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Riduzione importi idoneità finanziaria ALBO C.T.??
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Riduzione importi idoneità finanziaria ALBO C.T.??
Il prossimo 4 dicembre scade il termine per l’adeguamento dell’iscrizione all’Albo autotrasportatori. Ho letto sul numero di ottobre delle rivista ufficiale TIR (pag. 7) che l’ammontare della garanzia minima sarà variato da € 50.000,00 a € 9.000,00 avete cortesemente notizie più precise?
Entrerà in vigore da questa data o bisogna aspettare il provvedimento attuativo del Regolamento CE 1071/2009?
Entrerà in vigore da questa data o bisogna aspettare il provvedimento attuativo del Regolamento CE 1071/2009?
Hope- Utente Attivo
- Messaggi : 529
Data d'iscrizione : 16.02.10
Re: Riduzione importi idoneità finanziaria ALBO C.T.??
Ho letto la proposta di legge qualche tempo fa, non è propriamente esatto che abbasseranno la capacità finanziaria da 50.000 a 9.000.
In pratica, vogliono inserire 3/4 scaglioni (a seconda del numero di veicoli e/o della massa complessiva a pieno crico) di capacità finanziaria, A PARTIRE da 9.000 € il più basso, fino ad arrivare a 50.000 €. Le associazioni di categoria si sono mosse per alzare lo scaglione da 9.000 ad una quota più alta, ma fino a che non vedremo pubblicato il Decreto credo che questa modifica non sapremo se è stata fatta o meno.
In ogni caso prima di applicarlo bisognerà aspettare la pubblicazione del Decreto. E non è che c'è molto tempo..
Articolo 7
Condizioni relative al requisito dell’idoneità finanziaria
1. Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un’impresa deve essere in grado in
qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio
contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di
un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di un
capitale e di riserve per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000
EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.
Ai fini del presente regolamento, il valore dell’euro è fissato ogni anno nelle valute degli Stati membri che
non partecipano alla terza fase dell’unione economica e monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo
giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entrano in vigore il
1° gennaio dell’anno civile successivo.
Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio,
del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di
taluni tipi di società [9].
2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può consentire o esigere che un’impresa dimostri la
propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione,
inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari,
comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli
importi di cui al paragrafo 1, primo comma.
3. I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono
quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è stata chiesta
l’autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.
In pratica, vogliono inserire 3/4 scaglioni (a seconda del numero di veicoli e/o della massa complessiva a pieno crico) di capacità finanziaria, A PARTIRE da 9.000 € il più basso, fino ad arrivare a 50.000 €. Le associazioni di categoria si sono mosse per alzare lo scaglione da 9.000 ad una quota più alta, ma fino a che non vedremo pubblicato il Decreto credo che questa modifica non sapremo se è stata fatta o meno.
In ogni caso prima di applicarlo bisognerà aspettare la pubblicazione del Decreto. E non è che c'è molto tempo..
Articolo 7
Condizioni relative al requisito dell’idoneità finanziaria
1. Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un’impresa deve essere in grado in
qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio
contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di
un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di un
capitale e di riserve per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000
EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.
Ai fini del presente regolamento, il valore dell’euro è fissato ogni anno nelle valute degli Stati membri che
non partecipano alla terza fase dell’unione economica e monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo
giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entrano in vigore il
1° gennaio dell’anno civile successivo.
Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio,
del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di
taluni tipi di società [9].
2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può consentire o esigere che un’impresa dimostri la
propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione,
inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari,
comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli
importi di cui al paragrafo 1, primo comma.
3. I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono
quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è stata chiesta
l’autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.
Lilika- Utente Attivo
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