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CER CORRETTO: SFRIDI METALLICI DERIVANTI DA LAVORAZIONE MECCANICA

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Messaggio  CORRADO COMOGLIO Lun Nov 05, 2012 11:13 am

Promemoria primo messaggio :

Buongiorno a tutti, seguo le vicende della gestione di rifiuti speciali per un'azienda che commercializza prodotti siderurgici.

Non è raro che, in seguito ad operazioni di taglio a freddo, si renda necessario lo smaltimento di significative quantità di spezzoni non più commercializzabili.

Di fatto però, nella famiglia 12 e cioè "RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA" non esiste un CER specifico per questa tipologia.

In alcuni casi veniva utilizzato (a mio parere erroneamente) il 17.04.05 facente parte però della famiglia 17 cioè "RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)"

Dopo avere sentito diversi consulenti ho optato per utilizzare il codice 12.01.99 inserendo nel campo descrizione una formula tipo "Sfridi metallici generati da taglio meccanico di barre di varie sezioni e misure, non più idonee alla commercializzazione".

Continuo però a trovare smaltitori che non accettano questa soluzione.

Sto sbagliando io?

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Messaggio  James Gio Lug 07, 2016 5:16 pm

James ha scritto:Buongiorno a tutti,
rispolvero questa discussione di 4 anni fa...
Il problema è sempre quello, ovvero come identificare gli scarti di lavorazione di un'officina di carpenteria (il classico fabbro che fa cancelli, ringhiere, serramenti...).
Trucioli sfridi scaglie o comunque piccole frazioni derivanti da molature o torniture sono facilmente identificabili con 120101, 120102, 120103 e 120104, anche se la definizione "polveri e particolato" e "scaglie" lascia un pochino a desiderare... Ovviamente i fabbri lavorano principalmente metalli FERROSI quindi lo 03 e lo 04 vengono usati raramente...
Il problema nasce con le parti più grosse, gli scarti di tubolari, parti di lamiere, o comunque pezzi di metallo ferroso che non sono ne polveri, ne limature, ne trucioli, ne scaglie e neanche particolato. Alcuni di voi hanno indicato giustamente il 120199 se non fosse che crea non pochi problemi;
- ai trasportatori per via delle assurde richieste dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali che considera tutti i 99 come se fosse il Demonio in persona: a Torino pretendono una dichiarazione per ogni produttore al quale io trasporto il rifiuto, da  allegare all'istanza, in cui deve essere indicata l'esatta natura del rifiuto. Se domani ho un nuovo produttore, dovrei fargli fare una nuova dichiarazione...
- agli smaltitori/recuperatori. La semplificata ex art216, tipologie 3.1, fatta apposta per chi recupera gli scarti di metalli ferrosi, piccoli o grandi che siano, non prevede l'autorizzazione al CER 120199...

Quindi...  

Quindi un bel niente perchè ho scritto una cagata pazzesca.  dho  Limitatamente ai cascami di lavorazione il 120199 è previsto. hail Quindi lo stesso DM specifica in modo univoco che i cascami da lavorazioni devono essere indicati con il 120199.
Rimane però il problema dell'Albo...il quale non rilascia autorizzazioni ai codici 99 senza le dovute dichiarazioni dei produttori... Vedo però dall'elenco iscritti che quasi tutti quelli che hanno i 1201 hanno anche il 99...
Vabbè. Fate finta che non abbia scritto nulla.  Laughing

Tuttavia sarebbe bello che l'Albo, almeno per casi come questo dove un Decreto identifica chiaramente un rifiuto con il 99, non richiedesse documentazione aggiuntiva e rilasciasse l'autorizzazione "limitatamente ai cascami di lavorazione".
Fantascienza.
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Messaggio  annariri Gio Lug 07, 2016 5:50 pm

la Sezione Emilia Romagna non richiede alcuna documentazione aggiuntiva da parte del produttore
è sufficiente che il RT dichiari nell'attestazione di idoneità tecnica l'idoneità del mezzo al trasporto del cer 120199. Ho numerose imprese di autotrasporto che lavorano con questo codice per lo più classificato come "Scarti di lavorazione metalli in spezzoni (derivanti da trattamento fisico meccanico di metalli) escluse limature, trucioli, polveri e particolato".
Da quello che dici, dunque, pare che non tutte le sezioni regionali si comportano allo stesso modo
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Messaggio  James Gio Lug 07, 2016 7:05 pm

https://www.to.camcom.it/18112008-codici-cer-utilizzo-dei-cer-terminanti-con-99-n-42008

Riammettento comunque che prima ho scritto una boiata, riporto quanto scritto dall'Albo di Torino.
Il problema è che anni fa, appunto a cavallo del periodo in cui i vari enti "sconsigliavano" con circolari tipo quella sopra, l'utilizzo dei 99, dovetti identificare un rifiuto derivante tra tranciatura meccanica di coils per la fabbricazione di lamiere forate, le classiche griglie coi fori, più o meno piccoli, in base alle tue specifiche, utilizzate ultimamente anche come rivestimenti di edifici di design.
All'epoca, scoraggiato dall'utilizzo dei 99, e non trovando altri codici adatti consigliai di utilizzare il 120102. Dal 2009, anche durante le varie ispezioni di Arpa, Asl e Noe ricevute nessuno, durante i controlli sui Registri, ha mai obbiettato l'utilizzo di tale CER, proprio perchè i 99 non piacevano e gli altri CER 12 non erano adatti. Quello che si avvicinava di più era alla fine il 120102 Polveri e particolatodi materiali ferrosi , affinando la descrizione sui registri con "scarti da tranciatura coils".
Siccome tra tutti i controllori nessuno ha mai obbiettato, ho sempre utilizzato quello, anche per scarti più grossi.
Poi l'altro giorno mi chiama un fabbro ed ecco tornare a galla il dubbio...
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Lug 08, 2016 11:58 pm

ma a qualcuno è mai venuto in mente che i cosiddetti cascami o rottami o spezzoni possano non essere del tutto dei rifiuti?

Non perchè io ami in modo particolare le gerarchie, ma proprio perchè c'è quel povero art. 179 che pare sempre non se lo fili mai nessuno, così come mi pare che si pensi sempre all'art. 184-ter senza tener conto che per esserci un "-ter" è presumibile che ci sia, come c'è, anche un "-bis", e che non sono solo le TRS in campo edilizio ad essere sottoprodotti di un'altra produzione.
Giusto per esercizio stilistico e per fare sgranchire un poco le dita,  ricopio qui i primi due commi di art. 184-bis

d.lgs. 152/06, art. 184-bis- [i]Sottoprodotto[/i] ha scritto:1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
Si dà infatti il caso che il Reg CE 333/2011 dice quando un rifiuto metallico diventa EoW e quali siano le condizioni per poterlo considerare tale, ma giuro che a me pareva evidente da subito che quella disciplina si applichi ai soli rifiuti metallici: non ai sottoprodotti metallici.
Sfido qualunque fabbro, ma anche qualunque carpenteria metallica, a fare qualsiasi opera da manufatti semilavorati senza produrre necessariamente ANCHE dei sottoprodotti costituiti da tranci, sfridi, avanzi, spezzoni etc. dei semilavorati stessi. La cui quantità è funzione diretta della tipologia di prodotto eseguito e dei semilavorati adottati come materia prima per produrlo.

Non si può fare un infisso in alluminio o in ferro senza avere neppure un pezzetto di profilato d'avanzo, così come non si può fare una carrozzeria anche di una macchina utensile senza avere i ritagli delle sagome delle scocche dalla lamiera originaria ... E nemmeno le buatte dei pelati o i fustini dell'olio.

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Messaggio  beltrale Sab Lug 09, 2016 8:36 am

Certo..ma per dicharare EOW devi essere impianto e non produttore
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Lug 09, 2016 2:03 pm

beltrale ha scritto:Certo..ma per dichiarare EOW devi essere impianto e non produttore
Appunto dico: per chiamarli EoW "erano" rifiuti, i sottoprodotti non lo sono mai stati Very Happy

Con buona pace di tutti i tanti burosauri più o meno d'accatto che non hanno mai letto le varie Direttive Comunitarie cui si DEVE ispirare la ns. normativa nazionale e vorrebbero che tutto fosse "rifiuto", altrimenti sono costretti a fare seriamente i rispettivi lavori.
c'è un sottinteso inespresso che però ritengo abbastanza chiaro lo stesso.  
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Messaggio  isamonfroni Dom Lug 10, 2016 3:49 pm

Aurora Brancia ha scritto:

c'è un sottinteso inespresso che però ritengo abbastanza chiaro lo stesso.  

Lampante, direi Very Happy
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Messaggio  James Lun Lug 11, 2016 9:31 am

Aurora Brancia ha scritto:[color=indigo]ma a qualcuno è mai venuto in mente che i cosiddetti cascami o rottami o spezzoni possano non essere del tutto dei rifiuti?

....





Certo. Chiaro il Reg.CE 333, bello l'art. 184 bis. Ma siamo in Italia, dove persino una cosa chiara e semplice può assumere mille interpretazioni soggettive e diventare complicata. Poi ti ferma la Stradale e vaglielo a spiegare.
Non ci provo nemmeno, almeno sino a quando verranno redatte Linee Guida o Circolari ufficiali che chiariscano in modo univoco quando un pezzo di metallo non è un rifiuto.
Domanda:
per voi cosa sono questi?
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Messaggio  cirillo Lun Lug 11, 2016 12:03 pm

Un attimo di attenzione;
la questione "sottoprodotto" è interessante però, nonostante questo, come giustamente rileva Aurora, l'art 184 bis è lì... nel dimenticatoio, assopito.
Ma ricerchiamone i motivi di fondo.
Ricordo che, perchè si possa applicare l'art. 184 bis, DEVONO SUSSISTERE TUTTE le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) e, soprattutto, DEVE ESSERE DIMOSTRATO che queste:
1) sussistono (tutte);
2) sono rispettatate (integralmente).
Conseguentemente ci dovranno essere dei documenti, sottoscritti dal produttore e dall'utilizzatore, dai quali emerga con assoluta certezza il rispetto delle condizioni.
Ora, o si è un "megaproduttore" di rifiuti e si stipula un accordo con l'utilizzatore oppure (es) la fonderia non sarà MAI interessata a stipulare decine e decine di contratti con decine e decine di piccoli fabbri.
Pertanto il "megaproduttore" potrà avvalersi dell'art. in questione (in quanto "megafornitore") così come la fonderia sarà più interessata ad avere rapporti con qualche centro di recupero (R13-R4) che potrà fornire un EOW piuttosto che con centinaia di piccoli fabbri.
Quindi, al piccolo fabbro, non resta altra alternativa se non considerare "rifiuti" i suoi sfridi/cascami di lavorazione e conferirli con FIR al suddetto centro R13 con buona pace per le nobili intenzioni del legislatore.
Questo è il motivo, solo una questione "burocratico/commerciale", non altro.
Pertanto, James, quelle foto, di fatto dicono poco o nulla.
Semplicemente il per voi cosa sono questi? dipende dalla destinazione che il produttore "riuscirà" a dare a quei cascami.
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Messaggio  Aurora Brancia Lun Lug 11, 2016 12:52 pm

io lo so, dove vuoi andare a parare: ma per me giusto quelli che hai fotografato sono certamente sottoprodotti.

Solo che alla stradale che ti ferma (ma chiunque ti fermi per strada, dalla GdF sino ai NOE passando per il CFS, e la Polizia Municipale etc. etc. etc.) occorre verbalizzare da subito le cose come stanno, possibilmente fornendo almeno delle prove documentali di quello che si dice, e qui rientriamo nella casistica di probabilità/possibilità già chiaramente escussa da cirillo.

E se è vero che siamo in Italia, questo non esclude che anche in Italia ci siano persone* in grado di condurre consulenze puntuali anche dal punto di vista amministrativo. E occorre una attenzione quasi fanatica e tanta, tantissima esperienza per poter fare utilizzare dei DdT anzichè dei FIR per accompagnare quel tipo di materiale
N.B.: * = ci siano persone che... che incredibilmente fanno professionalmente richieste economiche maggiori di altre che invece aiutano solo a peggiorare le situazioni già autonomamente complicate, come queste.  
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Messaggio  James Mar Lug 12, 2016 12:48 pm

cirillo ha scritto:Un attimo di attenzione;
la questione "sottoprodotto" è interessante però, nonostante questo, come giustamente rileva Aurora, l'art 184 bis è lì... nel dimenticatoio, assopito.
Ma ricerchiamone i motivi di fondo.
Ricordo che, perchè si possa applicare l'art. 184 bis, DEVONO SUSSISTERE TUTTE le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) e, soprattutto, DEVE ESSERE DIMOSTRATO che queste:
1) sussistono (tutte);
2) sono rispettatate (integralmente).
Conseguentemente ci dovranno essere dei documenti, sottoscritti dal produttore e dall'utilizzatore, dai quali emerga con assoluta certezza il rispetto delle condizioni.
Ora, o si è un "megaproduttore" di rifiuti e si stipula un accordo con l'utilizzatore oppure (es) la fonderia non sarà MAI interessata a stipulare decine e decine di contratti con decine e decine di piccoli fabbri.
Pertanto il "megaproduttore" potrà avvalersi dell'art. in questione (in quanto "megafornitore") così come la fonderia sarà più interessata ad avere rapporti con qualche centro di recupero (R13-R4) che potrà fornire un EOW piuttosto che con centinaia di piccoli fabbri.
Quindi, al piccolo fabbro, non resta altra alternativa se non considerare "rifiuti" i suoi sfridi/cascami di lavorazione e conferirli con FIR al suddetto centro R13 con buona pace per le nobili intenzioni del legislatore.
Questo è il motivo, solo una questione "burocratico/commerciale", non altro.
Pertanto, James, quelle foto, di fatto dicono poco o nulla.
Semplicemente il per voi cosa sono questi? dipende dalla destinazione che il produttore "riuscirà" a dare a quei cascami.

Condivito appieno ciò che dici, anche l'osservazione alle foto postate. Messe li così non dicono nulla. Ma penso tu abbia capito cosa intendevo.
Mi preme però chiederti cosa ne pensi di ciò che ho sottolineato. Lo trovi giusto?
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Messaggio  James Mar Lug 12, 2016 1:03 pm

Aurora Brancia ha scritto:io lo so, dove vuoi andare a parare: ma per me giusto quelli che hai fotografato sono certamente sottoprodotti.

Solo che alla stradale che ti ferma (ma chiunque ti fermi per strada, dalla GdF sino ai NOE passando per il CFS, e la Polizia Municipale etc. etc. etc.) occorre verbalizzare da subito le cose come stanno, possibilmente fornendo almeno delle prove documentali di quello che si dice, e qui rientriamo nella casistica di probabilità/possibilità già chiaramente escussa da cirillo.

E se è vero che siamo in Italia, questo non esclude che anche in Italia ci siano persone* in grado di condurre consulenze puntuali anche dal punto di vista amministrativo. E occorre una attenzione quasi fanatica e tanta, tantissima esperienza per poter fare utilizzare dei DdT anzichè dei FIR per accompagnare quel tipo di materiale
N.B.: * = ci siano persone che... che incredibilmente fanno professionalmente richieste economiche maggiori di altre che invece aiutano solo a peggiorare le situazioni già autonomamente complicate, come queste.  

Aurora, per te sono sottoprodotti. Anche per me, certamente. Anzi, per me tralasciando un attimo le definizioni del 152, da un punto di vista tecnico/ambientale sono materie prime. Metallo al 100%, riutilizzabile subito e riciclabile altre mille volte.
Ma per tutti i motivi di cui sopra, tornando alla mia domanda iniziale (e alla boiata che ho scritto Smile ), ora lo considero ancora un rifiuto: CER 120102. Se trasportatore e recuperatore hanno il 99, allora 120199.
Per ora la l'opzione "sottoprodotto" la lascio ancora li, sulla carta... ;-)
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Messaggio  James Mar Lug 12, 2016 1:07 pm

Ah...in ultimo, basterebbe che rivedessero le definizioni dei CER 120101, 02, 03, e 04... o aggiungessero un CER che identifichi gli scarti di rottami metallici.
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Lug 13, 2016 1:02 am

"creare" un nuovo CER per contravvenire al principio della gerarchia della gestione rifiuti ricompresa in art. 189 del dlgs. 152/06 ?
solo noi italioti saremmo così bizantini.
Mi voglio augurare che il resto dell'Europa quel principio giuridico -sancito e reiterato nelle varie e direttive nella materia - lo rispetti.

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Messaggio  James Mer Lug 13, 2016 9:43 am

No no...nulla di più complicato. Semplicemente identificare un rifiuto in modo chiaro. Ci sono più di 800 codici che identificano più o meno bene un rifiuto. Alcuni precisi, altri no. Altri ancora proprio non ci sono e si finisce a fondersi il cervello ragionando su concetti assurdi e discutento sul sesso degli angeli, sulla fuffa, se un scarto di metallo è un particolato o una torta al cioccolato, perdendo di vista lo scopo di tutto, ovvero gestire in modo corretto i rifiuti per tutelare l'ambiente.
Come vi sono i codici che identificano le polveri, le limature, i trucioli, il particolato è troppo difficile fare un codice per i rottami metallici, gli scarti, i pezzi di tubolari, lamiere, travi, profilati, ecc ecc, tipologia di rifiuto a mio parere diffuso. E' così complicato?
Altra osservazione:
perchè diavolo il Legislatore ha previsto le SCAGLIE solo per i metalli non ferrosi (120103) ??? i ferrosi 120101 non fanno scaglie? Problema di traduzione, dimenticanza o puro rincoglionimento del Legislatore?

Very Happy
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Messaggio  pascozzi Gio Lug 14, 2016 2:29 pm

Mio modestissimo parere e che nessuno si arrabbi. E' la mia personalissima interpretazione (cit. Gianni Clerici) per la quale sarei disposto però a combattere con qualche ente anche un piccolo produttore può tranquillamente dimostrare senza avere un contratto con la fonderia, che i suoi sfridi verranno riutilizzati.

Il requisito non parla di avere in mano un contratto e nemmeno parla di utilizzatore finale ma di essere certi del riutilizzo.
Certo il contratto per il requisito di cui alla lettera b è una condizione sufficiente ma non necessaria. Diciamo che è un di più.
Se sono materiali standard come quelli delle foto di cui sopra, un po di carta magari per il punto c (normale pratica industriale) + un ddt di vendita + la copia dell'art. di legge del sottoprodotto.
+ NON SEMBRARE UNO ZANZA quando ti fermano.
Questo non c'è scritto ma ha il suo peso
pascozzi
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