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Analisi. Anche solo per poche decine di kg?

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Messaggio  palladinosrl Gio Ott 02, 2014 4:12 pm

Salve a tutti.
La nostra Società è autorizzata al recupero e messa in riserva di materiali da costruzioni e fresato stradale (7.1 e 7.6).
La domanda che vi pongo è da noi sempre fonte di dibattito: le analisi sono sempre obbligatorie? Per qualsiasi quantità di materiale?
Anche nel classico caso, per esempio del proprietario di casa che ha fatto un piccolo lavoretto e vuole smaltire giusto un paio di carriole di materiale, tipo 50 o 100 kg?
O c'è un minimo sotto il quale non è necessaria l'analisi chimica?
E' chiaro che non è fattibile far pagare 150€ un'analisi ad una persona che deve smaltire una ventina di euro di materiale.
Grazie a tutti e buon lavoro.
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Messaggio  geofranz67 Gio Ott 02, 2014 5:51 pm

Purtroppo la legge non da indicazioni sulle quantità minime, quindi si dovrebbe fare un analisi anche per 1 Kg di rifiuti ! Noi, in Lombardia, avevamo condiviso un protocollo gestionale con gli enti (Provincia ed ARPA) per i piccoli cantieri. In sintesi, ci avevano approvato una piazzola di raccolta (R13) dove accumulare i rifiuti dai piccoli cantieri e poi fare un controllo trimestrale (o raggiunto un determinato volume) su tutto il cumulo ! Questo è un sistema, ma si può fare altro, l'importante è condividere ufficialmente la procedura con gli enti, in modo da evitare problemi penali !!
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Ott 02, 2014 8:20 pm

1) con 150 euro le analisi chimiche si possono al più "scrivere".

2) le analisi sono obbligatorie solo quando siamo davanti a materiali che, come rifiuti, possono essere sia pericolosi che non pericolosi (=identificati dalle frasi codificate con dicitura "diversi da quelli di cui alla voce xx.xx.xx"), per tutto il restante tipo di rifiuti la definizione di P e di NP è ex lege, a livello comunitario. Da notarsi che tale scelta tecnica è stata fatta non a simpatia ma per riscontri tecnologico-analitici storici.

3) nel caso di materiali da C&D, atteso che i codici CER
17 01 01 Cemento Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 02 Mattoni Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 03 Mattonelle e ceramiche Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 02 02 Vetro

con *=Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.
Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, ... a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole

sono NP ex lege e non hanno gli ex codici c.d. "a specchio", tanto da potere essere accettati in discarica per inerti "a vista" come sin dal 2003 (non da ieri nè dal 27 settembre 2010...) le analisi sono a mio avviso come minimo "non dovute", esattamente in questi termini.
per quanto riguarda infine il Codice CER 17 01 07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) e il 17 05 04 Terra e rocce, diverse da quelle  di cui alla voce 17 05 03* (***) Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati , che invece sono potenzialmente confondibili con i rispettivi 17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose e 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose, il DM 27 settembre 2010 applica le stesse logiche sull'origine del rifiuto, valide per le singole componenti dei miscugli.
Quindi, in pratica, se nel FIR è indicato "provenienti da cantieri di civili abitazioni", ad esempio, o anche solo "provenienti da costruzioni non contaminate" a mio avviso è possibile non eseguire analisi di sorta.
Se però il destino è di R10, allora il test di cessione almeno ci sta tutto; io infatti suggerisco bove possibile un R5, che trattandosi di recupero di materia non richiede analisi di sorta: ricordo che le attività di recupero di materia comportano una immissione sul mercato di un prodotto che a sua volta deve essere provvisto se non di una SdS, come previsto dal Reg. CE 1907/06 e ss.mm.ii. con relativo 1272/08 e ss.mm.ii., almeno da una scheda tecnica.

Per quanto riguarda il "fresato stradale", anche se credo non si usino miscele bituminose contenenti catrame di carbone da forse mai (era molto più utile economicamente utilizzarlo come fonte energetica che non come materiale da impasto) non c'è comunque bisogno di tutte le analisi ma solo della ricerca di IPA, che sono esattamente la componente pericolosa (perchè cancerogena) che istingue i due fresati.
Diciamo che, tuttavia, anche il solo scrivere esattamente questa frasetta alla fine del rapporto di prova è la differenza tra un'analisi e una consulenza, e chi è in grado di farla se la fa pagare.

In ogni caso, sperando di avere dato degli utili suggerimenti operativi, come ha ben ricordato geofranz non c'è una soglia minima nè volumetrica nè ponderale.

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Messaggio  beltrale Gio Ott 02, 2014 8:41 pm

Bè.. In veneto ci sono ad esempio protocolli diversi..

E se poi negli impianti i piani di controllo prevedono le analisi al
Raggiungimento di un certo quantitativo o ( vedi anche nota arpav per PH ESTREMI che fanno passare il rifiuto da NP a P).. La vedo dura dire che non si possono fare..

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Messaggio  Aurora Brancia Gio Ott 02, 2014 9:53 pm

ho espresso un parere, che è supportato anche da alcuni pareri più autorevoli del mio espressi dalla Commissione UE, e a mio avviso l'ho anche motivato. Se un impianto ha peraltro accettato un'autorizzazione con delle regole di funzionamento, anche ad personam, ovviamente dopo le deve rispettare. Oppure, fa ricorso: dicevamo poco fa, altrove, appunto che pure gli avvocati devono campare, no? .
sui pH estremi... ci avrei da dire, e parecchio: le ceneri da biomasse sono di solito pressocchè potassa pura, quindi con pH decisamente estremo, ma non per questo "diventano" pericolose.
Non bisogna confondere la pericolosità ambientale con il rischio chimico per salute e sicurezza degli operatori: anche se le due cose sono certamente interconnesse, non sono necessariamente in corrispondenza biunivoca.

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Messaggio  palladinosrl Ven Ott 03, 2014 11:14 am

Grazie a tutti per le vostre risposte.
In pratica, allo stato attuale, per non correre rischi, è meglio che quelle "2 carriole" di 170904 senza analisi, non me le faccio proprio scaricare.
E pertanto si continua sulla strada attuale (almeno da noi a Napoli) dove una persona di buona volontà vuole agire secondo legge, ma si vede sparare cifre assurde per pochi kg di materiale e quindi alla fine, scoraggiata, mette il materiale in sacchi neri e li mette nell'indifferenziata.
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ott 03, 2014 12:42 pm

palladinosrl ha scritto:Grazie a tutti per le vostre risposte.
In pratica, allo stato attuale, per non correre rischi, è meglio che quelle "2 carriole" di 170904 senza analisi, non me le faccio proprio scaricare.
E pertanto si continua sulla strada attuale (almeno da noi a Napoli) dove una persona di buona volontà vuole agire secondo legge, ma si vede sparare cifre assurde per pochi kg di materiale e quindi alla fine, scoraggiata, mette il materiale in sacchi neri e li mette nell'indifferenziata.

Vedo che sei sulla strada di capire tanti perchè, altrimenti senza risposte.

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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ott 03, 2014 3:55 pm

...e però, caro palladinosrl, se stai parlando di un "privato", ossia un cittadino che si è fatto da sè piccoli accomodi edilizi "in economia", la situazione è altrimenti leggibile, e quindi tendo a riflettere che "si può fare", e adesso mi spiego.
Partiamo dal principio che più di 30 Kg per volta questo signore non si può portare appresso, anche come "propri rifiuti NP", per cui c'è comunque necessità di un trasportatore autorizzato.
E un trasportatore autorizzato NON può girare senza FIR (o l'analoga scheda sistri se usa quelle )
DUNQUE, a mio avviso il rifiuto prodotto dal sig. Pinco degli Espositi sarebbe urbano perchè prodotto all'interno di mura domestiche, ma è di fatto un rifiuto speciale perchè il signor Pinco lo ha ottenuto da un'attività non domestica che è lecito esercitare (lavori in economia) anche in prima persona una tantum, e tanto che è lecito fare lavoretti in economia per contro proprio in casa propria che, in quei casi, ai fini fiscali è consentito al padrone di casa o chi per lui detrarre solo le spese per i materiali ma non fruire dell'iva al 10% che è applicabile solo ai professionisti del settore edilizio.
Pertanto, se sul FIR come produttore si indica il privato, e ad ogni buon conto si allega una dichiarazione del privato stesso che attesti come quei residui di C&D provengono da una abitazione o altro immobile adibito ad uso privato e come tali non contaminati da attività produttive di sorta, secondo me lo si può accettare in un R13 apposito.
In teoria, se le "esigue quantità" vengono invece conferite da operatori professionali del settore, sul FIR andrebbe indicato il "cantiere" di produzione con la specifica nel senso sopra riportato.

A meno che tu non abbia la sfortuna di essere uno di quelli a cui gli Organi Autorizzatori hanno posto come condizione di accettabilità dei rifiuti conferiti l'acquisizione comunque di certificato analitico, condizione posta non si sa bene in base a quale disposizione normativa e pertanto secondo me illecita ex art. 23 Costituzione, ma contro la quale incredibilmente -sino ad oggi e nonostante i miei sforzi- ancora non ho visto nessuno reclamare nelle competenti sedi, leggi TAR .
Ciò che intendo dire è, come spesso mi tocca ribadire, che noi abbiamo delle leggi, e neppure tutte malvagie, ma sono poco conosciute davvero ed ancora meno applicate come si deve, partendo proprio dall'alto...
Cosa che poi costringe gente come me a doversi sfiacchire su cose che invece dovrebbero essere intuitive a chiunque, una volta consultata la norma generale.

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