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Individuazione della sottocategoria 4-bis. Criteri e requisiti per l’iscrizione

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Messaggio  Admin Mar Mag 15, 2018 9:36 am

Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, ai sensi dell'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
Delibera n. 2 del 24 aprile 2018:

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/083-Del02_24.04.208.pdf
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Messaggio  urgada Ven Giu 01, 2018 12:40 pm

all'art.1 scrivono: "l'iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'albo relative al trasporto di rifiuti. "

Quindi secondo voi, visto che l'articolo parla espressamente di impossibilità alla contemporanea iscrizione in altre categorie relative al trasporto, consente invece l'iscrizione ad altre sottocategorie (ad esempio 2bis e 3bis ) ?


Ultima modifica di urgada il Ven Giu 01, 2018 6:39 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  Tiralongo Sas Ven Giu 01, 2018 3:56 pm

urgada ha scritto:art.1 "l'iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'albo relative al trasporto di rifiuti. "

Quindi l'iscrizione ad altre sottocategorie è possibile (2bis e 3bis ad esempio) ?

Credo che la risposta sia nella domanda che volevo porre io: come impianto di demolizione, per poter ritirare dai privati, posso iscrivermi a questa categoria?
Cioè con l'istituzione di questa sottocategoria, le imprese che vi si iscrivono potranno ritirare materiale dai privati o dalle aziende. Infatti, nei fac-simile dei formulari pubblicati in allegato al Decreto 01/02/2018 del Ministero dell'Ambiente, all'Allegato A previsto dall'art. 3 co. 1, il formulario contiene il codice fiscale del produttore/detentore del rifiuto. Ciò significa che il produttore può essere anche un privato?
Di conseguenza, un'impianto che commercia rottami, iscritto già nella categoria 4, potrà con i propri mezzi ritirare anche da privati? Deve e può iscriversi alla sottocategoria 4-bis?

Domanda n° 2: l'entrata in vigore della sottocategoria è prevista per il 15/06/2018. Alcuni raccoglitori che stanno presentando domanda si sentono rispondere ad es. da CNA e altri uffici che non sarà possibile presentare domanda prima di tale data? Nel frattempo come devono comportarsi? Stare fermi in attesa almeno dell'Atto Notorio rilasciato al momento di protocollazione e verifica formale della domanda (così come avviene in fase di iscrizione di un mezzo) oppure stare fermi? E di conseguenza, come impianto, come comportarsi?

Mi scuso se sono stato poco chiaro nell'esposizione e ringrazio chi vorrà chiarire questi dubbi.

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Messaggio  Paolo UD Lun Giu 04, 2018 9:15 am

urgada ha scritto:.... ad altre sottocategorie (ad esempio 2bis e 3bis ) ?
Le categorie 2bis e 3 bis non sono delle sottocategorie.
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Messaggio  Paolo UD Lun Giu 04, 2018 9:20 am

Tiralongo Sas ha scritto:... Infatti, nei fac-simile dei formulari pubblicati in allegato al Decreto 01/02/2018 del Ministero dell'Ambiente, all'Allegato A previsto dall'art. 3 co. 1, il formulario contiene il codice fiscale del produttore/detentore del rifiuto. Ciò significa che il produttore può essere anche un privato?
Non colgo il nesso logico. Si usa sempre il CF sia nei FIR che nel MUD, e non è la presenza del CF sui documenti ambientali che discrimina un privato da una ditta.
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Messaggio  Paolo UD Lun Giu 04, 2018 9:38 am

Tiralongo Sas ha scritto:Nel frattempo come devono comportarsi?
Essendo in attività presentano la domanda il 15/06/18 e continuano ad operare nel rispetto di quanto indicato all'art 4 comma 3 della delibera del 24/4/18:
se va tutto bene entro 30 sono iscritti, altrimenti l'Albo cominica il divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato non provveda a conformarsi nei tempi indicati dall'Albo
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Messaggio  isamonfroni Lun Giu 04, 2018 10:34 am

Se leggo bene la delibera credo che sia una sottocategoria super semplificata, creata ad arte per "sistemare" gli innumerevoli rottamai ambulanti, visti i mezzi e i quantitativi di cui si parla...

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Messaggio  Paolo UD Lun Giu 04, 2018 11:04 am

Esattamente. Inoltre riguarda anche le associazioni di volontariato e gli enti religiosi.
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Messaggio  Tiralongo Sas Lun Giu 04, 2018 12:56 pm

Paolo UD ha scritto:
Tiralongo Sas ha scritto:... Infatti, nei fac-simile dei formulari pubblicati in allegato al Decreto 01/02/2018 del Ministero dell'Ambiente, all'Allegato A previsto dall'art. 3 co. 1, il formulario contiene il codice fiscale del produttore/detentore del rifiuto. Ciò significa che il produttore può essere anche un privato?
Non colgo il nesso logico. Si usa sempre il CF sia nei FIR che nel MUD, e non è la presenza del CF sui documenti ambientali che discrimina un privato da una ditta.

Ok, non c'è nesso logico. Ma i piccoli ambulanti da far rientrare in questa sottocategoria ritirano spesso da privati e o trovano ferro e altri rottami ferrosi spesso in giro. Cosa scriveranno nei formulari?

Inoltre: l'impianto che riceve i rottami, li può accettare se provengono da privati e sono trasportati da queste aziende iscritte alla sottocategoria 4 bis??? L'impianto può iscriversi nella categoria in questione e quindi andare a ritirare da privati?
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Messaggio  Paolo UD Lun Giu 04, 2018 2:21 pm

Con la creazione di questa categoria l'albo dato seguto al DM del 01/02/18 che tabilisce le modalità semplificate di gestione dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti NP ferrosi e non ferrosi.
Per il produttore e il destinatario cambia poco, se non la gestione delle copie dei FIR.

I quantitativi sono talmente esigui (400 ton/anno) che non alcun senso che un impianto si iscriva in questa categoria e rinunci alla 4 ordinaria.
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Messaggio  Tiralongo Sas Lun Giu 04, 2018 3:06 pm

Paolo UD ha scritto:Con la creazione di questa categoria l'albo dato seguto al DM del 01/02/18 che tabilisce le modalità semplificate di gestione dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti NP ferrosi e non ferrosi.
Per il produttore e il destinatario cambia poco, se non la gestione delle copie dei FIR.

I quantitativi sono talmente esigui (400 ton/anno) che non alcun senso che un impianto si iscriva in questa categoria e rinunci alla 4 ordinaria.

E allora, l'impianto come il nostro, anch'esso iscritto alla 4 ordinaria, può ritirare il materiale dai privati? Perchè spesso capita che imprese individuali, prima cessano la partita Iva ecc e poi ti cercano per conferire materiale, da semplici privati. Il dubbio permane: ritiro con FIR? E il materiale che spesso vogliono essere pagato, dal punto di vista contabile, non posso giustificare l'uscita perchè un privato non può emettere fattura/ricevuta!
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Messaggio  Paolo UD Lun Giu 04, 2018 3:39 pm

Fermo restando che il vostro consulente dovrebbe poter rispondere in maniera più puntuale conoscendo la vostra autorizzazione e l'ambito in cui operate, in linea di principio dal privato non potete ritirare in quanto sono considerati rifiuti urbani e vanno conferiti in raccolta differenziata in base al regolamento comunale.
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Messaggio  Tiralongo Sas Lun Giu 04, 2018 5:03 pm

Paolo UD ha scritto:Fermo restando che il vostro consulente dovrebbe poter rispondere in maniera più puntuale conoscendo la vostra autorizzazione e l'ambito in cui operate, in linea di principio dal privato non potete ritirare in quanto sono considerati rifiuti urbani e vanno conferiti in raccolta differenziata in base al regolamento comunale.

Il nostro consulente ambientale ha risposto come te.....il problema però persiste! Speravo che dal confronto ne uscisse una soluzione, ma non se ne esce fuori.

Grazie comunque, il confronto tra operatori è sempre molto utile.

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Messaggio  isamonfroni Ven Giu 08, 2018 11:59 am

Tiralongo Sas ha scritto:
Paolo UD ha scritto:Fermo restando che il vostro consulente dovrebbe poter rispondere in maniera più puntuale conoscendo la vostra autorizzazione e l'ambito in cui operate, in linea di principio dal privato non potete ritirare in quanto sono considerati rifiuti urbani e vanno conferiti in raccolta differenziata in base al regolamento comunale.

Il nostro consulente ambientale ha risposto come te.....il problema però persiste! Speravo che dal confronto ne uscisse una soluzione, ma non se ne esce fuori.

Grazie comunque, il confronto tra operatori è sempre molto utile.

Il Vostro consulente e Paolo UD hanno risposto in linea con quanto dice la legge visto che i rifiuti prodotti dai privati cittadini(nelle loro case) e raccattati agli angoli delle strade dagli ambulanti sono rifiuti URBANI per legge.
Se il problema persiste significa che volete fare qualcosa di contrario alla legge. Semplice.

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Messaggio  Tiralongo Sas Ven Giu 08, 2018 3:56 pm

isamonfroni ha scritto:
Tiralongo Sas ha scritto:
Paolo UD ha scritto:Fermo restando che il vostro consulente dovrebbe poter rispondere in maniera più puntuale conoscendo la vostra autorizzazione e l'ambito in cui operate, in linea di principio dal privato non potete ritirare in quanto sono considerati rifiuti urbani e vanno conferiti in raccolta differenziata in base al regolamento comunale.

Il nostro consulente ambientale ha risposto come te.....il problema però persiste! Speravo che dal confronto ne uscisse una soluzione, ma non se ne esce fuori.

Grazie comunque, il confronto tra operatori è sempre molto utile.

Il Vostro consulente e Paolo UD hanno risposto in linea con quanto dice la legge visto che i rifiuti prodotti dai privati cittadini(nelle loro case) e raccattati agli angoli delle strade dagli ambulanti sono rifiuti URBANI per legge.
Se il problema persiste significa che volete fare qualcosa di contrario alla legge. Semplice.

Mi spiace che Lei fraintenda, arrivando a pensare che noi vogliamo fare qualcosa di contrario alla legge.
Le faccio un esempio: Tizio compra un terreno per costruire; all'interno dello stesso vi è materiale ferroso e non ferroso ecc. Sapendo Tizio che conferendolo ad un impianto di trattamento metalli può ricavarne qualcosa, contatta l'impianto per il ritiro. Come devo comportarmi volendo rispettare la legge???
Mi si potrebbe ribadire che l'impresa di costruzioni dovrebbe provvedere allo smaltimento, ma se il proprietario del terreno ritiene "suo" il materiale e lo vuole conferire e smaltire correttamente, come impianto che devo fare? Perdo il materiale (su cui anche io posso guadagnare) o dico al cliente che con la macchina porta anche tonnellate di ferro all'isola ecologica (ammesso che nel Comune ce ne sia una!).
Forse è un obbrobrio e La capisco che per lei da consulente esperta qual'è (seguo i suoi interventi dall'iscrizione al forum e pertanto una idea me la sono fatta) questo tipo di quesiti la fa saltare dalla sedia. Però Le spiego: nel territorio in cui vivo e lavoro (zona Sud-Orientale della Sicilia, tra le Province di Siracusa e Ragusa) la normativa ambientale e il relativo rispetto non è ancora ai livelli di Brescia o Milano......sa bene quali sono i grossissimi problemi della Sicilia in tema di rifiuti.....e oltre a questi, quelli del lavoro. Storicamente ci sono nel territorio numerosissimi raccoglitori che campano anche con 500 kg di ferro al giorno (chi raccolti onestamente anche dai cassonetti, chi in maniera fraudolenta: questi vanno perseguiti e condannati). Chi lavora così (e ai quali oggi chiediamo l'iscrizione all'albo) spesso sostituiscono le imprese che hanno l'appalto della raccolta rifiuti che non riescono a effettuare il servizio di ritiro ingombranti, oppure perchè il cittadino non sa/non vuole sapere di affidarsi ai servizi comunali e si affida a tali soggetti.

Nella speranza di essermi in qualche modo spiegato e di non essere preso più per chi "vuole fare qualcosa contrario alla legge" La saluto cordialmente.

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Messaggio  matteorossi Dom Giu 10, 2018 6:30 pm

Oddio che confusione!

Allora: SE quei rifiuti metallici sono stati ABBANDONATI su un terreno da parte di un'impresa di costruzioni alla fine di un cantiere, indipendentemente dai profili di responsabilità civile e penale della questione, trattasi di rifiuti SPECIALI, CER famiglia 17 che devono essere rimossi.
Ricordo che, trattandosi di rifiuti ABBANDONATI, sarebbe bene far precedere alla rimozione degli stessi una comunicazione in Comune e ARPA accompagnata da una stima quali-quantitativa dei rifiuti da rimuovere, loro processo di origine e cronoprogramma rimozione; tra l'altro, a valle della rimozione degli stessi, dovrebbe seguire un'indagine preliminare di accertamento dello stato di qualità delle matrici ambientali coinvolte nell'abbandono (almeno i terreni).
In questo caso il rifiuto è cmq un rifiuto SPECIALE e come tale può/deve essere gestito (chiami impresa iscritta in 4 ordinaria).

P.S.
A Brescia ho visto piccoli impianti di recupero rifiuti il cui rispetto della normativa ambientale era ai livelli del Bangladesh.
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Messaggio  urgada Mar Giu 12, 2018 7:28 am

all'art.1 scrivono: "l'iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'albo relative al trasporto di rifiuti"

all'albo mi hanno detto che il suddetto divieto non include le categorie "semplificate" 2bis e 3bis.
Dovrebbe uscire una circolare a chiarimento


Ultima modifica di urgada il Mar Giu 12, 2018 10:14 am - modificato 3 volte.
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Messaggio  Paolo UD Mar Giu 12, 2018 9:47 am

Mi pare tutto logico senza bisogno di circolari a chiarimento.
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Messaggio  urgada Mar Giu 12, 2018 10:16 am

Paolo UD ha scritto:Mi pare tutto logico senza bisogno di circolari a chiarimento.
quindi la tua puntualizzazione era solo sul mio definirle "sottocategorie" ....
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Messaggio  isamonfroni Mer Giu 13, 2018 4:07 pm

Tiralongo Sas ha scritto:

Mi spiace che Lei fraintenda, arrivando a pensare che noi vogliamo fare qualcosa di contrario alla legge.

Senza entrare nel merito di tutta la pappardella, diamoci pure del tu, come si fa sul forum, e capisco che Lei si senta un po' piccato e abbia scelto una formula di distante cortesia...
Detto ciò:
1) ho vissuto e lavorato abbastanza a lungo in Sicilia (ho abitato a Gela 2 anni) e un'idea di come funziona me la sono fatta. Attualmente vivo a Roma che non è certo la Svizzera in materia di rifiuti, a Milano, o Bergamo o Brescia ci sono persone che sanno quello che fanno e altri che non lo sanno, tanto quanto sul resto del territorio nazionale, dalla Val d'Aosta a Capo Passero
2) non ho la tendenza a saltare sulla sedia, perlomeno non per queste sciocchezze e non sono neppure un consulente esperto nel senso di tutta teoria e niente pratica, sono 30 anni che mi sporco letteralmente le mani negli impianti e dunque comprendo alla perfezione che, a volte, non è facilissimo far combaciare la teoria con la pratica, soprattutto quando si vogliono forzare le situazioni.
3) Trovo il suo esempio leggermente irrealistico perchè nutro dubbi profondissimi che Tizio possa comprare un terreno in cui giacciano abbandonati rottami ferrosi... Rolling Eyes . Delle due l'una: o siamo su Marte, oppure Tizio ha fatto il rogito e prende possesso del suo terreno 30 secondi dopo che i rottami ferrosi sono stati abbandonati
4) Comunque rimaniamo seri: se il caso è quello citato da Matteorossi, allora i rifiuti sono rifiuti speciali e si deve fare quel che dice Matteorossi (quindi mi pare che per lei il problema non si ponga)
5) Non c'è alternativa e questo il suo consulente ambientale lo dovrebbe sapere.



Facendo un esempio, invece molto più realistico, immaginiamo che Tizio si stia svuotando la cantina e pensi di lucrare sui rottami del letto in ferro battuto della nonna.
Tizio da Lei (impianto) direttamente non ci può venire! perchè il letto della nonna è un rifiuto urbano.
Cosa può fare tizio per lucrare? Tizio chiama un robivecchi autorizzato (con questa sottocategoria 4 bis, per esempio), il robivecchi autorizzato [che è un'impresa e non un privato cittadino, altrimenti non si può iscrivere all'albo], compra da Tizio il letto della nonna e gli da X.
Poi viene da Lei e le vende il letto della nonna per Y, fa regolarmente il FIR in cui il produttore è lui (ha sicuramente nell'oggetto sociale l'attività di commercio ambulante di rottami), il trasportatore è lui e il destinatario è il suo impianto.
Facile. Ma pure questo mi pare che il suo consulente lo dovrebbe sapere.

Ho capito che lei si vorrebbe iscrivere direttamente per bypassare il robivecchi, però dovranno campare pure loro, o no?
E se pensa che ci siano da fare i milioni (con 400 ton/anno) può sempre cambiare attività e mettersi a fare il robivecchi

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Messaggio  Tiralongo Sas Mer Giu 13, 2018 5:48 pm

isamonfroni ha scritto:
Tiralongo Sas ha scritto:

Mi spiace che Lei fraintenda, arrivando a pensare che noi vogliamo fare qualcosa di contrario alla legge.

Senza entrare nel merito di tutta la pappardella, diamoci pure del tu, come si fa sul forum, e capisco che Lei si senta un po' piccato e abbia scelto una formula di distante cortesia...

La cortesia non è distante, ma sincera. Poi come la "vuoi" intendere la intendi.

[/quote]
Facendo un esempio, invece molto più realistico, immaginiamo che Tizio si stia svuotando la cantina e pensi di lucrare sui rottami del letto in ferro battuto della nonna.
Tizio da Lei (impianto) direttamente non ci può venire! perchè il letto della nonna è un rifiuto urbano.
Cosa può fare tizio per lucrare? Tizio chiama un robivecchi autorizzato (con questa sottocategoria 4 bis, per esempio), il robivecchi autorizzato [che è un'impresa e non un privato cittadino, altrimenti non si può iscrivere all'albo], compra da Tizio il letto della nonna e gli da X.
Poi viene da Lei e le vende il letto della nonna per Y, fa regolarmente il FIR in cui il produttore è lui (ha sicuramente nell'oggetto sociale l'attività di commercio ambulante di rottami), il trasportatore è lui e il destinatario è il suo impianto.
Facile. Ma pure questo mi pare che il suo consulente lo dovrebbe sapere.
[/quote]

Era quello che intendevo sin dall'inizio. Sarebbe bastato scrivere quanto sopra, senza tacciarmi di voler compiere qualcosa di illegale o intendermi per ignorante in materia, sia a me che al mio consulente. Non avrò la tua esperienza, ma non è il caso di rispondere in certi modi.


[/quote]
Ho capito che lei si vorrebbe iscrivere direttamente per bypassare il robivecchi, però dovranno campare pure loro, o no?
E se pensa che ci siano da fare i milioni (con 400 ton/anno) può sempre cambiare attività e mettersi a fare il robivecchi[/quote]

Non credo di voler bypassare nessuno; semplicemente servire chi vuole svuotare una cantina o una vecchia casa in campagna e si rivolge direttamente al nostro impianto.

Se ho scritto qua è proprio perchè mi sono sì chiari i concetti, ma come da te ribadito, far coincidere teoria e pratica spesso è impossibile. Pertanto data l'istituzione di questa nuova categoria, che un pò sistemerà le cose, ero venuto qui a confrontarmi con utenti dello stesso mestiere, o meglio con persone che hanno proprio un'esperienza di gran lunga superiore alla mia.

Buon lavoro e grazie.
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Messaggio  isamonfroni Ven Giu 15, 2018 9:41 am

Senza voler insultare proprio nessuno io (e tutti gli altri colleghi che sono intervenuti) ho scritto che Tizio che svuota la sua cantina produce rifiuti urbani e quindi al tuo impianto direttamente NON CI PUO' VENIRE.

Soltanto questo.
Il fatto è che a te questa risposta non piace, tutto qui.

Tutto il resto è un tuo film

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Individuazione della sottocategoria 4-bis. Criteri e requisiti per l’iscrizione Empty Re: Individuazione della sottocategoria 4-bis. Criteri e requisiti per l’iscrizione

Messaggio  Tiralongo Sas Ven Giu 15, 2018 10:55 am

isamonfroni ha scritto:Senza voler insultare proprio nessuno io (e tutti gli altri colleghi che sono intervenuti) ho scritto che Tizio che svuota la sua cantina produce rifiuti urbani e quindi al tuo impianto direttamente NON CI PUO' VENIRE.

Soltanto questo.
Il fatto è che a te questa risposta non piace, tutto qui.

Tutto il resto è un tuo film

Ok. Grazie

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Messaggio  Giuliggia Ven Lug 13, 2018 10:25 am

Paolo UD ha scritto:Mi pare tutto logico senza bisogno di circolari a chiarimento.

ed invece ad oggi non è possibile iscriversi in 4bis se si è già iscritti alla 2bis...
qualcuno ha esperienza in merito? oppure sa darmi una spiegazione logica a questa limitazione?

grazie
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Messaggio  Paolo UD Ven Lug 13, 2018 11:52 am

Giuliggia ha scritto:
ed invece ad oggi non è possibile iscriversi in 4bis se si è già iscritti alla 2bis...
qualcuno ha esperienza in merito? oppure sa darmi una spiegazione logica a questa limitazione?

grazie
Giulia
Scusa, ma il diniego come è stato motivato?
Perché la 2bis è per il trasporto in proprio dei rifiuti prodotti (ed è attinente all'attività della ditta, cioè da quello che risulta dalla visura camerale), la 4bis è per dei specifici rifiuti prodotti da terzi.
Ora, se la ditta in esame ha come attività la sola raccolta del rottame, allora è normale che non diano la 2bis. Se fanno anche la manutenzione dei propri automezzi, ad esempio, gli daranno la 2bis per i rifiuti derivanti da quella attività.
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