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MUD produttore & intermediario

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Messaggio  max1 Lun Apr 25, 2016 10:44 am

Riformulo meglio la domanda:

noi siamo un'azienda produttrice di rifiuti che effettua anche trasporto conto terzi.

Nella compilazione dei MUD degli anni precedenti ho notato che il consulente passato compilava esclusivamente la scheda RIF inserendo i quantitativi relativi al trasporto conto terzi nel modo seguente:

es.

CER xx xx xx
rifiuto prodotto nell'unica locale 100 kg
rifiuto trasportato dal dichiarante 150 kg
rifiuto consegnato a terzi per operazioni di recupero o smaltimento 150 kg

nei moduli TE ovviamente veniva inserita anche la nostra azienda come trasportatore.
praticamente quei 50 kg di differenza sarebbero quelli derivanti dal trasporto conto terzi.

La mia domanda è:

è giusto procedere così, oppure, nella scheda RIF vanno inseriti solo i quantitativi di rifiuti prodotti nell'unità locale e nella sezione intermediari vanno inseriti i quantitativi inerenti il trasporto conto terzi?

Grazie!
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Messaggio  isamonfroni Lun Apr 25, 2016 11:22 am

Max
A termini di regolamento, e pure a termini di buon senso, non si devono aprire nuovi topic per porre sempre la stessa domanda.
Comunque la risposta è abbastanza semplice: o sei trasportatore o sei intermediario lo stesso rifiuto non si dichiara 2 volte.

http://mud.ecocerved.it/Home/AssistenzaEQuesitiMud

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Messaggio  max1 Lun Apr 25, 2016 12:34 pm

isamonfroni ha scritto:Max
A termini di regolamento, e pure a termini di buon senso, non si devono aprire nuovi topic per porre sempre la stessa domanda.
Comunque la risposta è abbastanza semplice: o sei trasportatore o sei intermediario lo stesso rifiuto non si dichiara 2 volte.

http://mud.ecocerved.it/Home/AssistenzaEQuesitiMud

Grazie per la gentile risposta.
Mi scuso per aver aperto un nuovo topic, è stato un "errore di procedura" la mia intenzione era di continuare la discussione precedente.

Avrei un ultimo dubbio dovuto alla mia poca esperienza nel settore al quale vi chiederei la gentilezza di rispondere (seppur mi renda conto della basilarità della domanda per gli esperti del campo).

In particolare quello che non riesco proprio a capire è quale sia la differenza tra "trasportatore" e "intermediario senza detenzione".

Grazie mille per la disponibilità!
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Messaggio  isamonfroni Lun Apr 25, 2016 4:31 pm

max1 ha scritto:

In particolare quello che non riesco proprio a capire è quale sia la differenza tra "trasportatore" e "intermediario senza detenzione".

Grazie mille per la disponibilità!

E' piuttosto semplice, invece, un intermediario senza detenzione (come definito anche nell'art. 183, c.1 del Testo Unico Ambientale) è un soggetto che svolge attività di intermediazione (ovvero mette in contatto il produttore del rifiuto con i soggetti gestori del rifiuto: trasportatore e destinatario) senza mai entrare in contatto con il rifiuto stesso ovvero senza detenerlo.

Il trasportatore invece, il rifiuto lo detiene eccome, quando ce l'ha sul camion.
Non solo, ma essendo uno dei soggetti attivi della filiera, non dispone lo smaltimento del rifiuto per conto del produttore, come invece fa, a termini di legge, l'intermediario.

Però, almeno la parte IV del D.lgs. 152/2006 e smi, che è la normativa base sulla gestione dei rifiuti, bisognerebbe anche leggerla, soprattutto se si è trasportatori di rifiuti e dunque soggetti attivi nella filiera degli stessi.

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Messaggio  max1 Lun Apr 25, 2016 6:25 pm

Grazie per la risposta.

isamonfroni ha scritto:
max1 ha scritto:

In particolare quello che non riesco proprio a capire è quale sia la differenza tra "trasportatore" e "intermediario senza detenzione".

Grazie mille per la disponibilità!

E' piuttosto semplice, invece, un intermediario senza detenzione (come definito anche nell'art. 183, c.1 del Testo Unico Ambientale) è un soggetto che svolge attività di intermediazione  (ovvero mette in contatto il produttore del rifiuto con i soggetti gestori del rifiuto: trasportatore e destinatario) senza mai entrare in contatto con il rifiuto stesso ovvero senza detenerlo.

Il trasportatore invece, il rifiuto lo detiene eccome, quando ce l'ha sul camion.
Non solo, ma essendo uno dei soggetti attivi della filiera, non dispone lo smaltimento del rifiuto per conto del produttore, come invece fa, a termini di legge, l'intermediario.

Però, almeno la parte IV del D.lgs. 152/2006 e smi, che è la normativa base sulla gestione dei rifiuti, bisognerebbe anche leggerla, soprattutto se si è trasportatori di rifiuti e dunque soggetti attivi nella filiera degli stessi.
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