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Circolare n. 1461 del 16/12/2011 - Cancellazione dall'Albo per mancato aggiornamento dell'iscrizione ai sensi dell articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06
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Circolare n. 1461 del 16/12/2011 - Cancellazione dall'Albo per mancato aggiornamento dell'iscrizione ai sensi dell articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06
"OGGETTO: Cancellazione dall’Albo per mancato aggiornamento dell’iscrizione delle imprese iscritte entro il 14 aprile 2008 ai sensi dell’ articolo 212, comma 8, del D. Lgs.
152/06, come vigente a quella data.
L’articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 25, comma 1,
lettera c), del D. Lgs. 205/10, prevede, tra l’altro, che le iscrizioni di cui all’oggetto devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D. Lgs. 205/10.
Al fine di disciplinare la procedura relativa all’aggiornamento delle suddette iscrizioni, il
Comitato Nazionale ha diramato la circolare prot. n. 432 del 15 marzo 2011. Con la deliberazione n. 4 del 26 ottobre 2011, inoltre, ha stabilito che la mancata presentazione della richiesta di aggiornamento entro un anno dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/10, debba essere considerata quale mancanza d’interesse dell’impresa al permanere dell’iscrizione e, pertanto, l’impresa stessa debba essere cancellata dall’Albo.
Ai fini dell’attuazione delle suddette disposizioni, le Sezioni regionali e provinciali deliberano entro e non oltre il 20 gennaio 2012 la cancellazione delle imprese iscritte entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, le quali non hanno provveduto a presentare la domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011; le Sezioni ne danno comunicazione al Comitato Nazionale. Quest’ultimo, anche ai fini della comunicazione agli interessati, adotterà una delibera ricognitiva dei provvedimenti di cancellazione il cui comunicato sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Comitato Nazionale, infine, ha specificato quanto segue:
a) le imprese che non hanno provveduto a presentare la domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011, sono cancellate d’ufficio con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo alla suddetta delibera ricognitiva del Comitato Nazionale. Non sono prese in considerazione le domande di aggiornamento inviate oltre la data del 27 dicembre 2011.
b) le imprese che hanno presentato la domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011 possono continuare a operare fino alla notifica del provvedimento di
aggiornamento dell’iscrizione o del provvedimento di rigetto della domanda di aggiornamento con conseguente cancellazione dall’Albo".
152/06, come vigente a quella data.
L’articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 25, comma 1,
lettera c), del D. Lgs. 205/10, prevede, tra l’altro, che le iscrizioni di cui all’oggetto devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D. Lgs. 205/10.
Al fine di disciplinare la procedura relativa all’aggiornamento delle suddette iscrizioni, il
Comitato Nazionale ha diramato la circolare prot. n. 432 del 15 marzo 2011. Con la deliberazione n. 4 del 26 ottobre 2011, inoltre, ha stabilito che la mancata presentazione della richiesta di aggiornamento entro un anno dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/10, debba essere considerata quale mancanza d’interesse dell’impresa al permanere dell’iscrizione e, pertanto, l’impresa stessa debba essere cancellata dall’Albo.
Ai fini dell’attuazione delle suddette disposizioni, le Sezioni regionali e provinciali deliberano entro e non oltre il 20 gennaio 2012 la cancellazione delle imprese iscritte entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, le quali non hanno provveduto a presentare la domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011; le Sezioni ne danno comunicazione al Comitato Nazionale. Quest’ultimo, anche ai fini della comunicazione agli interessati, adotterà una delibera ricognitiva dei provvedimenti di cancellazione il cui comunicato sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Comitato Nazionale, infine, ha specificato quanto segue:
a) le imprese che non hanno provveduto a presentare la domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011, sono cancellate d’ufficio con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo alla suddetta delibera ricognitiva del Comitato Nazionale. Non sono prese in considerazione le domande di aggiornamento inviate oltre la data del 27 dicembre 2011.
b) le imprese che hanno presentato la domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011 possono continuare a operare fino alla notifica del provvedimento di
aggiornamento dell’iscrizione o del provvedimento di rigetto della domanda di aggiornamento con conseguente cancellazione dall’Albo".
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