla provincia all'attività di recupero rifiuti: come autorizzare campagne di recupero?
mod. OT on:isamonfroni ha scritto:Quando lo hai spostato non ce l'hai più nel sito della semplificata, quindi ti manca 1 requisito di base, quindi la semplificata non può esistere.
Fia mia, xe come el can che se magna a coa...
mod. OT off.
cirillo- Moderatore
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