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Circolare ministeriale “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”

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160318

Messaggio 

Circolare ministeriale “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” Empty Circolare ministeriale “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”




Pubblicata sul sito del MinAmbiente la circolare 15 marzo 2018 del titolo:

[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

riguarda gli impianti sia in 208 che in 216 e obbligo del Direttore Tecnico sempre presente in Impianto nonchè altre novità in materia di gestione degli impianti...
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Circolare ministeriale “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” :: Commenti

Hope

Messaggio Ven Mar 16, 2018 3:11 pm  Hope

E' ammirabile che un funzionario pubblico apponga il suo nome su una Circolare, ma noi (di SISTRIFORUM intendo) avremmo fatto di meglio! Una perla: punto 6 ruolo del Direttore Tecnico confuso con il Responsabile Tecnico!

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tfrab

Messaggio Ven Mar 16, 2018 4:01 pm  tfrab

ma, esattamente, come e perché questo povero direttore tecnico deve essere sempre presente in impianto?
se si prende 40 di febbre l'impianto chiude? e se, per ragioni professionali, deve andare a vedere un cantiere, fare un corso di formazione, o quant'altro? Question

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tfrab

Messaggio Ven Mar 16, 2018 4:14 pm  tfrab

sommando: scarsità di RT endemica + esami difficili + richiesta di presenza = secondo me stiamo per assistere a una carenza di RT

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tfrab

Messaggio Ven Mar 16, 2018 4:31 pm  tfrab

-bz8- ha scritto:... addio ferie!... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad

ma fossero solo le ferie: sempre presente in impianto, mica dice niente su notte e domenica
PRONTI CON LE BRANDE IN UFFICIO Laughing

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Hope

Messaggio Ven Mar 16, 2018 4:49 pm  Hope

Ma il RT non coincide con il DT che ha requisiti diversi (ex cat. 6) e abilitazioni diverse comunque non conteplate dall'art. 12 e 13 del DM 120/14.
Per gli impianti di rifiuti pericolosi, a me risulta che nel Lazio ci sono soltanto alcuni outsider che ricoprono il ruolo di DT in più impianti: forse, da oggi, è finito per loro il tempo delle "vacche grasse"?

Procedure cosiddette semplificate: esiste la figura del DT? A me non risulta!

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geofranz67

Messaggio Ven Mar 16, 2018 7:02 pm  geofranz67

Che bello, ne sentivo giusto la mancanza !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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isamonfroni

Messaggio Ven Mar 16, 2018 8:27 pm  isamonfroni

No, dico, ma sono solo io che pensa che sia giusto che chi gestisce un impianto di smaltimento di rifiuti debba almeno sapere che cosa sta facendo?
Di solito un direttore tecnico o responsabile tecnico è una figura obbligatoria per gli impianti e, al di là della facile ironia sul sempre, credo che finalmente si voglia porre un freno a quella pessima usanza di impianti che nominano come RT il famoso luminare che non c'è mai e che si chieda che, in occasione di eventuali verifiche e visite i funzionari pubblici trovino qualcuno in grado di interloquire con loro...

Per gli RT degli impianti gli esami non ci sono (nè facili nè difficili) bisogna soltanto essere in grado di farlo Very Happy

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vaghestelledellorsa

Messaggio Ven Mar 16, 2018 8:29 pm  vaghestelledellorsa

Hope ha scritto:E' ammirabile che un funzionario pubblico apponga il suo nome su una Circolare, ma noi (di SISTRIFORUM intendo) avremmo fatto di meglio! Una perla: punto 6 ruolo del Direttore Tecnico confuso con il Responsabile Tecnico!
Sì certo Ma cosa dire delle "prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto" di cui si parla al punto 6.1 alla quarta lineetta Con riferimento alle modalità di compilazione del registro di carico e scarico Shocked Shocked Shocked

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tfrab

Messaggio Ven Mar 16, 2018 10:59 pm  tfrab

isamonfroni ha scritto:No, dico, ma sono solo io che pensa che sia giusto che chi gestisce un impianto di smaltimento di rifiuti debba almeno sapere che cosa sta facendo?
Di solito un direttore tecnico o responsabile tecnico è una figura obbligatoria per gli impianti e, al di là della facile ironia sul sempre, credo che finalmente si voglia porre un freno a quella pessima usanza di impianti che nominano come RT il famoso luminare che non c'è mai e che si chieda che, in occasione di eventuali verifiche e visite i funzionari pubblici trovino qualcuno in grado di interloquire con loro...


ma va benissimo,ma capisci che scrivere perentoriamente sempre è una corbelleria, che denota che il buon estensore del testo non ha idea di quello che scriveva?

non bastava mettere, che ne so, almeno 20 ore settimanali, e il problema era risolto? che ok c'è chi non si fa vedere mai in impianto, però, d'altra parte, un piccolo stoccaggio ha veramente bisogno di un RT h24?

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tfrab

Messaggio Ven Mar 16, 2018 11:08 pm  tfrab

e comunque, seriamente: se un RT è, per qualsiasi motivo, assente e succede un incidente, è responsabile perché non era presente? se leggo la circolare sì, e mi pare una pazzia.

una volta che tu abbia fatto il tuo lavoro la presenza costante non è e non può essere indispensabile, altrimenti vuol dire che il lavoro non l'hai fatto come si deve

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vaghestelledellorsa

Messaggio Ven Mar 16, 2018 11:28 pm  vaghestelledellorsa

Scusate ma la figura del DT nn è prevista da alcuna norma positiva (nazionale) al limite è richiamata (e quindi imposta) in sede di autorizzazione Ma nemmeno in tutte le provincie/regioni.
E questi se ne escono  con l'RT del DM 120??? Ma ci rendiamo  conto che nn sanno nemmeno di  cosa stanno parlando???
Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?

PS: A questo punto se nn posso avere Edo o Ermete mi sta  bene anche il Generale del CFS purché mastiki di ambiente Sad Sad Sad What a Face

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vaghestelledellorsa

Messaggio Ven Mar 16, 2018 11:50 pm  vaghestelledellorsa

Nooooooooo... più leggo e più mi arrabbio e do di stomaco mad
Ma vi rendete conto che al punto 6.1 dodicesima alinea richiamano l'allegato G del testo unico che è stato abrogato definitivamente nel lontano dicembre 2010?
Ma non è scandaloso? In un paese civile chi scrive strafalcioni di questo genere (ne ho contati almeno 6 domani li elenco tutti)  non può occupare il posto che occupa e dovrebbe dimettersi ca**o  Evil or Very Mad Evil or Very Mad pale

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Hope

Messaggio Sab Mar 17, 2018 9:30 am  Hope

Sottoscrivendo appieno l’indignazione di Vaghestelledellorsa, a mio parere non hanno ben capito che gli incendi sono, anche, la causa o la conseguenza di gestioni di impianti “allegre” o delinquenziali.
A mio modesto parere occorrerebbe da parte degli Enti di controllo un monitoraggio (anche stando dietro una scrivania) sulla produzione di CER “sentinella” come ad esempio un 191212 in uscita da un impianto in R13 per cartone e plastica. Insomma un lavoro di “intelligence” preventivo a partire da attività condotte in locali non di proprietà, monitorando DURC, ritardi sugli stipendi ecc.
Le norme sulla conduzione degli impianti sono state già scritte su norme di rango superiori alle circolari e qualsiasi tecnico, in fase di progettazione o di preparazione di pratiche autorizzative le ha considerate.

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sarabai

Messaggio Sab Mar 17, 2018 10:02 am  sarabai

Punto positivo (versamento delle garanzie finanziarie per gli impianti autorizzati in semplificata); il terzo punto, secondo capoverso della circolare riporta che "Si ritiene inoltre, opportuno che le Autorità competenti estendano l’obbligo di prestazione di idonee garanzie finanziarie anche agli impianti che operano in procedura semplificata come peraltro è già previsto in molte regioni."

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sarabai

Messaggio Sab Mar 17, 2018 10:07 am  sarabai

sarabai ha scritto:Punto positivo (versamento delle garanzie finanziarie per gli impianti autorizzati in semplificata); il terzo punto, secondo capoverso della circolare riporta che "Si ritiene inoltre, opportuno che le Autorità competenti estendano l’obbligo di prestazione di idonee garanzie finanziarie anche agli impianti che operano in procedura semplificata come peraltro è già previsto in molte regioni."

Stesse regole per gli impianti autorizzati in ordinaria e in semplificata.

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Hope

Messaggio Sab Mar 17, 2018 10:19 am  Hope

Si, ma chi decide di fare "il botto" cioè bruciare tutto (impianti ormai pieni di rifiuti e non di mps con valore commerciale), che non pagano fornitori, stipendi e contributi di ignari lavoratori, non temono rivalse patrimoniali da parte di Compagnie Assicuratrici: hanno già previsto tutto.
I danni logistici ed ambientali provocati da clamorosi incendi sono di gran lunga superiore a quelle poche decine o centinaia di euro ricavabili dalle polizze (che a volte, con il tempo si rivelano anch'esse "farlocche" come spesso riscontrato dall'IVASS).

Per me occorre un lavoro preventivo da parte, ad esempio della Guardia di Finanza, per monitorare aziende in crisi, verosimili futuri luoghi di "incendi spontanei"

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sarabai

Messaggio Sab Mar 17, 2018 10:37 am  sarabai

Ti do ragione.
In merito alle garanzie finanziarie ci deve essere lo stesso trattamento tra i vari impianti (autorizzati in ordinaria o semplificata) le pagano tutti o nessuno (i grossi impianti pagano fior fior di garanzie).

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Admin

Messaggio Sab Mar 17, 2018 3:11 pm  Admin

Va bene tutto, ma si tratta pur sempre di una circolare e non può introdurre alcun obbligo che non sia già previsto da una fonte normativa.
In termini di cogenza l'impatto sulle attività correnti è minimo o nullo.
Come ha già ricordato qualcuno, per esempio, molte Regioni (ed in passato Province) nemmeno prevedono la nomina di un direttore tecnico di impianto nei provvedimenti autorizzativi.
E questo posso confermarlo per esperienza diretta.

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isamonfroni

Messaggio Sab Mar 17, 2018 3:57 pm  isamonfroni

Mi verrebbe un gran voglia di scrivere un documento in cui evidenziamo tutte le "leggerezze" (rectius castronerie) di questa circolare e poi mandarlo al Ministero con la firma di tutti noi...
Che dite lo facciamo?

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vaghestelledellorsa

Messaggio Sab Mar 17, 2018 4:39 pm  vaghestelledellorsa

isamonfroni ha scritto:Mi verrebbe un gran voglia di scrivere un documento in cui evidenziamo tutte le "leggerezze" (rectius castronerie) di questa circolare e poi mandarlo al Ministero con la firma di tutti noi...
Che dite lo facciamo?

Partiamo da quelle facili già richiamate ieri in ordine sparso (poi semmai le riordiniamo):

1) pt. 6.1, 4° alinea: ”prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto" con riferimento alle modalità di compilazione del registro di carico e scarico:  il Ministero ci potrebbe spiegare chi è l’Ente che gestisce il catasto (immagino catasto dei rifiuti ? e quali prescrizioni abbia mai emanato ?) …googleando ho trovato che se ne parla in una LR della Lombardia nr. 03/1982 (qualcuno la conosce?);

2) il DT non è figura presente nel Diritto positivo nazionale (e nemmeno regionale, delle Regioni del Nord di cui mastico le norme … ma aspetto con trepidazione segnalazioni da parte del forum !) salvo essere imposta in sede di autorizzazione dai singoli Enti emittenti (mi risulta di Lombardia, Veneto … e poi ?);

3) pt. 6.1, 12° alinea:  si vieta la miscelazione di “categorie” (sic!) diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G del DLgs. 152/06, Allegato e categorie abrogate definitivamente dal DLgs. 205/2010;

4) pt. 5.2, 11° capoverso:  la prescrizione, nel caso di più serbatoi, di un volume di contenimento pari al 110% del volume del serbatoio più capiente cozza con la vetusta Circ. Interministeriale 27.07.1984 che al pt. 4.1.2 indica nel caso di più serbatoi <<un bacino pari alla terza parte della capacità complessiva dei serbatoi stessi>> ed in ogni caso <<un bacino pari alla capacità del più grande dei serbatoi>> … Ora, essendo Circolari entrambe sarebbe un discorso tra sordi, salvo il fatto che molte Leggi Regionali si sono ispirate negli anni ai criteri di quest’ultima Circolare del 1984.

5) pt. 5.1, 10° capoverso:  potrebbe spiegarmi il Ministero dove sta scritto che “per la compilazione dei registri di c/s è obbligatorio identificare con una “sigla” i contenitori dei rifiuti ?? grrrr !

6) pt. 6.1, 13° alinea:  generalizzare sullo stoccaggio in cumuli imponendo 3 metri max di altezza di abbancamento mi fa capire che il Ministro non ha mai visto un cumulo di rottami ferrosi (…) mentre lo capisco e lo approvo per le balle di carta, di plastica, dei pacchi-auto, ma non per i cumuli (a geometria tronco-conica !) che possono avere un’impronta sul terreno anche di decine di metri, ok?

La mia impressione, leggendo e rileggendo, è che si sia assemblato un minestrone di prescrizioni di ARPA distribuite sul Territorio nazionale senza digerirlo e senza capirlo visto che spesso le prescrizioni riportate sono ridondanti e ripetute in diverse parti del testo della circolare, ma si sa "del maiale non si butta via niente !"

PS: adesso vado a vedere i cartoni con mio figlio Embarassed ma dopo integro con altre considerazioni ed aspetto le Vostre Laughing

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isamonfroni

Messaggio Dom Mar 18, 2018 11:49 am  isamonfroni

Per intanto grazie Vaghe.

Poi ci siamo dimenticati la previsione del DT (che peraltro è una figura affatto diversa dal RT) che deve avere superato gli esami dell'ALBO GESTORI (SIC!), magari è il caso di ricordare che l'Albo Gestori nasce per autorizzare gestioni di rifiuti diverse da quelle già autorizzate ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 o di quelle in AIA...

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isamonfroni

Messaggio Dom Mar 18, 2018 12:04 pm  isamonfroni

vaghestelledellorsa ha scritto:
La mia impressione, leggendo e rileggendo, è che si sia assemblato un minestrone di prescrizioni di ARPA distribuite sul Territorio nazionale senza digerirlo e senza capirlo visto che spesso le prescrizioni riportate sono ridondanti e ripetute in diverse parti del testo della circolare, ma si sa "del maiale non si butta via niente !"


Per la verità la mia impressione è che abbiano assemblato la maggior parte delle vecchie BAT per gli impianti di stoccaggio di cui al DM 29/01/2007, oggi superate dalle Bref conclusions del 2005 (che peraltro le riprendono pari pari).

Quanto al RT per gli impianti, io lo sto facendo (e l'ho fatto) dal 1991 per impianti ubicati in Piemonte, Liguria, Lazio, Sardegna e Sicilia per impianti autorizzati sia ex art. 208 (ex 27 e 28 del Ronchi), sia per impianti in semplificata, sia per impianti in AIA e tale figura è stata sempre richiesta, in fase di autorizzazione.

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beltrale

Messaggio Dom Mar 18, 2018 1:48 pm  beltrale

@vaghe.. l'unica opzione in cui ora è prescritto bacino contenimento 110% mi sembra sia per i serbatoi di gasolio,, e su questo lo riesco già a comprendere!

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