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D.M. 52 18.02.2011 art. 14 comma 1
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Pagina 1 di 1
D.M. 52 18.02.2011 art. 14 comma 1
Ciao
leggendo le ultime 3 righe non riesco a capire perchè siano tenuti al REGISTRO di carico scarico ( art. 190 del 152/06 ) i produttori di rifiuti NON PERICOLOSI di cui al presente comma che richiama l'art. 4 comma 1 lettere a-b
Imprese ed enti produttori di NON PERICOLOSI che hanno meno di 10 dipendenti.
Quindi il combinato dei 2 articoli vuol dire che i produttori di PERICOLOSI non inquadrati in ENTI o IMPRESE se la cavano con scheda SISTRI c/terzi,
I produttori di NON PERICOLOSI sotto i 10 dipendenti oltre alla SCHEDA SISTRI c/terzi DEVONO addempiere all'obbligo del 190 (152/2006)
Scusate ho capto bene o mi sono incasinato?
Ciao
SDR
REPRINTER- Utente Attivo
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Re: D.M. 52 18.02.2011 art. 14 comma 1
finora è sempre stato così: i rifiuti provenienti da attività diverse da quelle artigianali, industriali e trattamento acque, anche se pericolosi, non determinano l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico se non prodotti da enti o imprese; i produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali o trattamento acque, se con meno di 10 dipendenti, niente MUD (ora iscrizione SISTRI) ma obbligo di tenuta registri
spero di essere stata chiara
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mapi68- Moderatrice
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Re: D.M. 52 18.02.2011 art. 14 comma 1
mapi68 ha scritto:finora è sempre stato così: i rifiuti provenienti da attività diverse da quelle artigianali, industriali e trattamento acque, anche se pericolosi, non determinano l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico se non prodotti da enti o imprese; i produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali o trattamento acque, se con meno di 10 dipendenti, niente MUD (ora iscrizione SISTRI) ma obbligo di tenuta registri
spero di essere stata chiara
Però notavo che a pagina 6 (art. 14 comma 1 ultimo periodo) si dice una cosa diversa rispetto a pagina 65 art. 190 comma 8 dove si dice che i produttori di rifiuti speciali pericolosi NON INQUADRATI IN ENTI O IMPRESE DEVONO tenere il registro di c/s
Mentre il DM non ne fà menzione.
Scusa ma sono "cotto" e potrei dire una "bischerata".
Ciao e buona serata
Stefano
REPRINTER- Utente Attivo
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Re: D.M. 52 18.02.2011 art. 14 comma 1
ecco l'art.14 comma 1
Art. 14 Particolari tipologie
1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore del rifiuto, che e' tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'. In conformita' al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
si dice chiaramente "i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art.4 .. ecc.. "cioè i pdofuttori di rifiuti non pericolosi che rientrano nelle produzioni industriali, artigianali e trattamento acque.. sono già tenuti ad utilizzare il registro
il riferimento a produttori non inquadrati in ente o impresa è relativo ai soli pericolosi..
spero che adesso sia più chiaro
Buona serata!
Art. 14 Particolari tipologie
1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore del rifiuto, che e' tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'. In conformita' al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
si dice chiaramente "i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art.4 .. ecc.. "cioè i pdofuttori di rifiuti non pericolosi che rientrano nelle produzioni industriali, artigianali e trattamento acque.. sono già tenuti ad utilizzare il registro
il riferimento a produttori non inquadrati in ente o impresa è relativo ai soli pericolosi..
spero che adesso sia più chiaro
Buona serata!
mapi68- Moderatrice
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