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trasporto cer 200304

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Messaggio  carlo69 Mar Set 14, 2021 3:28 pm

Gazzetta Ufficiale 181 del 30.07.2021 è stata pubblicata la legge 29.07.2021 n°

108 di conversione del D.L. n° 77/2021 che all’articolo 35 (parte II – Titolo I – Capo VIII – lettera
<e-bis>) riporta l’ emendamento all’art 230 – comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
« 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia,
sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi
nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano
prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono
accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta [...].

Il comma 5 dell’articolo 230 pertanto, chiarisce definitivamente chi deve essere considerato
produttore dei rifiuti di risulta da servizi di pulizia condotte fognarie, fosse settiche, bagni mobili
(classificati con i CER 20 03 06 e 20 03 04), cioè il fornitore dei servizi stessi.

Il trasportatore ore anche produttore del cer 200304 dovrà fare un solo FIR per tutti i ritiri della giornata con inserito nelle annotazioni dove effettivamente ha ritirato il rifiuto oppure fare un FIR per ogni ritiro effettuato (art. 212) ed una volta arrivato nel proprio deposito ( prima del conferimento al depuratore) fare travaso del rifiuto con un unico FIR dove è sempre produttore? come fa il vero produttore del rifiuto a registrare il FIR?
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trasporto cer 200304  Empty non occorre registrare

Messaggio  fbyron Mer Set 15, 2021 12:13 pm

il vero produttore del rifiuto di cui parli è lo spurghista, per cui solo lui deve effettuare le registrazioni inerenti il servizio.
Il "vero" produttore che sarebbe il cliente dello spurghista, da ciò che leggo, non deve registrare nulla perchè il rifiuto è prodotto dallo spurghista stesso per legge.

buon lavoro
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trasporto cer 200304  Empty Legge 29.07.2021 n° 108 di conversione del D.L. n° 77/2021

Messaggio  ronny76 Gio Set 16, 2021 9:11 am

Buongiorno, ma questa legge è già in vigore?
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Messaggio  fbyron Gio Set 16, 2021 11:25 am

ronny76 ha scritto:Buongiorno, ma questa legge è già in vigore?

Legge 29 luglio 2021, n. 108
ha riscritto parte dell'art. 230 del 152
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Messaggio  magonero Ven Set 17, 2021 5:12 pm

si ... tutto perfetto ed in vigore... solo che il 13/09/2021 è uscita una sentenza di cassazione la quale ritiene che i rifiuti da fossa settica, bagni chimici ed altro sono da considerarsi rifiuti e rientrano quindi nella gestione prevista alla parte quarta del TUA... ora mi chiedo, come si fà a rispettare i tempi di registrazione e di carico se poi è lo spurghista il produttore del rifiuto ? Question Question
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Messaggio  sarabai Mar Set 21, 2021 6:24 am

Il contenuto della fossa diventa rifiuto solo nel momento che lo "spurghista" preleva il contenuto; il proprietario della "fossa " non deve scrivere nulla nel suo registro in  quanto gestisce un non rifiuto.
Caso diverso e se la fossa è stagna (senza scarico) e pertanto il contenuto è rifiuto sin dall'origine.
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Messaggio  luckyluke Mar Set 21, 2021 10:24 am

sarabai ha scritto:Il contenuto della fossa diventa rifiuto solo nel momento che lo "spurghista" preleva il contenuto; il proprietario della "fossa " non deve scrivere nulla nel suo registro in  quanto gestisce un non rifiuto.
Caso diverso e se la fossa è stagna (senza scarico) e pertanto il contenuto è rifiuto sin dall'origine.
premesso che non sono assolutamente d'accordo con questa nuova invenzione giuridica delle fosse settiche "prodotte" dallo spurghista, l'articolo così come è stato scritto non fa alcuna distinzione tra fosse settiche stagne e non. Parla di fosse settiche (e tra l'altro non cita neanche il cer), quindi secondo me vanno TUTTE gestite nello stesso modo.
Io mi trovo ad affrontare un altro problema: lavorando presso un impianto di destinazione, stiamo ricevendo fosse settiche con formulari compilati in entrambi i modi. Cioé ci arrivano alcuni spurghisti che compilano il formulario con "condominio X" come produttore, ed altri che compilano il formulario con "spurghistaY - intervento c/o CondominioZ" come produttore.
Accettando entrambe le compilazioni, potremmo esporci a contestazioni, secondo voi?
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Messaggio  magonero Mar Set 21, 2021 10:55 am

c'è differenza tra fossa settica a tenuta... e fossa imhof con autorizzazione allo scarico...
per il resto... se il produttore è lo spurghista si modifica quindi l'art 230 del TUA e quindi i rifiuti si considerano prodotti nel momento in cui si effettua l'attività di manutenzione... o presso la sede legale qualora Vi sia la necessità di deposito temporaneo.. così dice la norma Shocked
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Messaggio  magonero Mar Set 21, 2021 10:57 am

naturalmente io non accetterei mai diverse modalità di gestione, in quanto attualmente Vi è solo un fondamento giuridico che giustifica lo spurghista come produttore Wink
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Messaggio  Andrea_Xn Gio Set 30, 2021 5:09 pm

ciao a tutti, notizie del "documento di trasporto" invocato dal comma 5 art 230 modificato? Era prevista una delibera dell'Albo ma non trovo traccia
grazie
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Messaggio  annariri Ven Ott 01, 2021 10:58 am

Andrea_Xn ha scritto:ciao a tutti, notizie del "documento di trasporto" invocato dal comma 5 art 230 modificato? Era prevista una delibera dell'Albo ma non trovo traccia
grazie
nulla ancora
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Messaggio  micy1 Mar Apr 05, 2022 6:00 pm

Riesumo questo post per capirci qualcosa di più, relativamente al MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108...
Nella circolare Albo, si parla di vidimazione esclusivamente telematica con apposito programma etc... Tale programma, è stato individuato come VIVIFIR? perché obiettivamente, non c'è il modello sopradescritto, ma solamente il classico modello FIR.
Tale procedura, dovrebbe essere operativa a partire dal 30/04/2022, mi domando, è previsto un vero e proprio obbligo, oppure è possibile continuare con la gestione classica?
Grazie a tutti....
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Messaggio  annariri Mar Apr 05, 2022 6:54 pm

micy1 ha scritto:Riesumo questo post per capirci qualcosa di più, relativamente al MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108...
Nella circolare Albo, si parla di vidimazione esclusivamente telematica con apposito programma etc... Tale programma, è stato individuato come VIVIFIR? perché obiettivamente, non c'è il modello sopradescritto, ma solamente il classico modello FIR.
Tale procedura, dovrebbe essere operativa a partire dal 30/04/2022, mi domando, è previsto un vero e proprio obbligo, oppure è possibile continuare con la gestione classica?
Grazie a tutti....

e chi lo sa? Dopo il primo video/tutorial non si è saputo più nulla ed il 30 è veramente vicino. Anche la annunciata "apposita" applicazione da utilizzare è tuttora ignota.
Ho visto sul sito della Associazione Aspi, che stanno organizzando corsi formativi; forse le associazioni degli spurghisti hanno maggiori informazioni, anche riguardo alle tempistiche.
annariri
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Messaggio  micy1 Mer Apr 06, 2022 9:10 am

annariri ha scritto:
micy1 ha scritto:Riesumo questo post per capirci qualcosa di più, relativamente al MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108...
Nella circolare Albo, si parla di vidimazione esclusivamente telematica con apposito programma etc... Tale programma, è stato individuato come VIVIFIR? perché obiettivamente, non c'è il modello sopradescritto, ma solamente il classico modello FIR.
Tale procedura, dovrebbe essere operativa a partire dal 30/04/2022, mi domando, è previsto un vero e proprio obbligo, oppure è possibile continuare con la gestione classica?
Grazie a tutti....

e chi lo sa? Dopo il primo video/tutorial non si è saputo più nulla ed il 30 è veramente vicino. Anche la annunciata "apposita" applicazione da utilizzare è tuttora ignota.
Ho visto sul sito della Associazione Aspi, che stanno organizzando corsi formativi; forse le associazioni degli spurghisti hanno maggiori informazioni, anche riguardo alle tempistiche.

Si ma non è possibile che ci si riduca sempre all'ultimo e che uno debba interpretare la normativa... anche l'associazione di categoria, è una associazione di categoria e basta... non detta legge e non credo abbia strumenti diversi da quelli dell'utente... cmq staremo a vedere!
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Messaggio  Paolo UD Mer Apr 06, 2022 10:03 am

micy1 ha scritto:Riesumo questo post per capirci qualcosa di più, relativamente al MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108...
Nella circolare Albo, si parla di vidimazione esclusivamente telematica con apposito programma etc... Tale programma, è stato individuato come VIVIFIR? perché obiettivamente, non c'è il modello sopradescritto, ma solamente il classico modello FIR.
Tale procedura, dovrebbe essere operativa a partire dal 30/04/2022, mi domando, è previsto un vero e proprio obbligo, oppure è possibile continuare con la gestione classica?
Grazie a tutti....
Teoricamente ci sarà un applicativo (immagiono una webapp) sul sito dell'ANGA che consentirà la vidimazione sulla stregua del ViViFir.
Il nuovo comma 5 dell'art 230 recita "....La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali ..." per cui direi che il documento valido sarà solo quello (dal luogo di produzione fino al luogo di raggruppamento temporaneo o fino all'impianto di smaltimento).
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Messaggio  micy1 Mer Apr 06, 2022 10:16 am

Paolo UD ha scritto:
micy1 ha scritto:Riesumo questo post per capirci qualcosa di più, relativamente al MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL’ARTICOLO 35 LETTERA e-bis) DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108...
Nella circolare Albo, si parla di vidimazione esclusivamente telematica con apposito programma etc... Tale programma, è stato individuato come VIVIFIR? perché obiettivamente, non c'è il modello sopradescritto, ma solamente il classico modello FIR.
Tale procedura, dovrebbe essere operativa a partire dal 30/04/2022, mi domando, è previsto un vero e proprio obbligo, oppure è possibile continuare con la gestione classica?
Grazie a tutti....
Teoricamente ci sarà un applicativo (immagiono una webapp) sul sito dell'ANGA che consentirà la vidimazione sulla stregua del ViViFir.
Il nuovo comma 5 dell'art 230 recita "....La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali ..." per cui direi che il documento valido sarà solo quello (dal luogo di produzione fino al luogo di raggruppamento temporaneo o fino all'impianto di smaltimento).

Teoricamente... eh vabbè aspettiamo allora! Rolling Eyes
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Messaggio  annariri Mer Apr 13, 2022 6:52 pm

Nel pomeriggio ho assistito al webinar organizzato da Ecocerved/Sezone Albo Gestori Ambientali Toscana.
La funzionaria di Ecocerved ha confermato l'entrata a regime esclusivo del nuovo Modello Formulario per il 30 aprile con pubblicazione dell'applicazione a breve (non è stata specificata data). Si potrà entrare con le credenziali di accesso dell'impresa (piattaforma Agest), o con spid o anche da Vivifir
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Messaggio  tfrab Ven Apr 22, 2022 11:59 am

Tutto rinviato a luglio

https://www.riciclanews.it/normative/rifiuti-da-manutenzione-fognaria-nuovo-formulario-rinviato-al-1-luglio_18551.html
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