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Messaggio  FrancescaP Lun Ago 31, 2020 6:55 pm

Buonasera e ben ritrovati a tutti!
Ho un dubbio interpretativo in merito all'attuale art. 190 in un caso specifico.
Si tratta di un Comune che affida il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e la gestione del centro di raccolta alla ditta A la quale provvede, nella maggior parte dei casi, anche al trasporto dei rifiuti dal centro di raccolta all'impianto di destino. In altri casi il trasporto dal centro di raccolta all'impianto di destino è effettuato da altri trasportatori.
Nella situazione attuale il Comune non ha un proprio registro c/s ma la ditta A ha un suo registro c/s presso la propria sede (e non presso il centro di raccolta) sul quale annota i rifiuti da lei trasportati e a fine anno comunica i dati al Comune per il MUD. Ammesso (e non concesso) che questa prassi sia - se non corretta - almeno ragionevole, per i rifiuti pericolosi trasportati da altri, chi dovrebbe tenere il registro c/s? Il Comune in quanto produttore del rifiuto (nei FIR il produttore è il Comune) o la ditta A in quanto gestore del centro di raccolta dove fisicamente si trovano i rifiuti?
Il comma 5-quater dell'art. 184 riporta "L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216." e mi dà da pensare...
Mi piacerebbe confrontarmi con voi.
Un saluto a tutti
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Messaggio  Admin Mar Set 08, 2020 11:50 am

Il registro di carico e scarico, esclusivamente per i rifiuti pericolosi, è tenuto da chi gestisce il centro di raccolta ed è un registro di "trasporto".

"Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti". (Art. 190, c. 9)
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Messaggio  FrancescaP Mar Set 08, 2020 12:44 pm

Buongiorno Admin e grazie, però c'è qualcosa che non mi torna.
Il testo dell'art. 190 come da te citato è quello introdotto dal D.Lgs. 205/2010, ma considerando quanto riportato dal D.L. 135/2018 (come modificato dalla L. 12/2019) - art. 6, comma 3-ter): "Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti e' garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006", non dovrebbe valere la versione precedente che, in merito ai registri di carico e scarico dice ben poco, salvo le questioni in merito ai consorzi.
Art. 190, c. 8 - versione ante 205/2010: "Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative."
C'è forse un altro atto che restituisce l'art. 190 come modificato dal D.Lgs. 205/2010?
Grazie in anticipo
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Messaggio  Admin Gio Set 10, 2020 5:30 pm

Certo, la famosa questione della vigenza degli artt. 188, 189, 190 e 193.
Dunque, non sussistendo la semplificazione, l'obbligo deve intendersi esteso anche ai rifiuti non pericolosi.
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Messaggio  FrancescaP Gio Set 10, 2020 7:34 pm

Perdonami ma mi sono persa... pale o forse ho interpretato male.
Secondo te vale la versione post 205? Ma in base a quale norma di legge?
E soprattutto
Admin ha scritto:Certo, la famosa questione della vigenza degli artt. 188, 189, 190 e 193.
Dunque, non sussistendo la semplificazione, l'obbligo deve intendersi esteso anche ai rifiuti non pericolosi.
intendi dire che il gestore ha l'obbligo di registrare anche i non pericolosi? E con il registro "di trasporto" di cui dicevi prima o con un registro di carico e scarico?

... piccolo sfogo ... ma perché non riscrivono l'articolato dilaniato da mille modifiche ed altrettante modifiche o abrogazioni delle modifiche stesse ?? Evil or Very Mad
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Messaggio  Admin Gio Set 17, 2020 12:18 pm

FrancescaP ha scritto:intendi dire che il gestore ha l'obbligo di registrare anche i non pericolosi?
Sì.
E con il registro "di trasporto" di cui dicevi prima o con un registro di carico e scarico?
Registro di carico e scarico ex art. 190, spuntando sul frontespizio la casella "trasporto".

P.S. Il 26 settembre entrerà in vigore la seguente formulazione:

"9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti".
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Messaggio  FrancescaP Gio Set 17, 2020 3:33 pm

Grazie Admin!!!
l'ultima e poi giuro che non rompo più...
Il 26 settembre entra in vigore la nuova formulazione in base a legge/decreto vecchio (che mi sono persa ... Embarassed ) o legge/decreto che uscirà ed avrà efficacia immediata?
Grazie in anticipo
FrancescaP
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