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Contenitori pericolosi, 150110: la soluzione?

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Messaggio  valterb Dom Mag 02, 2010 1:14 pm

Nei giorni scorsi abbiamo parlato frequentemente degli imballaggi che hanno contenuto sostanze pericolose ed abbiamo detto che il codice da adottare per la classificazione è il 150110*.
Proprio stamani però mi è capitato di leggere un documento ufficiale dell'Agenzia di Protezione Ambientale del Regno Unito nel quale il codice 150110* viene considerato un codice a specchio
(questo il link al documento).
Questo documento dà una serie di esempi, per ogni codice di rifiuto pericoloso, delle sostanze che sono implicate nella classificazione. A proposito del codice 150110* dice:
Queste categorie (150110* e 150111*) includono un'ampia gamma di rifiuti potenzialmente pericolosi che dovrebbero essere considerati con tutti i pericoli da H1 ad H14.
Per i rifiuti da imballaggio da considerare con il codice 15 01 10*, la massima quantità di materiale è stata rimossa in modo fisico o meccanico in modo da lasciare un residuo che non può ulteriormente essere tolto. Quando si considerano rifiuti con codice 15 01 10*, deve essere tenuto in considerazione il peso dell'imballaggio rispetto ai valori di soglia. Tuttavia un risultato positivo relativamente al test per la determinazione del punto di infiammabilità rende pericoloso il rifiuto rispetto a qualunque limite per gli altri pericoli.
Se l'imballaggio contiene ancora una certa quantità di materiale che può essere rimosso meccanicamente o fisicamente allora si dovrebbe considerare di classificarlo nel capitolo relativo al processo nel quale viene utilizzato (per esempio 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose). In questi casi il peso dell'imballaggio non dovrebbe essere considerato quando si classifica il rifiuto relativamente ai limiti di pericolosità.
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Messaggio  Admin Lun Mag 03, 2010 2:14 pm

Interessante...
Resterebbe comunque il problema delle analisi.
Si tratta comunque di un costo. Se rapportato ai quantitativi prodotti, poi...

Hai letto lo schema del decreto di recepimento?
Quali novità apporta?
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Messaggio  valterb Lun Mag 03, 2010 2:55 pm

Admin ha scritto:Interessante...
Resterebbe comunque il problema delle analisi.
Si tratta comunque di un costo. Se rapportato ai quantitativi prodotti, poi...
Credo che non necessariamente ci sia necessità di procedere ad una analisi. Mi spiego. Se il prodotto contenuto nel contenitore era varechina, classificata Xi, la quantità di prodotto che renderebbe pericoloso l'imballaggio sarebbe 20%: chi lascia il 20% di peso di varechina nel contenitore vuoto? Per un prodotto nocivo la quantità sarebbe 25%, ecc.
Admin ha scritto:Hai letto lo schema del decreto di recepimento?
Quali novità apporta?
Ho dato un'occhiata distratta, quindi non approfondita.
Interessante la parte che dice cosa NON è più rifiuto, e mi sembra cambiata in modo significativo la definizione di rifiuto pericoloso con conseguenze al momento non esattamente decifrabili (ma magari è stata la lettura frettolosa).
Qualcuno poi ha già fatto notare la parte che riguarda la responsabilità dei trasportatori in merito alle analisi che accompagnano i rifiuti: questo credo che dovrà subire un cambiamento!
Comunque sono francamente indeciso se mettermi o meno a leggere con attenzione oggi il decreto: ho paura di buttar via del tempo e di confondermi le idee costruendomene alcune che non corrisponderanno poi alla versione definitiva!
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Messaggio  Admin Lun Mag 03, 2010 3:08 pm

Credo che non necessariamente ci sia necessità di procedere ad una analisi. Mi spiego. Se il prodotto contenuto nel contenitore era varechina, classificata Xi, la quantità di prodotto che renderebbe pericoloso l'imballaggio sarebbe 20%: chi lascia il 20% di peso di varechina nel contenitore vuoto? Per un prodotto nocivo la quantità sarebbe 25%, ecc.
Questa è una grossa semplificazione.
Interessante la parte che dice cosa NON è più rifiuto, e mi sembra cambiata in modo significativo la definizione di rifiuto pericoloso con conseguenze al momento non esattamente decifrabili (ma magari è stata la lettura frettolosa).
E' anche sparito, dalla definizione, il riferimento ai "non domestici". In effetti si è sanata una sorta di contraddizione interna alla norma.
Qualcuno poi ha già fatto notare la parte che riguarda la responsabilità dei trasportatori in merito alle analisi che accompagnano i rifiuti: questo credo che dovrà subire un cambiamento!
Comunque sono francamente indeciso se mettermi o meno a leggere con attenzione oggi il decreto: ho paura di buttar via del tempo e di confondermi le idee costruendomene alcune che non corrisponderanno poi alla versione definitiva!
Stiamo raccogliendo un pò di proposte di modifica. Se riesci a formalizzarla puoi postarla qui:
http://sistri.forumattivo.com/emendamenti-al-decreto-di-recepimento-dell-direttiva-ce-98-2008-f27/
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Messaggio  valterb Lun Mag 03, 2010 3:32 pm

A proposito dei rifiuti pericolosi (che mi stanno particolarmente a cuore, se non si fosse capito) aspettiamoci comunque una prossima revisione della classificazione a causa dell'entrata in vigore del Regolamento CLP, che per le sostanze entra in vigore il 1° dicembre 2010 e per le miscele (ex preparati) il 1° dicembre 2015. Il regolamento sostituirà completamente le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CEE, tutti i simboli di pericolo che conosciamo oggi (i quadrati con sfondo arancione ed i simboli di pericolo neri) e le frasi di rischio (che non esisteranno più e saranno sostituite dalle indicazioni di pericolo)... Che bello, ci sarà da studiare!!!! Very Happy
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Messaggio  valterb Ven Mag 14, 2010 6:06 am

Scusate se ritorno a questo passaggio, ma ritengo che sia un passaggio cruciale nell'applicazione della norma.

L'elenco chiamato CER 2002 è stato introdotto dalla Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000.
La usa versione ufficiale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle UE si trova a questo link http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000D0532:20020101:IT:PDF (anche se l'ufficialità ce l'ha solo la versione cartacea stampata Rolling Eyes )

Nell'allegato, punto 6, c'è il punto relativo alle famose "voci a specchio".... o meglio dovrebbe esserci ed invece non c'è. Il punto infatti dice:
Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l'articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l'articolo 2 della presente decisione non prevede al momento alcuna specifica.
Questo è diverso da quanto scritto nel D.Lgs. 152/2006. Infatti l'allegato D alla parte IV, che dovrebbe corrispondere all'allegato della Decisione 2000/532/CE dice al punto 5:
Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto diverso da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione perché mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale devono essere prese in considerazione perché mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale.
Lasciano stare la diversità prevista per le caratteristiche di pericolo H1, H2, H9, H12, H13 e H14 per la quali la Decisione Europea non prevede specifica e la norma italiana dice che non devono essere prese in considerazione (ed il significato delle due cose non è evidentemente lo stesso: per esempio vorrebbe dire che i rifiuti infettivi, secondo la norma italiana, non esistono), vorrei porre l'attenzione su quanto ho messo in evidenza in grassetto.
Vi chiedo: il codice 060403* rifiuti contenenti arsenico fa parte di una voce a specchio? e lo 060404* ed lo 060405*? Ad andar dietro al testo del D.Lgs. 152/2006 direi di no, ma secondo la Decisione 2000/532/CE si ed il corrispondente non pericoloso sarebbe lo 060499 (a questo proposito leggete per esempio questo articolo su lexambiente, o la classificazione che fa in l'Agenzia di Protezione Ambientale Britannica nella già citata pubblicazione in un precedente post in questo stesso 3d.
A questo punto anche la classificazione degli imballaggi assumerebbe un'altra luce, nel senso di quella indicata in testa a questa discussione.
Aspetto vostri commenti.
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Messaggio  mapi68 Ven Mag 14, 2010 9:14 am

Concordo con la tua analisi, e mi complimento per la valutazione attenta e la comparazione effettuata fra il decreto europeo ed il relativo decreto di recepimento italiano.
Purtroppo in Italia siamo specializzati nel recepimento a modo nostro (vedi SISTRI anche per i rifiuti non pericolosi) delle normative europee e nel lasciare sempre uno spiraglio a libere interpretazioni sulle quali si costruiscono cause infinite nei tribunali.
Vorrei poter sperare che con il prossimo decreto di modifica del TUA (recepimento CE98/2008) le cose siano finalmente chiarite e la classificazione dei rifiuti possa essere omogenea e precisa, e non soggetta a libera interpretazione, ma visto ciò che sta capitando solo per una proroga (MUD) non oso farlo.
Vedremo quali saranno i nuovi parametri proposti per la classificazione e ... rideremo per non piangere!
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Mag 29, 2013 10:17 am

valterb ha scritto:Nei giorni scorsi abbiamo parlato frequentemente degli imballaggi che hanno contenuto sostanze pericolose ed abbiamo detto che il codice da adottare per la classificazione è il 150110*.
Proprio stamani però mi è capitato di leggere un documento ufficiale dell'Agenzia di Protezione Ambientale del Regno Unito nel quale il codice 150110* viene considerato un codice a specchio www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Leisure/GEHO1105BJVS-e-e.pdf

Questo documento dà una serie di esempi, per ogni codice di rifiuto pericoloso, delle sostanze che sono implicate nella classificazione. A proposito del codice 150110* dice:
Queste categorie (150110* e 150111*) includono un'ampia gamma di rifiuti potenzialmente pericolosi che dovrebbero essere considerati con tutti i pericoli da H1 ad H14....
e ci ritorno sopra :
intanto ti segnalo caro @valter che il link non è più efficace .... avevi scaricato il documento ? e lo potresti condividere ? Embarassed

Poi: siccome ci sono temi di moda che a volte ritornano ... in questo periodo va di moda fra gli Org. di Controllo cercare imballaggi pericolosi in mezzo a montagne di non pericolosi (ma cheddddico pericolosi ? aerosol vuoti vuoti in mezzo a lattine, sacchi vuoti vuoti di detersivi in mezzo ai 15.01.06 ... ecc)

Come li gestite visto che sarebbe improponibile un check sacchetto per sacchetto al ricevimento ?
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Messaggio  Aurora Brancia Lun Giu 03, 2013 5:28 pm

premetto che continuo a chiedermi com'è che, a volte, nella P.A. prendano queste 'nzirie monotematiche, anche se ho scoperto che sovente ciò deriva da qualche inchiesta di qualche magistrato inquirente convinto di detenere il Verbo dei Rifiuti.
Fatta la debita premessa, caro vaghe tu chiedi come gestire gli eventuali imballaggi "anomali" finiti in altri omogenei, se ho ben afferrato il senso della tua domanda.
Oh, bene.
Gestire ok, ma per.... ? recupero? smaltimento? che recupero e/o che smaltimento?

Se infine per "gestire" intendi come opporre all'eventuale OdV iperzelante la buona fede e correttezza dell'impianto, se davvero stiamo parlando di 1 bomboletta esaurita in mezzo a tutt'altri e normali imballaggi, basta davvero pregare l'eventuale verbalizzante di segnalare (=pretendere che a verbale sia specificato) che ha trovato n. 1 contenitore metallico del tipo "sotto pressione" in tot mc di materiale di natura tal di tali (cartacea, metallica, plastica etc.).
La significatività ha ancora il suo senso logico.

_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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