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Rifiuti da manutenzione

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Messaggio  Maniscalco Gio Ott 11, 2018 6:23 pm

Promemoria primo messaggio :

Salve a tutti
Vi sottopongo la mia situazione

Azienda che effettua manutenzioni su mezzi meccanici, principalmente cambio olio.

I tecnici vanno dal cliente con il fusto di olio nuovo e tornano in sede con l’olio esausto del cliente, che viene scaricato nel deposito temporaneo, autorizzato. Dopodiché una ditta autorizzata preleva l’olio esausto per lo smaltimento

La ditta manutentrice diventa produttrice del rifiuto e la sede di produzione diventa la sede dell’azienda manutentrice.

Il manutentore deve compilare il FIR per il trasporto, in qualità di produttore, trasportatore e destinatario(deposito temporaneo). Una fotocopia del FIR viene data al cliente le 4 copie le porta in sede il manutentore che le allega al registro di carico/scarico come un carico di olio esausto. In nota al FIR viene riportato il luogo dell’intervento. Quando arriva la ditta che svuota la cisterna di olio del manutentore deve essere compilato un nuovo FIR?

Il manutentore deve essere iscritto all’albo gestori ambientali? I mezzi che utilizza devono essere autorizzati per il trasporto rifiuti? Se si, chi li autorizza?

L’azienda manutentrice ha meno di 10 dipendenti e se non sbaglio non ha l’obbligo dell’iscrizione al SISTRI. Ha l’obbligo della compilazione del MUD?

Per l’attività di manutenzione deve essere sempre presente un contratto scritto di manutenzione con il cliente oppure possono essere effettuate manutenzioni a chiamata? Quindi con una richiesta di intervento telefonica.

Grazie
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Messaggio  matteorossi Gio Ott 18, 2018 5:26 pm

pascozzi ha scritto:

Quello che non mi convince è l'automatismo per cui vista la sentenza della Cassazione non può essere contestata la compilazione difforme al DM.

Allo stato attuale credo non ci sia un modo "corretto" di effettuare quale tipo di trasporto.

clapclap
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Messaggio  zorba Gio Ott 18, 2018 6:33 pm

pascozzi ha scritto:Intendevo dire che non sana l'errata compilazione del formulario e pertanto in "contemporanea" è vero quello che dice la cassazione (ovviamente) dove per "vero" intendo vero giuridicamente ed è vero allo stesso tempo che il formulario è compilato in maniera errata.

Quello che non mi convince è l'automatismo per cui vista la sentenza della Cassazione non può essere contestata la compilazione difforme al DM.

Allo stato attuale credo non ci sia un modo "corretto" di effettuare quale tipo di trasporto.

Generalmente viene consigliato di scrivere nelle “Annotazioni” del formulario che trattasi di rifiuto da manutenzione prodotto fuori sede (indicando dove); tale precisazione, motivata dalla «finzione normativa» autorizzata dall’art. 266 comma 4, giustifica eventuali difformità rispetto alla procedura di compilazione “ordinaria” prevista dal DM 145/98.
Mi pare semplice e più che corretto, considerato che parliamo di una fictio iuris intervenuta successivamente e che ovviamente non poteva essere conosciuta dai redattori del regolamento del 1998.

Se però conoscete un caso concreto e reale in cui qualche organo di controllo – in una situazione del genere – ha contestato e sanzionato l'errata compilazione del formulario, ne possiamo discutere...
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Messaggio  VdT Gio Ott 18, 2018 9:57 pm

Ciao a tutti, aggiungo il mio contributo a questo argomento. Ho seguito un caso molto simile in cui visti i dubbi da parte di consulenti e cliente si è deciso di interrogare direttamente il Ministero dell'Ambiente illustrando chiaramente quali fossero le dinamiche dell'attività.
La risposta ottenuta indica che è corretto utilizzare il formulario per il trasporto di rifiuti dal luogo in cui sono prodotti fino al deposito temporaneo.
Il formulario va chiaramente compilato indicando come produttore, trasportatore e destinatario lo stesso identico soggetto avendo cura di indicare nel campo produttore l'indirizzo esatto in cui il rifiuto è stato prodotto.
All'arrivo presso il deposito temporaneo il formulario viene "chiuso" con il peso presunto (in assenza di una pesa aziendale) e successivamente si avvia la classica gestione che tutti conosciamo.
Il registro di carico e scarico viene compilato riportando i riferimenti al formulario.
Ovviamente i mezzi di trasporto dell'impresa dovranno essere iscritti all'Albo Gestori Ambientali.

Spero di aver dato un utile contributo alla tematica.

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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ott 19, 2018 1:25 am

zorba ha scritto:
Semplicemente, adatteremo la compilazione del FIR a quello che dispone la deroga prevista in materia di rifiuti da manutenzione, e i "puristi" se ne faranno una ragione.
Ok, ma "adatteremo" cosa e come, di preciso, a parere tuo?

zorba ha scritto:Mi pare comunque molto meno grave questa possibile "discrasia" che non violare in pieno gli artt. 212 e 193, visto che in nessuno dei due articoli (che costituiscono norme speciali per quanto riguarda l'iscrizione all'Albo e l'uso del formulario) è prevista alcuna eccezione per il trasporto di rifiuti da manutenzione, né l'art. 266 dice espressamente che quei due articoli non si applicano per il trasporto di rifiuti da manutenzione.

sull'iscrizione all'albo -sia pure solo in c.p. dal luogo in cui si è realmente prodotto il rifiuto sino al deposito prima della raccolta presso il produttore "fictio juris" - condivido, ma l'art. 258 c. 5 prevede comunque la sanzione amministrativa per la compilazione "imprecisa o inesatta" del FIR anche quando sia ricostruibile la completa tracciabilità del rifiuto: e l'art. 193 è chiarissimo sia nell'indicare in c. 1 i  "dati minimi" sia anche (a parer mio con antinomia intrinseca) al c. 6 che il modello di riferimento è e resta quello del dm 145 del 98. Ecco perchè ti chiedo a tuo avviso cosa cambieresti e come, perchè a questo punto è evidente che volendo compilare il FIR anche per il percorso dal luogo ove si è fatta manutenzione sino al deposito temporaneo presso la sede o unità del manutentore ci si sta offrendo spontaneamente e addirittura intenzionalmente ad una sanzione.

zorba ha scritto:Poi, ripeto, lo so benissimo che esistono interpretazioni contrastanti e molti autori e/o addetti ai lavori non condividono quell'orientamento e si comportamento diversamente. Sul punto, il mio sommesso consiglio è semplicemente questo: quella sentenza è un carico pesante e tuttora mi pare molto imprudente dimenticarla (come pare avvenga periodicamente). Tutto qui.


Hai ragione, non va dimenticata fosse solo perchè è il famoso "autorevole precedente giurisprudenziale" che batte la eventuale posizione avversa dottrinale  X a 0 per défault: ma a questo punto un corretto adempimento della (malpensata e peggio scritta) norma che eviti l'autocandidatura spontanea alla sanzione richiede che il deposito temporaneo sia almeno autorizzato come dicevo ieri in R12 e/o in D13, di modo da indicarlo come impianto di destinazione dove sarà preso in carico quando arriva, con le modalità di cui dicevo ieri, e poi scaricato quando viene eseguito il conferimento finale .

Che ne pensi, zorba caro? E che me ne dici ?

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Messaggio  zorba Ven Ott 19, 2018 8:44 am

Aurora Brancia ha scritto:
zorba ha scritto:
Semplicemente, adatteremo la compilazione del FIR a quello che dispone la deroga prevista in materia di rifiuti da manutenzione, e i "puristi" se ne faranno una ragione.
Ok, ma "adatteremo" cosa e come, di preciso, a parere tuo?
Mi pareva di avere già espresso la mia opinione, forse ti è sfuggita:
zorba ha scritto:Generalmente viene consigliato di scrivere nelle “Annotazioni” del formulario che trattasi di rifiuto da manutenzione prodotto fuori sede (indicando dove); tale precisazione, motivata dalla «finzione normativa» autorizzata dall’art. 266 comma 4, giustifica eventuali difformità rispetto alla procedura di compilazione “ordinaria” prevista dal DM 145/98. 
Altre indicazioni sono poi contenute nel successivo contributo di VdT.
Se poi non fosse sufficiente, consiglio la nota del Ministero dell'Ambiente n. 7692 del 30 giugno 2015, oppure la successiva nota del maggio 2018.

Aurora Brancia ha scritto:a questo punto è evidente che volendo compilare il FIR anche per il percorso dal luogo ove si è fatta manutenzione sino al deposito temporaneo presso la sede o unità del manutentore ci si sta offrendo spontaneamente e addirittura intenzionalmente ad una sanzione.
Mi pare assurdo, davanti ad un'autorevole sentenza delle Cassazione oltre a diversi pareri di province e ministero, che chi si allinei a tale orientamento “ufficiale” debba essere considerato un kamikaze «che si sta offrendo spontaneamente e addirittura intenzionalmente ad una sanzione», mentre invece sarebbe nel giusto chi violi in pieno l'art. 193 eseguendo di fatto un trasporto di rifiuti senza formulario (visto che «non vi è stata movimentazione all'interno di uno stesso compendio nel luogo reale di produzione dei rifiuti, bensì trasferimento comportante instradamento da tale luogo a quello giuridico di produzione», così aveva scritto la Cassazione e così - fino a prova contraria e nuovo/diverso orientamento giurisprudenziale - dovrebbe leggere un organo di controllo attento ed informato).
In My Humble Opinion, ovviamente. Poi ognuno si comporti come crede: l'abbiamo detto e ridetto che a livello dottrinale esistono due orientamenti contrapposti, per cui potremmo discuterne all'infinito e probabilmente ognuno continuerebbe ad avere le sue ragioni.
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Messaggio  rao_gpp Sab Ott 20, 2018 11:09 pm

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori (con più di dieci dipendenti).
L’adesione volontaria in qualità di produttore, da parte di un produttore/trasportatore dei propri rifiuti non obbligato, comporta l’iscrizione al SISTRI anche per la categoria produttore/trasportatore di rifiuti.

Può essere utile?
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Messaggio  Aurora Brancia Lun Ott 22, 2018 5:53 pm

Zorba caro ...
è mia ormai congenita usanza ribadire che le massime della Cassazione sono sempre "di fattispecie", quindi nel caso della sentenza 17460/2012 in quella determinata fattispecie ci sta tutto che abbiano respinto il ricorso: il contenuto dell'intero camion non era di sole terre, come invece prevedeva l'autorizzazione al trasporto del camion stesso, e da quanto si legge non c'era nemmeno una singola fetentissima pezza d'appoggio che indicasse sta roba da dove fosse uscita e dove fosse diretta. Direi appunto nemmeno un DdT: e il ricorso era per il sequestro del camion, non per altro. Avessero chiamato me, come CTP, avrei detto da subito che senza documentazione probatoria di quanto sostenuto (dalla proprietà del mezzo) il sequestro sarebbe stato irrevocabile. Questo succede quando su questioni tecniche i giuristi pensano di poter fare tutto in via di diritto... La Cassazione avrà anche 3000 difetti, ma i suoi magistrati hanno il grande merito di saper leggere bene ed anche più che bene la documentazione esibita nel giudizio contro cui si ricorre, non per nulla sono chiamati ad esprimersi sulla correttezza dell'operato dei loro pari. E lo dice una che si è vista dare ragione, come CTP, proprio dalla Cassazione che ha disposto il rinvio al riesame per un sequestro diciamo azzardato, rinvio conclusosi alla fine con il dissequestro. C'è un PM che si lamentò di me con l'avvocato, sostenendo io fossi scostumata perche pensavo di conoscere la norma meglio di lui.

Tanto premesso, nella ns. fattispecie parliamo di (basse/piccole) quantità di oli-macchina esausti che il produttore per fictio juris si prende un po' per parte da più suoi committenti differenti. Mi voglio augurare, e ne sono anzi certa, che finiscano tutti al centro COOU più vicino al "deposito temporaneo", quindi identifichiamo o possiamo identificvare con univocità il destinatario finale;  tuttavia, se applichiamo le indicazioni della circolare del MATTM, dove alla parola produttore vada indicato il produttore pezzotto e quello vero segnalato nelle sole annotazioni, credo ci siano obiettive difficoltà di gestione materiale di questi fir ovvero schede sistri per RP oppure di entrambi (come temo possa accadere nella pratica) soprattutto per la presumo inevitabile "verifica del peso a destino" e la quantificazione del successivo conferimento, al quale parimenti andrà applicata la stessa postilla. Il tutto, per non dire che il trasportatore finale della raccolta di questi oli si troverebbe a girare con plurimi FIR dove l'indicazione della modalità/confezionamento di trasporto (lattine, presumo) sarà verosimilmente diversa da quella reale (di solito, bottini da almeno 6000 lt, dedicati).

Parimenti, volendo invece attenerci alle indicazioni fornite in merito alla questione bombole di halon, a parte che in quel caso è ben chiarito che il rifiuto è il gas compresso e non la bombola in se stessa, dove a parere è corretto che come produttore/detentore sia indicato con il consorzio che provvede all'estrazione del gas dalla bombola (che dopo revisione può ancora risultare utilizzabile). E anche qua ci sta, che la responsabilità del destino finale sia di chi si è preso la briga di fare manutenzione dove "nascono" questi rifiuti che sino a quel momento rifiuti non erano, solo che nella ns. fattispecie certo il destinatario finale non è lo stesso produttore.

Quindi, se il criterio di gestione dei rifiuti è quello di tutelare ambiente e salute nella loro gestione, convengo con te che l'emissione di FIR da parte del manutentore deva essere contemporanea all'instradamento del rifiuto: quello che mi lascia in forse (moltissimo in forse) è la reale applicabilità di quello che si prevede in entrambi le note, soprattutto a carico del confezionamento per il trasporto e dell'indicazione della targa e tipologia del veicolo di trasporto su un unico FIR sin dall'origine. Infatti, avremo dei problemi di potenziali doppioni, di indicazione ma non solo, relativamente ai punti 3, 6, 7, 8 (per la quantità) e 11.

se era questo che intendevi, avresti dovuto specificare che nelle annotazioni, presa per presa e rifiuto per rifiuto, occorre segnalare queste particolarità, ciascuna per un FIR ad hoc. Peccato però che tutto questo non mi pare agevolmente gestibile con il sistri, o sbaglio ? potrei sbagliare, dico, perchè non ho più voluto minimamente interessarmi del sistri, all'infuori di questo forum Very Happy
E questo, nel caso di unico trasporto di piccole quantità di rifiuti P e NP, comunque non esimerebbe il produttore per fictio iuris nonchè soprattutto come trasportatore iniziale dal restare soggetto alla regolamentazione sul trasporto di rifiuti: ammetterai che l'art. 193 su questo risulta incompleto, perchè non tiene minimamente conto del "trasbordo" dal confezionamento iniziale a quello temporaneo o della sosta tecnica da potersi tenere nell'effettivo "deposito temporaneo".
Non a caso alcuni hanno parlato di doppia registrazione, ti pare ?
Dunque, ritengo di avere avuto dei motivi sufficienti per proporre l'uso di DdT nella prima tratta sino al deposito temporaneo, OVVERO IN ALTERNATIVA di autorizzazione come R12/D13 se si gira con FIR già uscendo dal sito del committnte la manutenzione.

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Messaggio  rao_gpp Lun Ott 22, 2018 11:00 pm

I quesiti posti da "maniscalco" sono di vivo interesse e di quotidiana attualità.

Vale per il meccanico che fa manutenzione degli automezzi presso i cantieri dei propri clienti,

per il muratore che interviene a casa della massaia per la sostituzione del rivestimento del bagno,

o dell'idraulico che interviene per intercettare e riparare una perdita e in quell'attività, necessariamente, produce detriti che non può lasciare in carico alla padrona di casa ma deve allontanare per lasciare tutto pulito e ordinato.

Succede anche al veterinario che, intervenendo presso le stalle, si ritroverà, spesso, siringhe e aghi da smaltire.

Come regolarsi quindi in tali casi?

Pensare di abbandonare i rifiuti è cosa criminale e incivile

Pensare di portare via i rifiuti con documento di trasporto (bolla di accompagnamento o DDT) mi sembra poco appropriato.

Allora?

Il Legislatore ha previsto queste casistiche ed ha previsto la soluzione attraverso il disposto dell'art. 266 comma 4 del T.U. Ambiente.

Per effetto di tale dispositivo, il rifiuto viene considerato come prodotto presso la sede dell'impresa e per il trasporto, sul formulario di identificazione rifiuto, al posto degli estremi autorizzativi del destinatario, si riporta la dicitura: "trasporto effettuato ai sensi dell'Art. 266 c. 4 D.lgs 152/2006.

Chiaro è che il destinatario non è un impianto di trattamento di rifiuti, uno stoccaggio autorizzato per una delle attività previsti da R1 a R12 o da D1 a D14.

Nel campo "rifiuto destinato a" non si indicherà nulla perché è sottinteso che quel rifiuto è destinato ad un Deposito Temporaneo e non ad uno stoccaggio.  

Per rispondere a maniscalco:

1 - Il manutentore deve essere iscritto all’albo gestori ambientali?

Assolutamente SI (normalmente in Categoria 2-Bis)

2 - I mezzi che utilizza devono essere autorizzati per il trasporto rifiuti? Se si, chi li autorizza?

I mezzi devono essere autorizzati al trasporto in Categoria 2-Bis (o superiore)

L'autorizzazione va richiesta nel modo seguente:

Modello comunicazione iscrizione/rinnovo per categoria 2bis
Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE………………………………..
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI …………………………………………………….
COMUNICAZIONE AI FINI DELL’ISCRIZIONE/RINNOVO DELL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO NELLA CATEGORIA 2BIS DI CUI ALL’ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA B),
DEL D.M. 3 GIUGNO 2014, N. 120


3 - L’azienda manutentrice ha meno di 10 dipendenti e se non sbaglio non ha l’obbligo dell’iscrizione al SISTRI. Ha l’obbligo della compilazione del MUD?

Qui dobbiamo distinguere tra:

Registro di carico scarico (Art. !93)

Sistri come introdotto dal DM 17/12/1999

MUD Legge 70/94

A tal proposito bisogna ricordare che il Registro non è previsto per le imprese di costruzione e demolizione limitatamente ai rifiuti della famiglia 17;

Il Sistri è per le imprese con più di dieci dipendenti;

Il MUD è sempre obbligatorio (finchè il Sistri non andrà a regime) anche per chi produce un solo rifiuto pericoloso (e l'olio esausto è un pericoloso)


4 - Per l’attività di manutenzione deve essere sempre presente un contratto scritto di manutenzione con il cliente oppure possono essere effettuate manutenzioni a chiamata?

Alla luce della Legge salva Fincantieri, al fine di non confondere il rifiuto prodotto dal manutentore con altri eventuali rifiuti del committente, un atto scritto a specifica dell'attività che produrrà i rifiuti di cui stiamo trattando farà più bene che male. Potrebbe essere sufficiente la richiesta scritta dell'attività di sostituzione olio o cosa.

(le considerazioni di cui sopra non sono vincolanti ma vanno considerate come spunto di riflessione ed approfondimento).
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Messaggio  matteorossi Lun Ott 22, 2018 11:14 pm

Dal Manuale Operativo SISTRI

5.8. RIFIUTI PRODOTTI IN CORSO DI ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

I rifiuti provenienti dall’attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività. A seconda dei casi si distinguono le seguenti procedure:

5.8.1. Movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione alla sede legale o all’unità locale del manutentore
In tal caso, la movimentazione dei rifiuti di manutenzione dai siti di produzione alla sede legale o all’unità locale dell’impresa di manutenzione può essere effettuata con mezzi di trasporto non iscritti a SISTRI.

5.8.1.1. Compilazione Scheda Movimentazione in bianco
Il trasporto deve essere accompagnato per ogni tipologia di rifiuto e per ciascun luogo di effettiva produzione da una Scheda in bianco scaricata accedendo all’area autenticata; tale scheda deve essere compilata manualmente in ogni sua parte e firmata dal conducente.

5.8.1.2. Registrazione di carico da parte del produttore
Al momento del deposito dei rifiuti presso la sede dell’impresa viene effettuata, entro 10 giorni, e, comunque, prima della loro movimentazione, una registrazione di carico selezionando la apposita causale (“Rifiuto fuori sito - manutenzione”, “Rifiuto fuori sito - manutenzione delle reti” o “Rifiuto fuori sito - specificare l’attività nel campo annotazioni se diversa da quelle in elenco”) e riportando le informazioni quantitative e qualitative del rifiuto e l’identificativo della Scheda in bianco che ha accompagnato il trasporto nel campo Annotazioni. La Scheda in bianco non deve essere riconciliata in quanto non si configura il trasporto. La successiva movimentazione dall’unità locale al destinatario avviene seguendo le procedure ordinarie.
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Messaggio  silvia Mar Ott 23, 2018 9:58 am

vi allego un estratto dal Manuale operativo di gestione Rifiuti rilasciato da Camera di Commercio di Torino in collaborazione con ECOCERVED nella versione Ottobre 2017, che mi risulta essere la più recente release:

Manutenzione o assistenza sanitaria - art. 266, comma 4,
D.lgs. 152/2006
E’ un’attività di manutenzione generica, riferita a qualsiasi attività di
manutenzione.
Per i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza
sanitaria, il luogo di produzione coincide con la sede o il domicilio del
soggetto che svolge tali attività.

Quindi la semplificazione che porta ad affermare che i rifiuti
provenienti da attività di manutenzione generica debbano essere
considerati prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che
svolge tali attività, porta anche a stabilire che:
il deposito temporaneo risulta essere la sede o il domicilio del
soggetto che svolge l’attività di manutenzione
il registro di carico e scarico va tenuto presso la sede o il domicilio
del soggetto che svolge l’attività di manutenzione
con riferimento al formulario si ricorda che il rifiuto è prodotto nel
luogo ‘vero’ dove si svolge l’attività di manutenzione e due sono gli
orientamenti per quanto riguarda l’utilizzo di tale documento
durante il trasporto finalizzato al luogo di deposito temporaneo.


Quali sono i due orientamenti relativamente all’utilizzo del formulario?

a) Serve il formulario in quanto:
- L’art. 193, comma 1, del D.lgs. 152/06 -> “durante il trasporto, effettuato da Enti ed Imprese, i rifiuti
sono accompagnati da formulario … .”.
- L’art. 193 comma 4 e 4-bis del D.lgs. 152/06 -> “le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al
trasporto di rifiuti urbani … ne ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi
in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg/l…”.
- Tra le esclusioni di cui al comma 5 D.lgs. 152/06 non rientrano i rifiuti da manutenzione.
- Va ricordata anche l’indicazione della Cassazione Pen. Sez. III n. 17460 del 12 maggio 2012, la quale
riporta “trasferimento comportante instradamento da tale luogo (luogo vero di produzione) a quello
giuridico di produzione”.

b) Non Serve il formulario in quanto:
- L’art. 230, comma 1, del D.lgs. 152/06 ammette, come luogo di produzione dei rifiuti di infrastrutture tre
possibili scelte ………“.
- L’art. 266, comma 4, del D.lgs. 152/06 cita: i rifiuti provenienti da attività di manutenzione e assistenza
sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività.
- La possibilità del trasporto senza il formulario è sostenuta dal fatto che il deposito temporaneo,
ammesso presso il luogo di concentramento/sede del manutentore/cantiere non può essere preceduto
da un’operazione di trasporto in senso giuridico.

- La possibilità del trasporto senza formulario si può dedurre dal DM 145 / 98 che prevede:
· l’indicazione nella casella (2) “destinatario” dei dati relativi all’impresa che effettua il recupero o lo
smaltimento, oltre ai riferimenti dell’autorizzazione alla gestione del rifiuto,
· l’indicazione nella casella (5) se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero/smaltimento,
· l’indicazione, nella casella (11) da parte del destinatario dei rifiuti se il carico di rifiuti è stato accettato
o respinto.
Per tutte le ragioni su esposte, le fasi relative alla raccolta e al trasporto, rientranti a pieno nella gestione
del rifiuto, iniziano giuridicamente dopo il deposito temporaneo, tenuto presso il luogo di produzione, in
questo caso coincidente con una sede diversa da quella di effettiva produzione del rifiuto.
silvia
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Messaggio  rao_gpp Mar Gen 29, 2019 12:18 am

Per una ulteriore valutazione sulla necessità di emettere FIR per il trasporto dei rifiuti da manutenzione dal luogo di produzione alla sede (deposito temporaneo) condivido con gli amici del Forum una circolare del Ministero dell'Ambiente al seguente indirizzo:

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/Quesito_Halon.pdf


Buona lettura
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