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Articolo 212 - ALBO GESTORI - Iscrizioni Cat. 2/3 - ulteriore pasticcio legislativo?
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Albo Gestori Ambientali
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Articolo 212 - ALBO GESTORI - Iscrizioni Cat. 2/3 - ulteriore pasticcio legislativo?
...allora, il 205/2010 sostituisce il comma 18 dell'art.212. tale articolo regolamentava l'iscrizione all'albo delle imprese che effettuavano raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di cui all'art. 216
in virtù di tale modifica sembrebbe che non ci debba iscrivere all'Albo per le categorie 2 e 3 (rifiuti recuperabili NP/P).
ma il comma 5 prevede che: "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti" senza altra specifica od esclusione.
il comma 15, secondo capoverso: "Fino all'emanazione dei predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406"
il DM 406/98, valido ed efficace come visto, all'art. 8 - Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo:
1. L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti attività di gestione dei rifiuti:
a) Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
b) Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
c) Categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
allora non è cambiato nulla se non la presentazione delle garanzie finanziarie per l'iscrizione alla cat. 3 che, trasportando pericolosi, rientra nelle previsioni della nuova versione del comma 10?
sbaglio qualcosa o è un ulteriore pasticcio legislativo?
in virtù di tale modifica sembrebbe che non ci debba iscrivere all'Albo per le categorie 2 e 3 (rifiuti recuperabili NP/P).
ma il comma 5 prevede che: "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti" senza altra specifica od esclusione.
il comma 15, secondo capoverso: "Fino all'emanazione dei predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406"
il DM 406/98, valido ed efficace come visto, all'art. 8 - Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo:
1. L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti attività di gestione dei rifiuti:
a) Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
b) Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
c) Categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
allora non è cambiato nulla se non la presentazione delle garanzie finanziarie per l'iscrizione alla cat. 3 che, trasportando pericolosi, rientra nelle previsioni della nuova versione del comma 10?
sbaglio qualcosa o è un ulteriore pasticcio legislativo?
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 30.11.10
Re: Articolo 212 - ALBO GESTORI - Iscrizioni Cat. 2/3 - ulteriore pasticcio legislativo?
In materia di iscrizione all'albo è cambiato relativamente poco, va comunque tenuto presente che la disciplina dell'albo si evince dalla lettura di tutte queste fonti normative:
a) TUA
b) DM 406/98
c) delibere dell'albo gestori rifiuti reperibili sul sito www.albogestoririfiuti.it
d) circolari esplicative dell'albo gestori, sempre sullo stesso sito
In buona sostanza chi trasporta rifiuti ha praticamente sempre l'obbligo di iscriversi all'ALBO (ora anche i trasportatori esteri che operano sul nostro territorio).
Le categorie di iscrizione per i trasportatori attualmente sono queste
1) trasporto rifiuti urbani con fidejussione
2) trasporto NP a recupero in procedure semplificate senza fidejussione
3) trasporto P a recupero in procedure semplificate senza fidejussione
4) trasporto NP a recupero o smaltimento in procedure ordinarie con fidejussione
5) trasporto P a recupero o smaltimento in procedure ordinarie con fidejussione
c.p.) trasporto in conto proprio ex art. 212, comma 8 senza fidejussione
L'unica novità di un certo rilievo è che chi è iscritto in una categoria per pericolosi (la 5 o la 3) in qualunque classe dimensionale, può trasportare senza iscrizione anche i non pericolosi (la 4 e la 2) a patto che il trasporto di non pericolosi non gli faccia superare la classe dimensionale a cui è iscritto.
Ti faccio un esempio:
un trasportatore che oggi fosse iscritto nella classe 5D (da 6000 a 15000 ton/anno di pericolosi) e nella 4 F (fino a 3000 ton/anno di pericolosi) domani potrebbe per esempio trasportare max 12000 ton/anno di pericolosi e max 3000 ton/anno di non pericolosi senza bisogno di iscriversi alla 4 (con risparmio di TCG, marche da bollo varie, pratiche e versamenti, fidejussioni e diritti annuali).
Ciao
Isa
a) TUA
b) DM 406/98
c) delibere dell'albo gestori rifiuti reperibili sul sito www.albogestoririfiuti.it
d) circolari esplicative dell'albo gestori, sempre sullo stesso sito
In buona sostanza chi trasporta rifiuti ha praticamente sempre l'obbligo di iscriversi all'ALBO (ora anche i trasportatori esteri che operano sul nostro territorio).
Le categorie di iscrizione per i trasportatori attualmente sono queste
1) trasporto rifiuti urbani con fidejussione
2) trasporto NP a recupero in procedure semplificate senza fidejussione
3) trasporto P a recupero in procedure semplificate senza fidejussione
4) trasporto NP a recupero o smaltimento in procedure ordinarie con fidejussione
5) trasporto P a recupero o smaltimento in procedure ordinarie con fidejussione
c.p.) trasporto in conto proprio ex art. 212, comma 8 senza fidejussione
L'unica novità di un certo rilievo è che chi è iscritto in una categoria per pericolosi (la 5 o la 3) in qualunque classe dimensionale, può trasportare senza iscrizione anche i non pericolosi (la 4 e la 2) a patto che il trasporto di non pericolosi non gli faccia superare la classe dimensionale a cui è iscritto.
Ti faccio un esempio:
un trasportatore che oggi fosse iscritto nella classe 5D (da 6000 a 15000 ton/anno di pericolosi) e nella 4 F (fino a 3000 ton/anno di pericolosi) domani potrebbe per esempio trasportare max 12000 ton/anno di pericolosi e max 3000 ton/anno di non pericolosi senza bisogno di iscriversi alla 4 (con risparmio di TCG, marche da bollo varie, pratiche e versamenti, fidejussioni e diritti annuali).
Ciao
Isa
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Articolo 212 - ALBO GESTORI - Iscrizioni Cat. 2/3 - ulteriore pasticcio legislativo?
perchè 1) trasporto rifiuti urbani con fidejussione?isamonfroni ha scritto:In materia di iscrizione all'albo è cambiato relativamente poco, va comunque tenuto presente che la disciplina dell'albo si evince dalla lettura di tutte queste fonti normative:
a) TUA
b) DM 406/98
c) delibere dell'albo gestori rifiuti reperibili sul sito www.albogestoririfiuti.it
d) circolari esplicative dell'albo gestori, sempre sullo stesso sito
In buona sostanza chi trasporta rifiuti ha praticamente sempre l'obbligo di iscriversi all'ALBO (ora anche i trasportatori esteri che operano sul nostro territorio).
Le categorie di iscrizione per i trasportatori attualmente sono queste
1) trasporto rifiuti urbani con fidejussione
2) trasporto NP a recupero in procedure semplificate senza fidejussione
3) trasporto P a recupero in procedure semplificate senza fidejussione
4) trasporto NP a recupero o smaltimento in procedure ordinarie con fidejussione
5) trasporto P a recupero o smaltimento in procedure ordinarie con fidejussione
c.p.) trasporto in conto proprio ex art. 212, comma 8 senza fidejussione
L'unica novità di un certo rilievo è che chi è iscritto in una categoria per pericolosi (la 5 o la 3) in qualunque classe dimensionale, può trasportare senza iscrizione anche i non pericolosi (la 4 e la 2) a patto che il trasporto di non pericolosi non gli faccia superare la classe dimensionale a cui è iscritto.
Ti faccio un esempio:
un trasportatore che oggi fosse iscritto nella classe 5D (da 6000 a 15000 ton/anno di pericolosi) e nella 4 F (fino a 3000 ton/anno di pericolosi) domani potrebbe per esempio trasportare max 12000 ton/anno di pericolosi e max 3000 ton/anno di non pericolosi senza bisogno di iscriversi alla 4 (con risparmio di TCG, marche da bollo varie, pratiche e versamenti, fidejussioni e diritti annuali).
Ciao
Isa
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Re: Articolo 212 - ALBO GESTORI - Iscrizioni Cat. 2/3 - ulteriore pasticcio legislativo?
perchè è una categoria di iscrizione con procedura ordinaria e pertanto richiede la fidejussione
vedi qua: http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/Documenti/testi_dirittiannuali.pdf
ciao
Isa
vedi qua: http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/Documenti/testi_dirittiannuali.pdf
ciao
Isa
isamonfroni- Moderatrice
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Siamo sicuri?
Giusto ieri chiamando il call center dell'albo gestori ambientali di Venezia mi hanno detto che non serve (più) la fidejussione per la cat. 4...CAOS...dove sei? Ci illumini?
BB- Utente Attivo
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Età : 41
Località : Venezia
Re: Articolo 212 - ALBO GESTORI - Iscrizioni Cat. 2/3 - ulteriore pasticcio legislativo?
Perbacco!!!!
Sono così abituata a pagare tacendo che mi era sfuggito il comma 10 del nuovo art. 212 dove in effetti dice che la fidejussione di paga per il trasporto di rifiuti pericolosi.
Quindi niente più per categoria 1 e 4.
Adesso sono curiosa di vedere quanto ci mette ad adeguarsi l'Albo gestori di roma che per il momento ragiona con logiche solo sue..............
Mannaggia le ho appena rinnovate tutte e quindi temo che non me le restituiranno!!!!
Sono così abituata a pagare tacendo che mi era sfuggito il comma 10 del nuovo art. 212 dove in effetti dice che la fidejussione di paga per il trasporto di rifiuti pericolosi.
Quindi niente più per categoria 1 e 4.
Adesso sono curiosa di vedere quanto ci mette ad adeguarsi l'Albo gestori di roma che per il momento ragiona con logiche solo sue..............
Mannaggia le ho appena rinnovate tutte e quindi temo che non me le restituiranno!!!!
isamonfroni- Moderatrice
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Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 66
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Re: Articolo 212 - ALBO GESTORI - Iscrizioni Cat. 2/3 - ulteriore pasticcio legislativo?
ma il comma 10 del 212 modificato dal 205/2010:isamonfroni ha scritto:perchè è una categoria di iscrizione con procedura ordinaria e pertanto richiede la fidejussione
vedi qua: http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/Documenti/testi_dirittiannuali.pdf
ciao
Isa
L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti con uno o piu'decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
non parla di procedura ordinaria o semplificata parla solo di trasporto rifiuti pericolosi.
al più ci vorra la fideiussione per il trasporto degli Urbani Pericolosi.
e se in iscrizione Albo ci sono solo Urbani non Pericolosi?
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 30.11.10
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