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Risposta all'interrogazione parlamentare sul Sistri

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5-02530 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.


TESTO DELLA RISPOSTA

"In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Togni ed altri, riguardante l'istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento alle difficoltà e alle preoccupazioni manifestate dagli operatori del settore in ordine al SISTRI, va premesso che il decreto ministeriale che rende operativo il meccanismo di tracciabilità è attuativo di specifiche disposizioni legislative (legge n. 296/2006 «legge finanziaria 2007», decreto legislativo n. 4/2008 e legge n. 102/2009), con le quali si innova, con sistemi elettronici adeguati ai tempi, l'attuale sistema informativo cartaceo finalizzato al controllo dell'intera catena di gestione dei rifiuti. Inoltre, l'istituzione del sistema SISTRI costituisce una misura in linea con i più recenti indirizzi legislativi comunitari, ivi compresa la nuova Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi dalla produzione alla destinazione finale.
Il prioritario obiettivo che si è inteso conseguire con il Sistema SISTRI è quello della lotta ai fenomeni di illegalità, giacché esso è in grado di fornire, in tempo reale, le informazioni necessarie sulla movimentazione dei rifiuti, in modo da consentire un rigoroso controllo della gestione dei rifiuti da parte delle Autorità di controllo. Per questo, il decreto ministeriale istitutivo incardina il SISTRI nel Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, e in particolare presso la Direzione Qualità della Vita, affidando la sua gestione al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, in coordinamento con le altre Forze dell'Ordine.
L'istituzione del SISTRI rappresenta una misura indispensabile, che non era più rinviabile. Una misura che non solo non reca danno, ma anzi favorisce anche il sistema produttivo. Basti pensare che circa l'80 per cento delle sanzioni irrogate sono state sinora determinate da errori di carattere formale compiuti in fase di compilazione dei documenti cartacei. Questo dato appare, da solo, idoneo a far comprendere come l'introduzione del SISTRI, attraverso il controllo automatico dei dati, comporterà una sensibile riduzione degli oneri per le imprese.
Del resto, l'impatto sul sistema delle imprese è stato attentamente valutato nella fase di preparazione del Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, e le stime effettuate da amministrazioni terze autorizzano la conclusione che il nuovo sistema porterà vantaggi sensibili alle imprese in termini di riduzione degli oneri amministrativi e della semplificazione degli adempimenti previsti.
In particolare, il Ministero della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione ha aggiornato recentemente una precedente indagine, rilevando che il costo complessivo dell'attuale sistema cartaceo in tema di rifiuti - MUD, Registro di carico e scarico e Formulario dei rifiuti - per le sole piccole e medie imprese è di 671.000.000,00 di euro/anno ed il costo medio per singola impresa varia da 1.183,00 euro (per l'imprese da 5 a 249 addetti) a 464,00 euro (per le imprese da 1 a 4 addetti).
Con l'avvento del SISTRI, invece, gli oneri diminuiranno: una piccola impresa con meno di 10 addetti dovrà versare un contributo annuale di 60 euro, se produce rifiuti non pericolosi, o di 120 euro, in caso di rifiuti pericolosi.
Se si considerano, inoltre, l'avvenuta riduzione dei costi diretti nelle imprese per l'acquisizione e la vidimazione della documentazione cartacea ed i minori costi indiretti derivanti dalle semplificazioni degli adempimenti previsti e dal risparmio di tempo per l'acquisizione, compilazione trasmissione delle informazioni, emergono con evidenza i netti vantaggi per il sistema produttivo derivanti dall'introduzione del SISTRI.
In merito al rilievo relativo al trasporto transfrontaliero, è opportuno segnalare che il SISTRI, nel garantire un maggior controllo sulla destinazione finale dei rifiuti, non va peraltro a modificare la disciplina dettata dal Regolamento comunitario n. 1013/2006 sul «trasporto transfrontaliero dei rifiuti».
Quanto al tema della notifica del decreto ministeriale alla Commissione UE, va precisato che il Ministero ha provveduto ad avviare la procedura di informazione contenuta attualmente nel predetto Regolamento n. 1013/2006 sul «trasporto transfrontaliero dei rifiuti».
Riguardo alla mancata armonizzazione del decreto ministeriale istitutivo del SISTRI con le altre normative coesistenti ed, in particolare, con la normativa relativa al trasporto delle merci pericolose, va precisato che il primo incide unicamente sulla movimentazione dei rifiuti. Si tratta di due ambiti non soltanto evidentemente diversi, ma anche riconducibili alla competenza di Ministeri diversi.
In merito alla questione relativa alla istituzione del sistema SISTRI, si fa presente che la sua operatività non presuppone necessariamente l'esistenza di una struttura dotata di personalità giuridica, cioè di un nuovo ente. Inoltre, ad escludere questa soluzione è, con chiarezza, quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 189 del testo unico ambientale, il quale prevede l'istituzione del SISTRI «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Il SISTRI rappresenta dunque, per esplicita previsione di legge, una modalità per la raccolta ed il trattamento delle informazioni che riguardano l'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Esso non attribuisce nuove competenze in capo ai soggetti pubblici coinvolti ma costituisce una infrastruttura tecnologica, affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.
Quanto alla dedotta mancata richiesta del parere del Consiglio di Stato, va detto che il decreto ministeriale istitutivo del SISTRI, in quanto meramente attuativo dell'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 152/06, non richiedeva tale parere. Né la norma richiamata fa menzione alcuna della assenta natura regolamentare del relativo provvedimento di attuazione. Del resto, nello stabilire le modalità tecniche di attuazione dei principi introdotti dal decreto legislativo, il decreto ministeriale non introduce alcuna innovazione di tipo sostanziale rispetto all'ordinamento giuridico previgente.
Da ultimo, in merito alla questione delle officine autorizzate, si precisa che non si rilevano elementi in grado di ravvisare un mancato rispetto dei princìpi del libero mercato e della concorrenza. Né questo può essere ravvisato nella scelta delle officine elettrauto esercenti attività di autoriparazione, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 122, giacché la black box è un dispositivo elettronico che viene montato sulle parti elettriche del mezzo di trasporto.
Non riteniamo infine che sussistano elementi che possono determinare il temuto annullamento del decreto istitutivo".


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