Ultimi argomenti attivi
» art. 193-bis: INTERMODALE: un passo in avanti o 2 indietro ?Da Paolo UD Ieri alle 2:39 pm
» Esenzioni nomina consulente Adr speditore
Da pascozzi Ven Set 22, 2023 12:49 pm
» Esenzione esame RT: incarico ricoperto negli ultimi 20 anni, come ricostruirlo ?
Da Hope Mer Set 20, 2023 12:47 pm
» Del. n.4 del 3/06/2021: iscrizione semplificata al registro
Da Paolo UD Mer Set 13, 2023 11:10 am
» arpa - attività ispettiva
Da pascozzi Lun Set 11, 2023 9:32 am
» Mud Comuni per cer 200201
Da Transporter Dom Set 10, 2023 11:13 am
» CER 200201 TRASPORTI CONCO TERZI 4F
Da Transporter Sab Set 09, 2023 8:29 am
» chiarimenti su atto notorio
Da Introzzi Ven Set 08, 2023 5:29 pm
» cisterne operanti sottovuoto - e non - quantità stimata ADR2023 -
Da Enrico Gio Set 07, 2023 3:56 pm
» titoli di studio per l'accesso all'esame di RT
Da Enrico Gio Ago 03, 2023 6:22 pm
Sanzione per fir con targa sbagliata
3 partecipanti
Pagina 1 di 1
Sanzione per fir con targa sbagliata
Ciao a tutti,
forse ho scampato un grosso guaio. Prima di partire con un carico di rifiuti pericolosi mi sono accorto che la targa del s/r indicata sul fir era completamente sbagliata (es.: AA02155 piuttosto che MO00452, peraltro ambedue autorizzate). Ho fatto fare la correzione prima di partire e via.
Ma cosa sarebbe successo se non me ne fossi accorto e mi avessero fermato in strada?
forse ho scampato un grosso guaio. Prima di partire con un carico di rifiuti pericolosi mi sono accorto che la targa del s/r indicata sul fir era completamente sbagliata (es.: AA02155 piuttosto che MO00452, peraltro ambedue autorizzate). Ho fatto fare la correzione prima di partire e via.
Ma cosa sarebbe successo se non me ne fossi accorto e mi avessero fermato in strada?
Ranx- Utente Attivo
- Messaggi : 297
Data d'iscrizione : 05.10.10
Età : 55
Re: Sanzione per fir con targa sbagliata
Art. 258 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari" (nella versione attualmente vigente) del D.Lgs. 152/2006.
Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro per trasporti di rifiuti senza formulario o accompagnati da formulari con dati incompleti o inesatti.
Avvalendosi della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta (entro 60 gg dalla notificazione della violazione, e senza contestare) in ogni caso non più di 3.100 euro.
Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro per trasporti di rifiuti senza formulario o accompagnati da formulari con dati incompleti o inesatti.
Avvalendosi della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta (entro 60 gg dalla notificazione della violazione, e senza contestare) in ogni caso non più di 3.100 euro.
zesec- Moderatore e Partner
- Messaggi : 1163
Data d'iscrizione : 14.10.10
Località : Trieste
Re: Sanzione per fir con targa sbagliata
zesec ha scritto:Art. 258 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari" (nella versione attualmente vigente) del D.Lgs. 152/2006.
Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro per trasporti di rifiuti senza formulario o accompagnati da formulari con dati incompleti o inesatti.
Avvalendosi della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta (entro 60 gg dalla notificazione della violazione, e senza contestare) in ogni caso non più di 3.100 euro.
Quindi niente penale?
Ranx- Utente Attivo
- Messaggi : 297
Data d'iscrizione : 05.10.10
Età : 55
Re: Sanzione per fir con targa sbagliata
In caso di rifiuti pericolosi si:
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
L'art 483 CP dice questo:
Articolo 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
L'art 483 CP dice questo:
Articolo 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Lilika- Utente Attivo
- Messaggi : 1230
Data d'iscrizione : 23.11.11
Età : 41
Località : Vercelli

» Variazione targhe!
» caratteristica di pericolo sbagliata
» ISCRIZIONE AL SISTRI SBAGLIATA
» manovra sbagliata.. miscelazione di prodotto
» LA TRACCIABILITA’ ELETTRONICA DEI RIFIUTI URBANI IN CAMPANIA: LA SOLUZIONE SBAGLIATA AD UN PROBLEMA REALE
» caratteristica di pericolo sbagliata
» ISCRIZIONE AL SISTRI SBAGLIATA
» manovra sbagliata.. miscelazione di prodotto
» LA TRACCIABILITA’ ELETTRONICA DEI RIFIUTI URBANI IN CAMPANIA: LA SOLUZIONE SBAGLIATA AD UN PROBLEMA REALE
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.