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Impiantista termoidraulico e registri
2 partecipanti
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Impiantista termoidraulico e registri
Voglio sottoporre alla vostra attenzione un quesito: un impiantista termoidraulico (impresa individuale) che si iscrive ai sensi dell'art. 212 comma 8 per soli rifiuti speciali non pericolosi, deve dotarsi del registro di carico e scarico?
A mio giudizio, considerato che all'art. 190 del 152/06, il comma 1-bis. dice che "Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b). (comma così introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 121 del 2011)" DEVE DOTARSI DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO, IN QUANTO NON E' UNA IMPRESA EDILE, ANCHE SE ALCUNI DEI SUOI RIFIUTI SONO RICONDUCIBILI A TALE ATTIVITA', ma ALCUNI TECNICI di una PROVINCIA molto importante hanno espresso pareri contraddittori...
Mi farebbe piacere avere una vostra opinione[b]
A mio giudizio, considerato che all'art. 190 del 152/06, il comma 1-bis. dice che "Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b). (comma così introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 121 del 2011)" DEVE DOTARSI DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO, IN QUANTO NON E' UNA IMPRESA EDILE, ANCHE SE ALCUNI DEI SUOI RIFIUTI SONO RICONDUCIBILI A TALE ATTIVITA', ma ALCUNI TECNICI di una PROVINCIA molto importante hanno espresso pareri contraddittori...
Mi farebbe piacere avere una vostra opinione[b]
cesanese- Membro della community
- Messaggi : 31
Data d'iscrizione : 09.12.11
Re: Impiantista termoidraulico e registri
Attenzione.
Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs 121/11.
Ma l'art. 4, rubricato "Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205", va a modificare, appunto, il D.Lgs 205/10 e non il D.Lgs 152/06 ("All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni").
E l'art. 16 del D.Lgs 205/10, come noto, non è ancora entrato in vigore.
Dunque il testo dell'art. 190 del TUA è quello vigente ante D.Lgs 205/10.
Per inciso, la modifica di cui all'art. 4, c.1, lett. a) mancherebbe di coordinamento.
Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs 121/11.
Ma l'art. 4, rubricato "Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205", va a modificare, appunto, il D.Lgs 205/10 e non il D.Lgs 152/06 ("All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni").
E l'art. 16 del D.Lgs 205/10, come noto, non è ancora entrato in vigore.
Dunque il testo dell'art. 190 del TUA è quello vigente ante D.Lgs 205/10.
Per inciso, la modifica di cui all'art. 4, c.1, lett. a) mancherebbe di coordinamento.
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