Ultimi argomenti attivi
» D.M. 07/08/2023 ed esenzioni per trasporti in colliDa tfrab Mer Set 27, 2023 5:16 pm
» Esenzioni nomina consulente Adr speditore
Da tfrab Mer Set 27, 2023 11:34 am
» gestione stato fisico nelle pratiche telematiche
Da urgada Mer Set 27, 2023 11:01 am
» art. 193-bis: INTERMODALE: un passo in avanti o 2 indietro ?
Da Paolo UD Lun Set 25, 2023 2:39 pm
» Esenzione esame RT: incarico ricoperto negli ultimi 20 anni, come ricostruirlo ?
Da Hope Mer Set 20, 2023 12:47 pm
» Del. n.4 del 3/06/2021: iscrizione semplificata al registro
Da Paolo UD Mer Set 13, 2023 11:10 am
» arpa - attività ispettiva
Da pascozzi Lun Set 11, 2023 9:32 am
» Mud Comuni per cer 200201
Da Transporter Dom Set 10, 2023 11:13 am
» CER 200201 TRASPORTI CONCO TERZI 4F
Da Transporter Sab Set 09, 2023 8:29 am
» chiarimenti su atto notorio
Da Introzzi Ven Set 08, 2023 5:29 pm
Intermediazione nei Gruppi aziendali ?
4 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Intermediazione e commercio
Pagina 1 di 1
Intermediazione nei Gruppi aziendali ?
Buona sera a tutti, vi chiedo un aiuto per in quadrare la seguente situazione:
Si tratta di un Gruppo Aziendale in cui ciascuna società del Gruppo può avere più unità locali e risulta produttore di rifiuti assimilabili agli urbani e speciali pericolosi e non (es. Toner, RAEE).
La Capogruppo vorrebbe fare in modo che per ogni Sede/Unità Locale delle Società del Gruppo la responsabilità della gestione di tutti gli aspetti relativi alla gestione dell’immobile in locazione venga assegnata alla Società del Gruppo che risulta titolare del contratto di affitto, anche laddove nello stesso immobile risulti localizzata una Unità Locale e/o risultino ospitate risorse facenti capo ad altre Società del Gruppo.
In caso di più realtà del Gruppo presenti nella stessa Sede/Unità Locale la Società titolare del contratto di affitto si occuperà, quindi, della gestione dell’immobile, compresa l’esitazione dei rifiuti, per tutte le realtà del Gruppo residenti. In tali casi i contratti con trasportatori/smaltitori verranno stipulati dalla titolare del contratto di affitto che poi ribalterà i costi sulle società del Gruppo ospitate sulla base di quanto previsto da un contratto di services intercompany in corso di definizione.
Secondo voi la società titolare del contratto di affitto si configura come intermediario, e quindi soggetto ad iscrizione all'albo, oppure come "detentore" e quindi sarà l'unica a figurare sui FIR?
Quest'ultima ipotesi (titolare contratto affitto = detentore) secondo voi sarebbe percorribile anche nel caso di unità locali in cui il contratto di affitto è intestato ad una società del Gruppo ma presso tale unità locale non sono presenti risorse della società intestataria del contratto di affitto?
Si tratta di un Gruppo Aziendale in cui ciascuna società del Gruppo può avere più unità locali e risulta produttore di rifiuti assimilabili agli urbani e speciali pericolosi e non (es. Toner, RAEE).
La Capogruppo vorrebbe fare in modo che per ogni Sede/Unità Locale delle Società del Gruppo la responsabilità della gestione di tutti gli aspetti relativi alla gestione dell’immobile in locazione venga assegnata alla Società del Gruppo che risulta titolare del contratto di affitto, anche laddove nello stesso immobile risulti localizzata una Unità Locale e/o risultino ospitate risorse facenti capo ad altre Società del Gruppo.
In caso di più realtà del Gruppo presenti nella stessa Sede/Unità Locale la Società titolare del contratto di affitto si occuperà, quindi, della gestione dell’immobile, compresa l’esitazione dei rifiuti, per tutte le realtà del Gruppo residenti. In tali casi i contratti con trasportatori/smaltitori verranno stipulati dalla titolare del contratto di affitto che poi ribalterà i costi sulle società del Gruppo ospitate sulla base di quanto previsto da un contratto di services intercompany in corso di definizione.
Secondo voi la società titolare del contratto di affitto si configura come intermediario, e quindi soggetto ad iscrizione all'albo, oppure come "detentore" e quindi sarà l'unica a figurare sui FIR?
Quest'ultima ipotesi (titolare contratto affitto = detentore) secondo voi sarebbe percorribile anche nel caso di unità locali in cui il contratto di affitto è intestato ad una società del Gruppo ma presso tale unità locale non sono presenti risorse della società intestataria del contratto di affitto?
ERICA MONTICELLI- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 19.05.14
Re: Intermediazione nei Gruppi aziendali ?
A mio avviso si configura come intermediazione.
I produttori dei rifiuti, a cui fa capo la responsabilità della loro corretta gestione, sono le aziende ospitate e non il proprietario dell'immobile dove le stesse hanno sede.
I produttori dei rifiuti, a cui fa capo la responsabilità della loro corretta gestione, sono le aziende ospitate e non il proprietario dell'immobile dove le stesse hanno sede.
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 50
Re: Intermediazione nei Gruppi aziendali ?
Innanzi tutto grazie per la risposta,
Forse mi sono espressa male, provo a chiarire di seguito.
Le società del Gruppo in questione non hanno la proprietà degli immobili nei quali risiedono. Può capitare che la Società "A" del Gruppo occupi in regime di locazione un immobile "I" e che a sua volta ospiti, ovvero sub affitti, alla Società "B" sempre dello stesso Gruppo una parte o tutti i locali dell'immobile "I".
Sarebbe intenzione del Gruppo stipulare un contratto Intercompany che prevede che la Società "A", titolare del contratto di locazione con la proprietà, curi tutti gli aspetti relativi alla gestione dell'immobile "I", compresa l'esitazione dei rifiuti prodotti all'interno dell'immobile stesso.
Considera che può capitare il caso in cui devono svuotare magazzini dove hanno conservato indistintamente materiale di A e di B e si trovano a dover smaltire RAEE che non sono in grado di ricondurre al libro cespiti dell'una o dell'altra società.
Io pensavo che in funzione di come verrà formalizzato il contratto Intercompany la Società A che si incaricherà anche dell’esitazione dei rifiuti della Società B potrebbe configurarsi come:
- “Detentore” (ovvero il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso – ex art 183 D. Lgs 152/06 e s.m.i., vedi anche definizione di “possesso” di cui al’art. 1140 e seguenti del Cod. Civ.) dei rifiuti della Società B. In tal caso ricadranno su "A" le responsabilità del produttore/detentore di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- "Intermediario" (ovvero qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti – ex art 183 D. Lgs 152/06 e s.m.i.). In tal caso, qualora la Società A in questione non detenga il rifiuto (ad esempio perché nonostante sia intestataria del contratto di affitto dell'immobile I ne cede tutti i locali in subaffitto alla Società B), dovrà provvedere all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali categoria 8.
Che ne dici?
Forse mi sono espressa male, provo a chiarire di seguito.
Le società del Gruppo in questione non hanno la proprietà degli immobili nei quali risiedono. Può capitare che la Società "A" del Gruppo occupi in regime di locazione un immobile "I" e che a sua volta ospiti, ovvero sub affitti, alla Società "B" sempre dello stesso Gruppo una parte o tutti i locali dell'immobile "I".
Sarebbe intenzione del Gruppo stipulare un contratto Intercompany che prevede che la Società "A", titolare del contratto di locazione con la proprietà, curi tutti gli aspetti relativi alla gestione dell'immobile "I", compresa l'esitazione dei rifiuti prodotti all'interno dell'immobile stesso.
Considera che può capitare il caso in cui devono svuotare magazzini dove hanno conservato indistintamente materiale di A e di B e si trovano a dover smaltire RAEE che non sono in grado di ricondurre al libro cespiti dell'una o dell'altra società.
Io pensavo che in funzione di come verrà formalizzato il contratto Intercompany la Società A che si incaricherà anche dell’esitazione dei rifiuti della Società B potrebbe configurarsi come:
- “Detentore” (ovvero il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso – ex art 183 D. Lgs 152/06 e s.m.i., vedi anche definizione di “possesso” di cui al’art. 1140 e seguenti del Cod. Civ.) dei rifiuti della Società B. In tal caso ricadranno su "A" le responsabilità del produttore/detentore di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- "Intermediario" (ovvero qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti – ex art 183 D. Lgs 152/06 e s.m.i.). In tal caso, qualora la Società A in questione non detenga il rifiuto (ad esempio perché nonostante sia intestataria del contratto di affitto dell'immobile I ne cede tutti i locali in subaffitto alla Società B), dovrà provvedere all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali categoria 8.
Che ne dici?
ERICA MONTICELLI- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 19.05.14
Re: Intermediazione nei Gruppi aziendali ?
Scusatemi se m'intrometto, ma non posso che quotare admin.
Cara Erica, la puoi girare come vuoi ma chi produce il rifiuto ha anche l'onere di gestirlo.
Credimi, c'entrano gran poco i contratti di locazione e, senza dubbio, non ci devono essere magazzini dove i rifiuti prodotti da Pinco si mescolano (orrida parola anche dal punto di vista normativo) con quelli prodotti da Palla.
Un consiglio spassionato: consultatevi con un professionista. Da quanto scrivi ne avete davvero bisogno.
Cara Erica, la puoi girare come vuoi ma chi produce il rifiuto ha anche l'onere di gestirlo.
Credimi, c'entrano gran poco i contratti di locazione e, senza dubbio, non ci devono essere magazzini dove i rifiuti prodotti da Pinco si mescolano (orrida parola anche dal punto di vista normativo) con quelli prodotti da Palla.
Un consiglio spassionato: consultatevi con un professionista. Da quanto scrivi ne avete davvero bisogno.

Supremoanziano- Utente Attivo
- Messaggi : 1495
Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Intermediazione nei Gruppi aziendali ?
Straquoto Admin e Supremo
Potete fare tutti i contratti che volete, ma, a maggior ragione se fate un contratto di servizio intercompany, e ci scrivete che Pinco Pallino dovrà occuparsi della gestione dei rifiuti prodotti da tutti gli altri è pacifico e palese che pinco Pallino è intermediario, con obbligo di iscrizione all'Albo.
E' persino un caso facilissimo
Chi è il proprietario o l'affittuario o in qualunque altro accidenti di rapporto sia coi muri, non rileva minimamente nella gestione dei rifiuti.
Potete fare tutti i contratti che volete, ma, a maggior ragione se fate un contratto di servizio intercompany, e ci scrivete che Pinco Pallino dovrà occuparsi della gestione dei rifiuti prodotti da tutti gli altri è pacifico e palese che pinco Pallino è intermediario, con obbligo di iscrizione all'Albo.
E' persino un caso facilissimo
Chi è il proprietario o l'affittuario o in qualunque altro accidenti di rapporto sia coi muri, non rileva minimamente nella gestione dei rifiuti.
_________________
Un

Ma, a volte

isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 65
Località : roma
Re: Intermediazione nei Gruppi aziendali ?
Si, in effetti mi sembra la posizione maggiormente cautelativa per l'azienda.
Grazie a tutti per il contributo
Grazie a tutti per il contributo
ERICA MONTICELLI- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 19.05.14

» batterie dei gruppi di continuità
» Codice cer gruppi di continuità
» Rifiuti aziendali
» Smaltimento beni aziendali
» Mense aziendali, scolastiche etc
» Codice cer gruppi di continuità
» Rifiuti aziendali
» Smaltimento beni aziendali
» Mense aziendali, scolastiche etc
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Intermediazione e commercio
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.