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analisi codici a specchio
+2
agb67
lucagentilin
6 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
Pagina 1 di 1
analisi codici a specchio
buongiorno a tutti,
se produco un rifiuto classificabile con un codice a specchio sono obbligato a fare le analisi o posso classificarlo direttamente come pericoloso?
in caso di controlli mi possono rischiedere l'analisi o vendendo che è stato classificato direttamente come pericoloso non ci sono problemi?
se produco un rifiuto classificabile con un codice a specchio sono obbligato a fare le analisi o posso classificarlo direttamente come pericoloso?
in caso di controlli mi possono rischiedere l'analisi o vendendo che è stato classificato direttamente come pericoloso non ci sono problemi?
lucagentilin- Utente Attivo
- Messaggi : 80
Data d'iscrizione : 25.05.10
Analisi su codice specchio
In teoria, le analisi vanno eseguite per provare di avere tra le mani un rifiuto non pericoloso; dichiarandolo pericoloso alla fonte, le analisi non dovrebbero essere necessarie.
Uso il condizionale perche' in realta' i centri di smaltimento/recupero solitamente hanno ottenuto l'autorizzazione con il vincolo di verificare la composizione dei rifiuti in ingresso (vincolo, talora, legato anche a ragioni tecnologiche di processo).
Alla fine, conviene decidere dopo aver sentito il proprio smaltitore.
Uso il condizionale perche' in realta' i centri di smaltimento/recupero solitamente hanno ottenuto l'autorizzazione con il vincolo di verificare la composizione dei rifiuti in ingresso (vincolo, talora, legato anche a ragioni tecnologiche di processo).
Alla fine, conviene decidere dopo aver sentito il proprio smaltitore.
agb67- Membro della community
- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 29.04.10
Età : 57
Località : Creazzo (VI)
Re: analisi codici a specchio
Non sono d'accordo con agb67.
Le analisi vanno fatte ai fini della classificazione e per poter annotare, sul registro oggi e sul cronologico domani, la produzione dei rifiuti. I rifiuti con i codici specchio viaggeranno con il certificato di analisi che ne stabilisce la natura.
Le analisi vanno fatte ai fini della classificazione e per poter annotare, sul registro oggi e sul cronologico domani, la produzione dei rifiuti. I rifiuti con i codici specchio viaggeranno con il certificato di analisi che ne stabilisce la natura.
valterb- Utente Attivo
- Messaggi : 262
Data d'iscrizione : 25.01.10
Re: analisi codici a specchio
Il DM 2 maggio 2006 "Istituzione dell'elenco dei rifiuti", nell'allegato A, stabilisce che "La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.", non dice però in che modo, posso infatti determinare la pericolosità del rifiuto anche in base alle schede di sicurezza delle materie prime e del prodotto da cui deriva.
I certificati di analisi durante il trasporto di rifiuti, a norma del DM 145/98, sono poi previsti solo nel caso i rifiuti siano destinati allo smaltimento in discarica.
Esempio: se trasporto una ventina di ecobox contenenti cartucce per stampanti laser da ricaricare (codice a specchio: 08.03.17* o 08.03.18) che possono provenire da una trentina di diverse marche e/o modelli, quanti certificati di analisi dovrei avere sul mezzo, per non parlare del costo da dover fa sostenere al produttore/detentore sicuramente superiore all'acquisto di una cartuccia nuova?
Con questo non volevo dire che le analisi non siano necessarie per stabilire la pericolosità dei rifiuti, ma solamente che i casi non sono tutti uguali tra loro.
Un saluto a tutti
I certificati di analisi durante il trasporto di rifiuti, a norma del DM 145/98, sono poi previsti solo nel caso i rifiuti siano destinati allo smaltimento in discarica.
Esempio: se trasporto una ventina di ecobox contenenti cartucce per stampanti laser da ricaricare (codice a specchio: 08.03.17* o 08.03.18) che possono provenire da una trentina di diverse marche e/o modelli, quanti certificati di analisi dovrei avere sul mezzo, per non parlare del costo da dover fa sostenere al produttore/detentore sicuramente superiore all'acquisto di una cartuccia nuova?
Con questo non volevo dire che le analisi non siano necessarie per stabilire la pericolosità dei rifiuti, ma solamente che i casi non sono tutti uguali tra loro.
Un saluto a tutti
Bomezio- Utente Attivo
- Messaggi : 101
Data d'iscrizione : 30.04.10
Età : 65
Re: analisi codici a specchio
Bomezio ha scritto:Il DM 2 maggio 2006 "Istituzione dell'elenco dei rifiuti", nell'allegato A, stabilisce che "La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.", non dice però in che modo, posso infatti determinare la pericolosità del rifiuto anche in base alle schede di sicurezza delle materie prime e del prodotto da cui deriva.
I certificati di analisi durante il trasporto di rifiuti, a norma del DM 145/98, sono poi previsti solo nel caso i rifiuti siano destinati allo smaltimento in discarica.
Esempio: se trasporto una ventina di ecobox contenenti cartucce per stampanti laser da ricaricare (codice a specchio: 08.03.17* o 08.03.18) che possono provenire da una trentina di diverse marche e/o modelli, quanti certificati di analisi dovrei avere sul mezzo, per non parlare del costo da dover fa sostenere al produttore/detentore sicuramente superiore all'acquisto di una cartuccia nuova?
Con questo non volevo dire che le analisi non siano necessarie per stabilire la pericolosità dei rifiuti, ma solamente che i casi non sono tutti uguali tra loro.
Un saluto a tutti
il comunicato MinAmbiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.
Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.
giampy- Moderatore
- Messaggi : 959
Data d'iscrizione : 26.01.10
Età : 49
Re: analisi codici a specchio
Ringrazio per la cortese obiezione.valterb ha scritto:Non sono d'accordo con agb67.
Le analisi vanno fatte ai fini della classificazione e per poter annotare, sul registro oggi e sul cronologico domani, la produzione dei rifiuti. I rifiuti con i codici specchio viaggeranno con il certificato di analisi che ne stabilisce la natura.
Mi permetto di controbattere
L'analisi e' utile ai fini della caratterizzazione del rifiuto e della sua classificazione, ma non ne costituisce condizione necessaria. La procedura di classificazione parte dall'individuazione del codice in base alla attivita' che ha prodotto il rifiuto, e si esegue l'analisi nel caso in cui il codice lasci spazio al dubbio pericoloso-non pericoloso, vale a dire nel caso dei codici specchio.
L'esigenza dell'analisi deriva dal fine della legge, cioe' la protezione dell'ambiente, e vuole evitare che si rischi di trattare come rifiuto non pericoloso un rifiuto che invece e' pericoloso. A mio avviso, se il produttore, per comodita' o necessita', decide di considerare il proprio rifiuto come se fosse pericoloso, a prescindere dal fatto che lo sia o meno, egli sara' in ogni caso costretto ad attivare quella parte di filiera dei rifiuti che e' gia' rispondente ai criteri di massima protezione ambientale. Pertanto, in quest'ottica potrebbe fare a meno di spendere tempo e denaro per un'analisi che di fatto non gli serve.
agb67- Membro della community
- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 29.04.10
Età : 57
Località : Creazzo (VI)
Re: analisi codici a specchio
il comunicato MinAmbiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006.
Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.
La stessa cosa era già stata stabilita con la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente.
saluti a tutti
Bomezio- Utente Attivo
- Messaggi : 101
Data d'iscrizione : 30.04.10
Età : 65
Re: analisi codici a specchio
Le analisi, oltre a stabilire la pericolosità o meno di un rifiuto, servono anche a determinarne le caratteristiche di pericolo che sono fondamentali ai fini della sua corretta gestione.
Vero è che in molti casi per il produttore è economicamente più conveniente e cautelativo smaltire il rifiuto con il CER pericoloso.
Ma non sempre è possibile attribuire le classi di pericolosità (punti H) senza effettuare le analisi.
Vero è che in molti casi per il produttore è economicamente più conveniente e cautelativo smaltire il rifiuto con il CER pericoloso.
Ma non sempre è possibile attribuire le classi di pericolosità (punti H) senza effettuare le analisi.
toscano- Utente Attivo
- Messaggi : 55
Data d'iscrizione : 13.01.10
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