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DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
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DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
Pubblicato sulla GU Serie Generale n.38 del 15-2-2017: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-15&atto.codiceRedazionale=17G00023&elenco30giorni=true
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Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
Eeeh già!
Questa sì che sembra una rivoluzione, ma nessuno ancora ne parla.
Ciao Admin.
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Ciao Admin.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
Infatti, era un decreto attesissimo.
Ciao :ciao:
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Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
La rivoluzione, a mio modesto parere, sta principalmente nei requisiti per dimostrare la certezza del reimpiego, e nell'apertura dell'art. 5 comma 5, laddove si ammette che, in assenza di rapporti o impegni contrattuali, si possa utilizzare una scheda tecnica contenente le informazioni indicate nell'allegato 1. Ma l'allegato 1, così come i precisi riferimenti nel comma 3 e nel comma 5 dello stesso articolo 5, ci dicono che può essere genericamente individuata (basta che sia "individuabile"...) anche un'ATTIVITA' di reimpiego del sottoprodotto, al posto di uno specifico impianto con nome e cognome che si è impegnato con un contratto.
Quindi, a differenza di quanto accadeva in passato, dove per sottrarre il mio residuo di produzione al regime dei rifiuti e considerarlo un sottoprodotto dovevo avere già un contratto in mano con l'impianto di destinazione, ora sembra che io possa fare una scheda tecnica nella quale dico che per il mio residuo (non voluto, non impattante, legale, utilizzabile senza trasformazioni diversi dalla normale pratica industriale, ecc.) esiste (è "individuabile", secondo il comma 3) una generica attività (la siderurgia? l'industria del legno? dei prodotti per l'edilizia? l'industria chimica?) che un giorno se lo prenderà.
Quindi, a differenza di quanto accadeva in passato, dove per sottrarre il mio residuo di produzione al regime dei rifiuti e considerarlo un sottoprodotto dovevo avere già un contratto in mano con l'impianto di destinazione, ora sembra che io possa fare una scheda tecnica nella quale dico che per il mio residuo (non voluto, non impattante, legale, utilizzabile senza trasformazioni diversi dalla normale pratica industriale, ecc.) esiste (è "individuabile", secondo il comma 3) una generica attività (la siderurgia? l'industria del legno? dei prodotti per l'edilizia? l'industria chimica?) che un giorno se lo prenderà.
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Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
Importante, o quanto meno opportuno, anche il chiarimento sul regime di esclusione (art. 3) e segnatamente per i "prodotti" e i "residui derivanti da attivita' di consumo".
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Ne parla ora Paola Ficco: "Il nuovo DM si limita a dare buoni consigli. Risolve poco per le biomasse e rischia di complicare la vita alle altre frazioni"
zesec ha scritto:Eeeh già!
Questa sì che sembra una rivoluzione, ma nessuno ancora ne parla.
Ciao Admin.
Paola Ficco sul numero di marzo di Rifiuti (http://rivistarifiuti.reteambiente.it/articolo/1121/Sottoprodotti-il-nuovo-Dm-si-limita-a-dare-buoni-consigli-Risolve-poco-per-le-biomasse-e-rischia-di-complicare-la-vita-alle-altre-frazioni)
euclione- Utente Attivo
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Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
euclione ha scritto:zesec ha scritto:Eeeh già!
Questa sì che sembra una rivoluzione, ma nessuno ancora ne parla.
Ciao Admin.
Paola Ficco sul numero di marzo di Rifiuti (http://rivistarifiuti.reteambiente.it/articolo/1121/Sottoprodotti-il-nuovo-Dm-si-limita-a-dare-buoni-consigli-Risolve-poco-per-le-biomasse-e-rischia-di-complicare-la-vita-alle-altre-frazioni)
A me onestamente sembra un po' poco il paragrafo 3 dell'art. 1 per poter dire che il decreto riguardi solo le biomasse

Un link della CCIAA di Brescia mi fa stare più tranquillo, per il momento

http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1&daabstract=5223
waste_bs- Utente Attivo
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Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
[quote
A me onestamente sembra un po' poco il paragrafo 3 dell'art. 1 per poter dire che il decreto riguardi solo le biomasse
Un link della CCIAA di Brescia mi fa stare più tranquillo, per il momento
http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1&daabstract=5223[/quote]
Leggendo l'articolo 1, comma 3, a me sembra incontestabile che le disposizioni di carattere generale del decreto si applichino a tutti i sottoprodotti.
Premesso questo, andando all'art. 4 ("condizioni generali"), leggo:
"c. 2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalita' con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalita' e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non e' un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l'obbligo di
rispettare i requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore."
E fin qui va bene. Poi leggo il comma successivo:
"3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1."
L'obbligo di iscrizione, ancorchè non sanzionato direttamente, diventa un requisito essenziale per attribuire a un residuo la qualifica di sottoprodotto? Qui sta il punto che preoccupa. Qualcuno ha una risposta? Al di là delle lungaggini burocratiche per istituire l'elenco, il Ministero dispone l'iscrizione di tutti i sottoprodotti negli elenchi camerali? A me sembra una follia.
A me onestamente sembra un po' poco il paragrafo 3 dell'art. 1 per poter dire che il decreto riguardi solo le biomasse

Un link della CCIAA di Brescia mi fa stare più tranquillo, per il momento

http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1&daabstract=5223[/quote]
Leggendo l'articolo 1, comma 3, a me sembra incontestabile che le disposizioni di carattere generale del decreto si applichino a tutti i sottoprodotti.
Premesso questo, andando all'art. 4 ("condizioni generali"), leggo:
"c. 2. Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalita' con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalita' e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non e' un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l'obbligo di
rispettare i requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore."
E fin qui va bene. Poi leggo il comma successivo:
"3. Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1."
L'obbligo di iscrizione, ancorchè non sanzionato direttamente, diventa un requisito essenziale per attribuire a un residuo la qualifica di sottoprodotto? Qui sta il punto che preoccupa. Qualcuno ha una risposta? Al di là delle lungaggini burocratiche per istituire l'elenco, il Ministero dispone l'iscrizione di tutti i sottoprodotti negli elenchi camerali? A me sembra una follia.
euclione- Utente Attivo
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Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
Lo sto leggendo anch'io e pure io sono un po' stupita della lapidaria affermazione della Ficco che normalmente sostengo a scatola chiusa.
Quello che è certo è che si tratta di un altro decreto scritto coi piedi.
Tutta la manfrina delle biomasse, credo sia dovuta al richiamo (nel V° visto) al D.L.3/11/2008 n. 171 art. 2-bis e sia stato fatto per chiarire una volta per tutte come fare a riutilizzare le vinacce.
Resta però il fatto che, se davvero si applica a tutti i sottoprodotti, avrebbero potuto spiegare un po' meglio la funzionalità degli allegati 1 e 2.
Peraltro, se si applica a tutti i sottoprodotti temo che la previsione dell'iscrizione negli elenchi genererà mostri
Quello che è certo è che si tratta di un altro decreto scritto coi piedi.
Tutta la manfrina delle biomasse, credo sia dovuta al richiamo (nel V° visto) al D.L.3/11/2008 n. 171 art. 2-bis e sia stato fatto per chiarire una volta per tutte come fare a riutilizzare le vinacce.
Resta però il fatto che, se davvero si applica a tutti i sottoprodotti, avrebbero potuto spiegare un po' meglio la funzionalità degli allegati 1 e 2.
Peraltro, se si applica a tutti i sottoprodotti temo che la previsione dell'iscrizione negli elenchi genererà mostri
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
isamonfroni ha scritto:Lo sto leggendo anch'io e pure io sono un po' stupita della lapidaria affermazione della Ficco che normalmente sostengo a scatola chiusa.
Quello che è certo è che si tratta di un altro decreto scritto coi piedi.
Tutta la manfrina delle biomasse, credo sia dovuta al richiamo (nel V° visto) al D.L.3/11/2008 n. 171 art. 2-bis e sia stato fatto per chiarire una volta per tutte come fare a riutilizzare le vinacce.
Resta però il fatto che, se davvero si applica a tutti i sottoprodotti, avrebbero potuto spiegare un po' meglio la funzionalità degli allegati 1 e 2.
Peraltro, se si applica a tutti i sottoprodotti temo che la previsione dell'iscrizione negli elenchi genererà mostri
Credo che la base della lapidaria affermazione di Paola Ficco stia nella lettura del passaggio nelle premesse del DM con il quale si individua la base giuridica del DM stesso nell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 152. Questo comma dispone che il Ministero può "stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti". Nulla di più. Il DM invece aggiunge anche, attribuendole (?) allo stesso comma 2, la possibilità di stabilire " alcune modalita' con le quali il detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo 184-bis, comma 1".
Confrontando la premessa del DM con il disposto di legge, appare che il DM contiene disposizioni estranee alla delega legislativa. Di più: nell'articolato è andato anche ben oltre la sua stessa premessa, istituendo per produttori e utilizzatori l'obbligo (e non la mera facoltà indicata nelle premesse) di iscrivere tutti (?) i sottoprodotti nei registri delle Camere di commercio.
Se così stanno le cose, forse Paola Ficco, con la sua lapidaria affermazione, si è volontariamente e signorilmente autolimitata per non infierire.
Detto questo, mi dicono che Mariano Grillo, Direttore generale del Minambiente per i rifiuti e l'inquinamento, giovedì scorso nel corso di un convegno sugli inerti a Montecitorio, ha annunciato l'arrivo di una Circolare sul tema. Aspettiamo e vediamo.
euclione- Utente Attivo
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Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
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waste_bs- Utente Attivo
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Circolare Grillo
euclione ha scritto:
Mariano Grillo, Direttore generale del Minambiente per i rifiuti e l'inquinamento, giovedì scorso nel corso di un convegno sugli inerti a Montecitorio, ha annunciato l'arrivo di una Circolare sul tema. Aspettiamo e vediamo.
La circolare di Mariano Grillo è arrivata a Unioncamere. Afferma che il DM si applica a tutti i sottoprodotti ma anche che tutte le disposizioni, anche quelle relative ai registri, sono facoltative. Non avevo capito niente! Certo che negare l'evidenza in questo modo.....
euclione- Utente Attivo
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Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
euclione ha scritto:euclione ha scritto:
Mariano Grillo, Direttore generale del Minambiente per i rifiuti e l'inquinamento, giovedì scorso nel corso di un convegno sugli inerti a Montecitorio, ha annunciato l'arrivo di una Circolare sul tema. Aspettiamo e vediamo.
La circolare di Mariano Grillo è arrivata a Unioncamere. Afferma che il DM si applica a tutti i sottoprodotti ma anche che tutte le disposizioni, anche quelle relative ai registri, sono facoltative. Non avevo capito niente! Certo che negare l'evidenza in questo modo.....
Che Mariano Grillo sia il "fenomeno di turno" tanto atteso dalla Ficco?

waste_bs- Utente Attivo
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Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
elenco sottoprodotti operativo da oggi:
http://www.ecocerved.it/News#837-dal-12-giugno-attivo-l-elenco-sottoprodotti
ma se "L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti ma ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi"
sarà realmente utile a qualcosa?
http://www.ecocerved.it/News#837-dal-12-giugno-attivo-l-elenco-sottoprodotti
ma se "L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti ma ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi"
sarà realmente utile a qualcosa?
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
la circolare allegata è effettivamente di aiuto..
beltrale- Utente Attivo
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Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
Rientrato da un seminario in una sede di Confindustria, con l'intervento di Provincia, Arpa, e un noto studio legale, ho la conferma che ora come ora tale DM non cambia assolutamente nulla. Chiarisce solo alcuni aspetti, mettendo troppi "paletti" e vincoli (il più assurdo è che si deve già sapere in anticipo se produrrò un sottoprodotto...e devo già sapere quanto e a chi lo darò), senza comunque dare certezze assolute, cercando di allineare il sistema rifiuti "itaGliano" al sistema rifiuti "europero" di tutti gli altri Stati membri, più semplice e avanti anni luce rispetto a noi.
Il principio e le regole rimangono quelle dell'art.184 bis. Il resto, ovvero quanto riportato nel nuovo DM, è tutto facoltativo, e vista la documentazione e la carta richiesta per aderire a tale "sistema", penso che molti continueranno a gestire il tutto come rifiuto, soprattutto per i CER aventi già valore commerciale (ovvero i rifiuti che un produttore già vende, tipo scarti di metalli, plastiche, legno, carta...).
Il vantaggio "immediato" di classificare un qualcosa come sottoprodotto e non come rifiuto sta nel fatto che posso conferirlo, pervio Contratto e ovviamente rispettando i 4 requisiti del 184 bis, non necessariamente ad uno smaltitore/recuperatore.
Questo il mio parere " a caldo". Ma sicuramente bisognerà aspettare.
Il principio e le regole rimangono quelle dell'art.184 bis. Il resto, ovvero quanto riportato nel nuovo DM, è tutto facoltativo, e vista la documentazione e la carta richiesta per aderire a tale "sistema", penso che molti continueranno a gestire il tutto come rifiuto, soprattutto per i CER aventi già valore commerciale (ovvero i rifiuti che un produttore già vende, tipo scarti di metalli, plastiche, legno, carta...).
Il vantaggio "immediato" di classificare un qualcosa come sottoprodotto e non come rifiuto sta nel fatto che posso conferirlo, pervio Contratto e ovviamente rispettando i 4 requisiti del 184 bis, non necessariamente ad uno smaltitore/recuperatore.
Questo il mio parere " a caldo". Ma sicuramente bisognerà aspettare.
James- Utente Attivo
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Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
Qualcuno di voi si è trovato a dover vidimare le schede tecniche presso la camera di commercio?
Grazie
Giulia
Grazie
Giulia
Giuliggia- Utente Attivo
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Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
Giuliggia ha scritto:Qualcuno di voi si è trovato a dover vidimare le schede tecniche presso la camera di commercio?
Grazie
Giulia
veramente nessuno?!




Giuliggia- Utente Attivo
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Località : Pescara
Re: DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264: Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti
Giuliggia ha scritto:
veramente nessuno?!![]()
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Ad oggi ci sono 137 nominativi in tutta Italia e in alcuni casi si tratta delle stesse aziende iscritte sia come produttori che come utilizzatori.
Ma chi glielo fa fare a un produttore di sottoprodotto? Io da produttore di sottoprodotto metallico rispondo che nel mio caso è molto piu' semplice attenermi al TU ambientale e prepararmi la documentazione che comprovi la sussistenza dei requisiti del sottoprodotto (oltre ad un contratto scritto per bene con la fonderia). Il tutto nel cassetto e a disposizione in caso di controlli.
Perchè sottopormi ad una serie di incombenze (già il solo fatto di andare in CCIAA a far vidimare le schede mi procura prurito) che non sono necessarie ne' sufficienti per la normativa italiana?
Concordo pienamente con quanto scritto da James ormai quasi un anno fa.
Ora mi chiedo se i 137 nominativi abbiano mai letto la frasetta nell'allegato V del REACH:
ALLEGATO V: ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA b)
5. Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato.
dove per immissione sul mercato lo stesso Reach definisce
immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato
O se pensano che i paletti del DM siano una corazza che protegge loro da tutti i mali



chiale- Nuovo Utente
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