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Ancora un'interrogazione parlamentare sul Sistri
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240210

Ancora un'interrogazione parlamentare sul Sistri
Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02530
presentata da
RENATO WALTER TOGNI
lunedì 22 febbraio 2010, seduta n.287
TOGNI, LANZARIN, GUIDO DUSSIN, FAVA e FEDRIGA.
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.- Per sapere - premesso che:
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, seppur perseguendo nobili obiettivi per il controllo e la repressione delle attività illecite connesse con il ciclo di gestione e dello smaltimento dei rifiuti, ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore;
le avversità degli operatori alle disposizioni del decreto sono dovute soprattutto:
a) alla rilevante confusione interpretativa, aggravata dal fatto che la violazione degli obblighi e delle prescrizioni è sanzionata oltre che civilmente anche penalmente;
b) alla scarsità dei mezzi previsti per garantire un soddisfacente controllo ed una adeguata preparazione delle autorità pubbliche deputate alla gestione del sistema;
c) alla previsione di costi eccessivi che penalizzerebbero sopratutto le micro e le piccole imprese che costituiscono la maggioranza degli operatori interessati;
d) all'incertezza sulla gestione del SISTRI per il tratto italiano percorso dagli autotrasportatori in caso di smaltimento dei rifiuti all'estero;
la maggior parte dei dubbi sulla legittimità del decreto sono dovuti:
a) all'omissione della notifica del provvedimento in via preliminare alla Commissione europea, mentre tale procedura risulterebbe perentoria ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, recepita dall'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 427 del 2000;
b) alla mancata armonizzazione del decreto con le altre normative coesistenti ed in particolare con la normativa relativa al trasporto delle merci pericolose, approvata in via definitiva nel Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2010, che potrebbe trattare fattispecie consimili a quelle trattate dal decreto medesimo;
c) alla mancata esplicita istituzione del sistema SISTRI, in quanto il decreto definisce una disciplina ma non provvede ad istituire un sistema, ciò che rende lo stesso SISTRI privo di personalità giuridica ed incapace di essere centro di imputazione di diritti e di doveri, ossia privo di legittimazione attiva in sede giudiziale;
d) all'omissione della richiesta del parere al Consiglio di Stato, nonostante si tratti di un decreto di natura regolamentare;
e) al mancato rispetto dei principi del libero mercato e della concorrenza, a causa della previsione di un dispositivo all'allegato 1 b) che tipizza e restringe il numero delle officine autorizzate alla consegna e all'installazione della black box;
se le difficoltà interpretative, gli obblighi aggiuntivi e i costi eccessivi a carico delle imprese non rischiano di diventare motivi validi per l'impugnazione del decreto e il suo conseguente annullamento, anche sulla base dei presunti vizi illegittimanti esposti in premessa, così portando al fallimento un sistema altrimenti utile per il controllo e la repressione delle attività illecite connesse con il ciclo di gestione e lo smaltimento dei rifiuti.
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presentata da
RENATO WALTER TOGNI
lunedì 22 febbraio 2010, seduta n.287
TOGNI, LANZARIN, GUIDO DUSSIN, FAVA e FEDRIGA.
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.- Per sapere - premesso che:
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, seppur perseguendo nobili obiettivi per il controllo e la repressione delle attività illecite connesse con il ciclo di gestione e dello smaltimento dei rifiuti, ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore;
le avversità degli operatori alle disposizioni del decreto sono dovute soprattutto:
a) alla rilevante confusione interpretativa, aggravata dal fatto che la violazione degli obblighi e delle prescrizioni è sanzionata oltre che civilmente anche penalmente;
b) alla scarsità dei mezzi previsti per garantire un soddisfacente controllo ed una adeguata preparazione delle autorità pubbliche deputate alla gestione del sistema;
c) alla previsione di costi eccessivi che penalizzerebbero sopratutto le micro e le piccole imprese che costituiscono la maggioranza degli operatori interessati;
d) all'incertezza sulla gestione del SISTRI per il tratto italiano percorso dagli autotrasportatori in caso di smaltimento dei rifiuti all'estero;
la maggior parte dei dubbi sulla legittimità del decreto sono dovuti:
a) all'omissione della notifica del provvedimento in via preliminare alla Commissione europea, mentre tale procedura risulterebbe perentoria ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, recepita dall'Italia ai sensi del decreto legislativo n. 427 del 2000;
b) alla mancata armonizzazione del decreto con le altre normative coesistenti ed in particolare con la normativa relativa al trasporto delle merci pericolose, approvata in via definitiva nel Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2010, che potrebbe trattare fattispecie consimili a quelle trattate dal decreto medesimo;
c) alla mancata esplicita istituzione del sistema SISTRI, in quanto il decreto definisce una disciplina ma non provvede ad istituire un sistema, ciò che rende lo stesso SISTRI privo di personalità giuridica ed incapace di essere centro di imputazione di diritti e di doveri, ossia privo di legittimazione attiva in sede giudiziale;
d) all'omissione della richiesta del parere al Consiglio di Stato, nonostante si tratti di un decreto di natura regolamentare;
e) al mancato rispetto dei principi del libero mercato e della concorrenza, a causa della previsione di un dispositivo all'allegato 1 b) che tipizza e restringe il numero delle officine autorizzate alla consegna e all'installazione della black box;
se le difficoltà interpretative, gli obblighi aggiuntivi e i costi eccessivi a carico delle imprese non rischiano di diventare motivi validi per l'impugnazione del decreto e il suo conseguente annullamento, anche sulla base dei presunti vizi illegittimanti esposti in premessa, così portando al fallimento un sistema altrimenti utile per il controllo e la repressione delle attività illecite connesse con il ciclo di gestione e lo smaltimento dei rifiuti.
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