Ultimi argomenti attivi
» MUD unità locale si o no?Da gmbr Oggi alle 12:49 pm
» ViViFir - Spurghisti
Da nickcla Ven Lug 01, 2022 10:29 am
» tanica non omologata, nessuna ds per la merce. mi sfugge qualcosa?
Da tfrab Gio Giu 30, 2022 10:56 am
» 1.3.2.3 Formazione in materia di sicurezza
Da lotus1 Mar Giu 21, 2022 4:48 pm
» sottoprodotto e combustione
Da lotus1 Lun Mag 30, 2022 11:20 am
» Rifiuti sanitari rischio infettivo liquidi
Da tfrab Mar Mag 24, 2022 2:31 pm
» AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO CER PER SCARRABILI
Da Paolo UD Ven Mag 13, 2022 3:40 pm
» art. 193-bis: INTERMODALE: un passo in avanti o 2 indietro ?
Da vaghestelledellorsa Sab Mag 07, 2022 7:11 pm
» RENTRI
Da sarabai Ven Mag 06, 2022 9:09 am
» Classi di pericolosità RAEE
Da tfrab Mar Mag 03, 2022 4:19 pm
Caratteristiche tecniche dei sacchi degradabili e compostabili
Pagina 1 di 1
Caratteristiche tecniche dei sacchi degradabili e compostabili
Firmato il decreto che individua le caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto merci, e in particolare per i sacchetti biodegradabili per la spesa.
Nel dettaglio, il decreto, che sarà notificato alla Commissione Ue, definisce le categorie di “sacchi per l’asporto delle merci” - sia di quelle destinate all’uso alimentare sia di quelle non destinate all’uso alimentare - e la commercializzazione, specificando il tipo di sacchetti che possono essere utilizzati. Tra questi rientrano quelli monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata Uni En 13432 del 2002, e quelli riutilizzabili in carta, in tessuti di fibre naturali, fibre di poliammide e materiale diversi dai polimeri.
I consumatori devono essere informati sull’idoneità dei sacchi per l’asporto delle merci attraverso una dicitura, riportata sia nei monouso che nei riutilizzabili. Restano valide le sanzioni già previste dal decreto legge del gennaio 2012, convertito in legge il 24 marzo. L’attuazione del decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.
Fonte: http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0242.html&lang=it
Nel dettaglio, il decreto, che sarà notificato alla Commissione Ue, definisce le categorie di “sacchi per l’asporto delle merci” - sia di quelle destinate all’uso alimentare sia di quelle non destinate all’uso alimentare - e la commercializzazione, specificando il tipo di sacchetti che possono essere utilizzati. Tra questi rientrano quelli monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata Uni En 13432 del 2002, e quelli riutilizzabili in carta, in tessuti di fibre naturali, fibre di poliammide e materiale diversi dai polimeri.
I consumatori devono essere informati sull’idoneità dei sacchi per l’asporto delle merci attraverso una dicitura, riportata sia nei monouso che nei riutilizzabili. Restano valide le sanzioni già previste dal decreto legge del gennaio 2012, convertito in legge il 24 marzo. L’attuazione del decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.
Fonte: http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/comunicati/comunicato_0242.html&lang=it
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 49

» sacchi in plastica
» sacchi in juta
» SACCHI DI CEMENTO VUOTI
» Trasbordo e soste tecniche
» Caratteristite tecniche semirimorchio ADR
» sacchi in juta
» SACCHI DI CEMENTO VUOTI
» Trasbordo e soste tecniche
» Caratteristite tecniche semirimorchio ADR
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.