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trasporto cer 200304
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trasporto cer 200304
Gazzetta Ufficiale 181 del 30.07.2021 è stata pubblicata la legge 29.07.2021 n°
108 di conversione del D.L. n° 77/2021 che all’articolo 35 (parte II – Titolo I – Capo VIII – lettera
<e-bis>) riporta l’ emendamento all’art 230 – comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
« 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia,
sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi
nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano
prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono
accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta [...].
Il comma 5 dell’articolo 230 pertanto, chiarisce definitivamente chi deve essere considerato
produttore dei rifiuti di risulta da servizi di pulizia condotte fognarie, fosse settiche, bagni mobili
(classificati con i CER 20 03 06 e 20 03 04), cioè il fornitore dei servizi stessi.
Il trasportatore ore anche produttore del cer 200304 dovrà fare un solo FIR per tutti i ritiri della giornata con inserito nelle annotazioni dove effettivamente ha ritirato il rifiuto oppure fare un FIR per ogni ritiro effettuato (art. 212) ed una volta arrivato nel proprio deposito ( prima del conferimento al depuratore) fare travaso del rifiuto con un unico FIR dove è sempre produttore? come fa il vero produttore del rifiuto a registrare il FIR?
108 di conversione del D.L. n° 77/2021 che all’articolo 35 (parte II – Titolo I – Capo VIII – lettera
<e-bis>) riporta l’ emendamento all’art 230 – comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
« 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia,
sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi
nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano
prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono
accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta [...].
Il comma 5 dell’articolo 230 pertanto, chiarisce definitivamente chi deve essere considerato
produttore dei rifiuti di risulta da servizi di pulizia condotte fognarie, fosse settiche, bagni mobili
(classificati con i CER 20 03 06 e 20 03 04), cioè il fornitore dei servizi stessi.
Il trasportatore ore anche produttore del cer 200304 dovrà fare un solo FIR per tutti i ritiri della giornata con inserito nelle annotazioni dove effettivamente ha ritirato il rifiuto oppure fare un FIR per ogni ritiro effettuato (art. 212) ed una volta arrivato nel proprio deposito ( prima del conferimento al depuratore) fare travaso del rifiuto con un unico FIR dove è sempre produttore? come fa il vero produttore del rifiuto a registrare il FIR?
carlo69- Nuovo Utente
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A Valentina* piace questo messaggio.
non occorre registrare
il vero produttore del rifiuto di cui parli è lo spurghista, per cui solo lui deve effettuare le registrazioni inerenti il servizio.
Il "vero" produttore che sarebbe il cliente dello spurghista, da ciò che leggo, non deve registrare nulla perchè il rifiuto è prodotto dallo spurghista stesso per legge.
buon lavoro
Il "vero" produttore che sarebbe il cliente dello spurghista, da ciò che leggo, non deve registrare nulla perchè il rifiuto è prodotto dallo spurghista stesso per legge.
buon lavoro
fbyron- Utente Attivo
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Legge 29.07.2021 n° 108 di conversione del D.L. n° 77/2021
Buongiorno, ma questa legge è già in vigore?
ronny76- Membro della community
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Re: trasporto cer 200304
ronny76 ha scritto:Buongiorno, ma questa legge è già in vigore?
Legge 29 luglio 2021, n. 108
ha riscritto parte dell'art. 230 del 152
fbyron- Utente Attivo
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Re: trasporto cer 200304
si ... tutto perfetto ed in vigore... solo che il 13/09/2021 è uscita una sentenza di cassazione la quale ritiene che i rifiuti da fossa settica, bagni chimici ed altro sono da considerarsi rifiuti e rientrano quindi nella gestione prevista alla parte quarta del TUA... ora mi chiedo, come si fà a rispettare i tempi di registrazione e di carico se poi è lo spurghista il produttore del rifiuto ?
magonero- Utente Attivo
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Re: trasporto cer 200304
Il contenuto della fossa diventa rifiuto solo nel momento che lo "spurghista" preleva il contenuto; il proprietario della "fossa " non deve scrivere nulla nel suo registro in quanto gestisce un non rifiuto.
Caso diverso e se la fossa è stagna (senza scarico) e pertanto il contenuto è rifiuto sin dall'origine.
Caso diverso e se la fossa è stagna (senza scarico) e pertanto il contenuto è rifiuto sin dall'origine.
sarabai- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 07.12.11
Re: trasporto cer 200304
premesso che non sono assolutamente d'accordo con questa nuova invenzione giuridica delle fosse settiche "prodotte" dallo spurghista, l'articolo così come è stato scritto non fa alcuna distinzione tra fosse settiche stagne e non. Parla di fosse settiche (e tra l'altro non cita neanche il cer), quindi secondo me vanno TUTTE gestite nello stesso modo.sarabai ha scritto:Il contenuto della fossa diventa rifiuto solo nel momento che lo "spurghista" preleva il contenuto; il proprietario della "fossa " non deve scrivere nulla nel suo registro in quanto gestisce un non rifiuto.
Caso diverso e se la fossa è stagna (senza scarico) e pertanto il contenuto è rifiuto sin dall'origine.
Io mi trovo ad affrontare un altro problema: lavorando presso un impianto di destinazione, stiamo ricevendo fosse settiche con formulari compilati in entrambi i modi. Cioé ci arrivano alcuni spurghisti che compilano il formulario con "condominio X" come produttore, ed altri che compilano il formulario con "spurghistaY - intervento c/o CondominioZ" come produttore.
Accettando entrambe le compilazioni, potremmo esporci a contestazioni, secondo voi?
luckyluke- Utente Attivo
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Re: trasporto cer 200304
c'è differenza tra fossa settica a tenuta... e fossa imhof con autorizzazione allo scarico...
per il resto... se il produttore è lo spurghista si modifica quindi l'art 230 del TUA e quindi i rifiuti si considerano prodotti nel momento in cui si effettua l'attività di manutenzione... o presso la sede legale qualora Vi sia la necessità di deposito temporaneo.. così dice la norma
per il resto... se il produttore è lo spurghista si modifica quindi l'art 230 del TUA e quindi i rifiuti si considerano prodotti nel momento in cui si effettua l'attività di manutenzione... o presso la sede legale qualora Vi sia la necessità di deposito temporaneo.. così dice la norma
magonero- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 29.06.10
Età : 54
Re: trasporto cer 200304
naturalmente io non accetterei mai diverse modalità di gestione, in quanto attualmente Vi è solo un fondamento giuridico che giustifica lo spurghista come produttore
magonero- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 29.06.10
Età : 54
Re: trasporto cer 200304
ciao a tutti, notizie del "documento di trasporto" invocato dal comma 5 art 230 modificato? Era prevista una delibera dell'Albo ma non trovo traccia
grazie
grazie
Andrea_Xn- Membro della community
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Data d'iscrizione : 17.02.10
Re: trasporto cer 200304
nulla ancoraAndrea_Xn ha scritto:ciao a tutti, notizie del "documento di trasporto" invocato dal comma 5 art 230 modificato? Era prevista una delibera dell'Albo ma non trovo traccia
grazie
annariri- Utente Attivo
- Messaggi : 410
Data d'iscrizione : 29.09.10
Re: trasporto cer 200304
Riesumo questo post per capirci qualcosa di più, relativamente al MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108...
Nella circolare Albo, si parla di vidimazione esclusivamente telematica con apposito programma etc... Tale programma, è stato individuato come VIVIFIR? perché obiettivamente, non c'è il modello sopradescritto, ma solamente il classico modello FIR.
Tale procedura, dovrebbe essere operativa a partire dal 30/04/2022, mi domando, è previsto un vero e proprio obbligo, oppure è possibile continuare con la gestione classica?
Grazie a tutti....
Nella circolare Albo, si parla di vidimazione esclusivamente telematica con apposito programma etc... Tale programma, è stato individuato come VIVIFIR? perché obiettivamente, non c'è il modello sopradescritto, ma solamente il classico modello FIR.
Tale procedura, dovrebbe essere operativa a partire dal 30/04/2022, mi domando, è previsto un vero e proprio obbligo, oppure è possibile continuare con la gestione classica?
Grazie a tutti....
micy1- Utente Attivo
- Messaggi : 93
Data d'iscrizione : 16.03.11
Re: trasporto cer 200304
micy1 ha scritto:Riesumo questo post per capirci qualcosa di più, relativamente al MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108...
Nella circolare Albo, si parla di vidimazione esclusivamente telematica con apposito programma etc... Tale programma, è stato individuato come VIVIFIR? perché obiettivamente, non c'è il modello sopradescritto, ma solamente il classico modello FIR.
Tale procedura, dovrebbe essere operativa a partire dal 30/04/2022, mi domando, è previsto un vero e proprio obbligo, oppure è possibile continuare con la gestione classica?
Grazie a tutti....
e chi lo sa? Dopo il primo video/tutorial non si è saputo più nulla ed il 30 è veramente vicino. Anche la annunciata "apposita" applicazione da utilizzare è tuttora ignota.
Ho visto sul sito della Associazione Aspi, che stanno organizzando corsi formativi; forse le associazioni degli spurghisti hanno maggiori informazioni, anche riguardo alle tempistiche.
annariri- Utente Attivo
- Messaggi : 410
Data d'iscrizione : 29.09.10
Re: trasporto cer 200304
annariri ha scritto:micy1 ha scritto:Riesumo questo post per capirci qualcosa di più, relativamente al MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108...
Nella circolare Albo, si parla di vidimazione esclusivamente telematica con apposito programma etc... Tale programma, è stato individuato come VIVIFIR? perché obiettivamente, non c'è il modello sopradescritto, ma solamente il classico modello FIR.
Tale procedura, dovrebbe essere operativa a partire dal 30/04/2022, mi domando, è previsto un vero e proprio obbligo, oppure è possibile continuare con la gestione classica?
Grazie a tutti....
e chi lo sa? Dopo il primo video/tutorial non si è saputo più nulla ed il 30 è veramente vicino. Anche la annunciata "apposita" applicazione da utilizzare è tuttora ignota.
Ho visto sul sito della Associazione Aspi, che stanno organizzando corsi formativi; forse le associazioni degli spurghisti hanno maggiori informazioni, anche riguardo alle tempistiche.
Si ma non è possibile che ci si riduca sempre all'ultimo e che uno debba interpretare la normativa... anche l'associazione di categoria, è una associazione di categoria e basta... non detta legge e non credo abbia strumenti diversi da quelli dell'utente... cmq staremo a vedere!
micy1- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 16.03.11
Re: trasporto cer 200304
Teoricamente ci sarà un applicativo (immagiono una webapp) sul sito dell'ANGA che consentirà la vidimazione sulla stregua del ViViFir.micy1 ha scritto:Riesumo questo post per capirci qualcosa di più, relativamente al MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108...
Nella circolare Albo, si parla di vidimazione esclusivamente telematica con apposito programma etc... Tale programma, è stato individuato come VIVIFIR? perché obiettivamente, non c'è il modello sopradescritto, ma solamente il classico modello FIR.
Tale procedura, dovrebbe essere operativa a partire dal 30/04/2022, mi domando, è previsto un vero e proprio obbligo, oppure è possibile continuare con la gestione classica?
Grazie a tutti....
Il nuovo comma 5 dell'art 230 recita "....La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali ..." per cui direi che il documento valido sarà solo quello (dal luogo di produzione fino al luogo di raggruppamento temporaneo o fino all'impianto di smaltimento).
Paolo UD- Utente Attivo
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Età : 59
Località : Udine
Re: trasporto cer 200304
Paolo UD ha scritto:Teoricamente ci sarà un applicativo (immagiono una webapp) sul sito dell'ANGA che consentirà la vidimazione sulla stregua del ViViFir.micy1 ha scritto:Riesumo questo post per capirci qualcosa di più, relativamente al MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108...
Nella circolare Albo, si parla di vidimazione esclusivamente telematica con apposito programma etc... Tale programma, è stato individuato come VIVIFIR? perché obiettivamente, non c'è il modello sopradescritto, ma solamente il classico modello FIR.
Tale procedura, dovrebbe essere operativa a partire dal 30/04/2022, mi domando, è previsto un vero e proprio obbligo, oppure è possibile continuare con la gestione classica?
Grazie a tutti....
Il nuovo comma 5 dell'art 230 recita "....La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali ..." per cui direi che il documento valido sarà solo quello (dal luogo di produzione fino al luogo di raggruppamento temporaneo o fino all'impianto di smaltimento).
Teoricamente... eh vabbè aspettiamo allora!
micy1- Utente Attivo
- Messaggi : 93
Data d'iscrizione : 16.03.11
Re: trasporto cer 200304
Nel pomeriggio ho assistito al webinar organizzato da Ecocerved/Sezone Albo Gestori Ambientali Toscana.
La funzionaria di Ecocerved ha confermato l'entrata a regime esclusivo del nuovo Modello Formulario per il 30 aprile con pubblicazione dell'applicazione a breve (non è stata specificata data). Si potrà entrare con le credenziali di accesso dell'impresa (piattaforma Agest), o con spid o anche da Vivifir
La funzionaria di Ecocerved ha confermato l'entrata a regime esclusivo del nuovo Modello Formulario per il 30 aprile con pubblicazione dell'applicazione a breve (non è stata specificata data). Si potrà entrare con le credenziali di accesso dell'impresa (piattaforma Agest), o con spid o anche da Vivifir
annariri- Utente Attivo
- Messaggi : 410
Data d'iscrizione : 29.09.10
Re: trasporto cer 200304
Tutto rinviato a luglio
https://www.riciclanews.it/normative/rifiuti-da-manutenzione-fognaria-nuovo-formulario-rinviato-al-1-luglio_18551.html
https://www.riciclanews.it/normative/rifiuti-da-manutenzione-fognaria-nuovo-formulario-rinviato-al-1-luglio_18551.html
tfrab- Utente Attivo
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