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Piano di emergenza interno degli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

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Piano di emergenza interno degli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti Empty Piano di emergenza interno degli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Dic 04, 2018 11:22 am

Avete già letto il Decreto Sicurezza tanto voluto da Salvini ?
Ed avete fatto caso che in sede di conversione è comparso l'art. 26-bis tanto voluto (forse) dal Ministro Costa se non altro per farci dimenticare l'imbarazzante circolare del 15.03.18 ?
art. 26-bis ha scritto:
1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni  pale  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

ecc ecc

E qui arriva la domanda:  secondo voi ce lo sorbiamo TUTTI noi gestori d'impianto o solo quelli a rischio di incidente rilevante ?? [vedi comma 1, lettera b)  e comma 2]  Embarassed

E' ovvio che la domanda è solo una pia speranza No No
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Piano di emergenza interno degli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti Empty Legge 1 dicembre 2018, n. 132, legge di conversione, con modifiche, del c.d. Decreto Sicurezza

Messaggio  sarabai Mar Dic 04, 2018 5:16 pm

PER IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI ESISTENTI - PIANO DI EMERGENZA
Legge 1 dicembre 2018, n. 132, legge di conversione, con modifiche,  del c.d. Decreto Sicurezza

«Art. 26 -bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti) . —
1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di
predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute
umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di
incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa
consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo
termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti
avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle
misure da adottare in caso di incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del
piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti,
il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna
all’impianto e ne coordina l’attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile
negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un
incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie
da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

...
...
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Messaggio  sarabai Mar Dic 04, 2018 5:22 pm

Mi permetto di chiedere se avete delle specifiche per la redazione di tale piano, mancano solo 89 giorni alla scadenza con le feste di mezzo.
- Quale livello di dettaglio dovremmo utilizzare
- Rientrano tutti gli impianti oppure quelli sopra una certa soglia
- quali informazioni vanno trasmesse al prefetto
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Piano di emergenza interno degli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti Empty Re: Piano di emergenza interno degli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

Messaggio  tfrab Mar Dic 04, 2018 5:30 pm

sarabai ha scritto:Mi permetto di chiedere se avete delle specifiche per la redazione di tale piano, mancano solo 89 giorni alla presentazione con le feste di mezzo.
- Quale livello di dettaglio dovremmo utilizzare
- Rientrano tutti gli impianti oppure quelli sopra una certa soglia
- quali informazioni vanno trasmesse al prefetto

mi ci sto arrovellando da ieri, peraltro la dicitura "conseguenze di incidenti rilevanti" richiama palesemente la Seveso
E se uno in Seveso non rientra, ovvero la maggioranza degli impianti?
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Messaggio  sarabai Mar Dic 04, 2018 5:37 pm

Gli Enti competenti a gennaio probabilmente daranno delle indicazioni, io sto cercando di capire quali sanzioni si applicano.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Dic 04, 2018 5:47 pm

tfrab ha scritto: ...  peraltro la dicitura "conseguenze di incidenti rilevanti" richiama palesemente la Seveso
E se uno in Seveso non rientra, ovvero la maggioranza degli impianti?
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, ma è anche una mia speranza Embarassed
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Dic 04, 2018 5:52 pm

sarabai ha scritto:... io sto cercando di capire quali sanzioni si applicano.
è Legge dello Stato, appiccicata lì senza integrare o modificare Decreti pregressi, ma in questo D.L., come convertito in Legge,  per l'inosservanza dell'art. 26-bis non sono previste sanzioni pirat
Che sia stato scritto in fretta & furia per spegnere qualche rogo di capannoni stipati ?
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Messaggio  sarabai Mar Dic 04, 2018 5:57 pm

vaghestelledellorsa ha scritto:
sarabai ha scritto:... io sto cercando di capire quali sanzioni si applicano.
è Legge dello Stato, appiccicata lì senza integrare o modificare Decreti pregressi, ma in questo D.L., come convertito in Legge,  per l'inosservanza dell'art. 26-bis non sono previste sanzioni pirat
Che sia stato scritto in fretta & furia per spegnere qualche rogo di capannoni stipati ?

Mi spiace, godiamoci le feste.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Dic 04, 2018 6:06 pm

sarabai ha scritto:Mi permetto di chiedere se avete delle specifiche per la redazione di tale piano,...
Se hai più di 10 dipendenti un Piano di emergenza ce l'hai già ex art. 43 Dlgs. 81/08 e art. 5 DM 10.03.98  Very Happy

sarabai ha scritto:- Quale livello di dettaglio dovremmo utilizzare  ...
per es: All. VIII, pt.i 8.1+8.2 del DM 10.03.98 o All. 4 della Seveso III  Very Happy  Very Happy

sarabai ha scritto:- Rientrano tutti gli impianti oppure quelli sopra una certa soglia ...
l'art. 26-bis che nasce e muore nel D.L. non specifica soglie e quindi ancora una volta Ubi lex voluit ...  Very Happy  Very Happy  Very Happy

sarabai ha scritto:- quali informazioni vanno trasmesse al prefetto
visto che il Piano esterno lo deve fare il povero Prefetto a noi rimane solo di stendere (ed event. mandargli)  il nostro, quello interno, (magari integrato coi "recettori" più prossimi al ns impianto ... tipo valutazione del rumore ok?) ma facci caso che se per quello "interno" hai 90 gg di tempo per "le informazioni utili" da inviare al Prefetto il comma 4 non impone scadenze pirat pirat Evil or Very Mad


Ultima modifica di vaghestelledellorsa il Mar Dic 04, 2018 6:23 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  homer Mar Dic 04, 2018 6:23 pm

... è stato scritto solo per la ricerca del consenso, per confermare quanto più volte dichiarato dal ministro (minuscolo)
solo fuffa elettorale, ma altri oneri inutili per gli operatori onesti
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Dic 04, 2018 6:35 pm

tfrab ha scritto: ... peraltro la dicitura "conseguenze di incidenti rilevanti" richiama palesemente la Seveso
mi sono preso il tempo clown  l'art. 26-bis è un copia incolla BrrrrRUTALE dell'art. 20 commi 2 e 3 e 4  e quasi tutto l'art. 21 (ma pari pari nehm ?) del DLgs. 105/15 - Seveso III

ecco spiegato l'arcano dell'orfanello "incidente rilevante" geek vergogna jocolor  vergogna king  vergogna
Da domani non ci saranno più roghi. Segùro!
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Messaggio  tfrab Mar Dic 04, 2018 6:43 pm

vaghestelledellorsa ha scritto:
tfrab ha scritto: ... peraltro la dicitura "conseguenze di incidenti rilevanti" richiama palesemente la Seveso
mi sono preso il tempo clown  l'art. 26-bis è un copia incolla BrrrrRUTALE dell'art. 20 commi 2 e 3 e 4  e quasi tutto l'art. 21 (ma pari pari nehm ?) del DLgs. 105/15 - Seveso III

ecco spiegato l'arcano dell'orfanello "incidente rilevante" geek vergogna jocolor  vergogna king  vergogna
Da domani non ci saranno più roghi. Segùro!

Signore che imbarazzo, ma non ce l'hanno qualcuno che sappia di cosa si parla al ministero? Pure con quelle linee guida si era sfondata la barriera del ridicolo No
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Dic 04, 2018 6:54 pm

tfrab ha scritto:Signore che imbarazzo, ma non ce l'hanno qualcuno che sappia di cosa si parla al ministero? Pure con quelle linee guida si era sfondata la barriera del ridicolo No
intendi queste ?  quelle elaborate per la Seveso III ad aprile 2018, dopo 3 anni di ponzate, cene e gettoni-presenza  ? www.minambiente.it/sites/default/files/indirizzi_sperimentazionepee_apr2018.pdf

Mi vien voglia di mandarle al Prefetto visto che -se tanto mi da tanto -  la Conferenza Unificata della Sottocommissione del Tavolo tecnico d'intesa col Presidente del Consiglio ed il Ministero dell'interno  copia-incolleranno queste stesse LG.

Fra 3 anni, però ... sempre meglio dei 6 anni che ci hanno messo a pubblicare le LG della Seveso I _ DLgs. 334/99 www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/D.p.c.m._25_02_2005.pdf

veggogna ! veggogna ! veggogna ! clown clown clown
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Messaggio  Francosic Mar Dic 04, 2018 7:07 pm

Sono anni che non partecipo al forum. Mi scuso quindi se dico una ... banalità.
Qualcuno mi sa dire cosa si intende per "impianto di stoccaggio e manipolazione rifiuti"?
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Dic 04, 2018 7:54 pm

Francosic ha scritto:... Qualcuno mi sa dire cosa si intende per "impianto di stoccaggio e manipolazione rifiuti"?
niét manipolazione !  bensì lavorazione, ok ? Cool

quindi impianti autorizzati R13 o D15 (stoccaggio) e R12, Rxx, D14, D13, Dxx (lavorazione rectius trattamento) ERGO l'art. 26-bis vale per tutti gli impianti rifiuti What a Face
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Messaggio  tfrab Mer Dic 05, 2018 9:50 am

vaghestelledellorsa ha scritto:
Francosic ha scritto:... Qualcuno mi sa dire cosa si intende per "impianto di stoccaggio e manipolazione rifiuti"?
niét manipolazione !  bensì lavorazione, ok ? Cool

quindi impianti autorizzati R13 o D15 (stoccaggio) e R12, Rxx, D14, D13, Dxx (lavorazione rectius trattamento) ERGO l'art. 26-bis vale per tutti gli impianti rifiuti What a Face

ah, lo voglio vedere il piano di emergenze per "incidenti rilevanti" di rottamai e trattamento inerti...
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Dic 05, 2018 10:10 am

tfrab ha scritto:ah, lo voglio vedere il piano di emergenze per "incidenti rilevanti" di rottamai e trattamento inerti...
Razz Razz Razz  dura lex, sed lex  (traduzione: dura l'è, ma l'è):  noi sudditi non possiamo capire cosa c'è nella mente di Giove, daiiii
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Messaggio  sarabai Mer Dic 05, 2018 10:58 am

Alla fine una norma indica che va redatto un piano di emergenza e trasmesso alla Prefettura.
Ad oggi non si ha la certezza:
- del livello di approfondimento del documento in base all'azienda (variabili dimensione aziendale, tipologia dei rifiuti trattati, autorizzazione semplificata, ordinaria o AIA, ...)
- delle sanzioni in caso di mancata redazione parziale o totale
- Ente che verifica la corretta redazione e implementazione
- informazioni da trasmettere alla prefettura (una sintesi del piano o scibile dell'azienda).

A febbraio potremmo sentire le Prefetture competenti e chiedere loro quali informazioni possono essergli utili alla redazione del loro documento, nel frattempo si resta in attesa di ulteriori notizie; quasi tutte le aziende di rifiuti, forse, ad eccezione delle piccole imprese hanno un piano di emergenza (livello di dettaglio in funzione dei rifiuti trattati e delle quantità).
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Messaggio  tfrab Mer Dic 05, 2018 11:58 am

sarabai ha scritto:Alla fine una norma indica che va redatto un piano di emergenza e trasmesso alla Prefettura.
Ad oggi non si ha la certezza:
- del livello di approfondimento del documento in base all'azienda (variabili dimensione aziendale, tipologia dei rifiuti trattati, autorizzazione semplificata, ordinaria o AIA, ...)
- delle sanzioni in caso di mancata redazione parziale o totale
- Ente che verifica la corretta redazione e implementazione
- informazioni da trasmettere alla prefettura (una sintesi del piano o scibile dell'azienda).

A febbraio potremmo sentire le Prefetture competenti e chiedere loro quali informazioni possono essergli utili alla redazione del loro documento, nel frattempo si resta in attesa di ulteriori notizie; quasi tutte le aziende di rifiuti, forse, ad eccezione delle piccole imprese hanno un piano di emergenza (livello di dettaglio in funzione dei rifiuti trattati e delle quantità).

eh, ma il problema sono proprio le piccole: rottami, inerti e simili. imporre lo stesso obbligo indiscriminatamente è insensato. capisco l'esigenza "politica" di dare l'impressione di fare qualcosa, ma non si può pensare di risolvere una crisi epocale nella gestione rifiuti con questi mezzucci. alla fine l'unica cosa che "salverà" il settore è la recessione, che temo sia imminente, e diminuirà la pressione sugli impianti, ahimè
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Messaggio  isamonfroni Mer Dic 05, 2018 3:16 pm

tfrab ha scritto:
eh, ma il problema sono proprio le piccole: rottami, inerti e simili. imporre lo stesso obbligo indiscriminatamente è insensato. capisco l'esigenza "politica" di dare l'impressione di fare qualcosa, ma non si può pensare di risolvere una crisi epocale nella gestione rifiuti con questi mezzucci. alla fine l'unica cosa che "salverà" il settore è la recessione, che temo sia imminente, e diminuirà la pressione sugli impianti, ahimè

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Messaggio  Francosic Mer Dic 05, 2018 4:45 pm

Anche per il documento di valutazione dei rischi, o per il PEI previsto dal DM 10/3/98, non esistono criteri particolari per la redazione.
Ho visto DVR di centinaia di pagine (pagate assai care!) frutto di copia-incolla anche sbagliati.
E' responsabilità del gestore, prescindendo dal decreto Salvini, predisporre un PEI funzionale e comprensibile da chiunque.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Dic 05, 2018 5:23 pm

Francosic ha scritto:Anche per il documento di valutazione dei rischi, o per il PEI previsto dal DM 10/3/98, non esistono criteri particolari per la redazione.
non sono d'accordo: Embarassed  se parliamo di contenuti vedi All. VIII, pt.i 8.1+8.2 del DM 10.03.98.
Per altri suggerimenti li ho già indicati una decina di msg sopra ... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes  con particolare riferimento all'All. 4 della seveso III

Uno è lieto di poter servire Razz Razz   F.to: L'uomo bicentenario
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Messaggio  sarabai Gio Dic 06, 2018 9:15 am

La Legge 1 dicembre 2018, n. 132 parla in più di incidenti rilevanti pertanto se ci si riferisce a un semplice impianto che tratta ferro e o materiale inerte da demolizione (impianti che sono dotati di pavimentazione in cemento, raccolta e trattamento delle acque tramite dissabbiatore disoliatore, rilevatore di radioattività, caratterizzazione dei rifiuti in entrata in alcuni casi) quali impatti rilevanti potrà avere se ipotizziamo una semplice messa in riserva (R13).
Il Ministero e le prefetture dovranno chiarire quale norme utilizzare per la redazione del Piano di emergenza, ricordandosi che probabilmente il tutto e nato in quanto diversi impianti hanno preso fuoco.

Potremmo chiedere al legislatore (Salvini e di Maio) quale è lo spirito della norma, indicando nel DECRETO SEMPLIFICAZIONI  i chiarimenti necessari per dissipare i dubbi emersi tra i tecnici e le aziende del settore.
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Messaggio  Francosic Gio Dic 06, 2018 10:57 am

Mi riferivo alle piccole aziende; meglio: alle aziende con meno di 10 dipendenti (e certamente non RIR), che non sarebbero tenute a redigere il PEI secondo l'allegato 8 del DM 10.3.98.
Voglio dire che non è poi così difficile redigere un PEI; in certi casi potrebbe bastare una pagina.
Se invece ci riferiamo ad aziende più grosse, o più pericolose, allora suggerirei di tenere presente anche quanto indicato dal paragrafo S.5.6.5 (e successivi) del DM 3 agosto 2015.
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Messaggio  CJM Ven Gen 25, 2019 7:05 pm

E' uscito questo
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/circolare_21_01_2019_stoccaggi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/circolare_21012019_stoccaggi_allegato.pdf
magari lo sapete già
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