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Sanzioni per sottoprodotti
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Sanzioni per sottoprodotti
Quale sanzione si applica ad un impianto di recupero rifiuti in procedura semplificata che decide arbitrariamente di gestire i rifiuti di una tipologia comunicata come sottoprodotti (senza soddisfare tutti i requisiti richiesti per la definizione), anzichè come rifiuti?
paperinik- Nuovo Utente
- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 14.01.14
Re: Sanzioni per sottoprodotti
Buonasera e piacere di conoscerla,così come esposte le cose, più che di sanzione parlerei di reato.
Traffico illecito di rifiuti.
Traffico illecito di rifiuti.
gianfranco bardella- Utente Attivo
- Messaggi : 270
Data d'iscrizione : 27.04.10
Età : 72
Località : provincia milano
Re: Sanzioni per sottoprodotti
paperinik ha scritto:Quale sanzione si applica ad un impianto di recupero rifiuti in procedura semplificata che decide arbitrariamente di gestire i rifiuti di una tipologia comunicata come sottoprodotti (senza soddisfare tutti i requisiti richiesti per la definizione), anzichè come rifiuti?
cosa vuoldire la frase in grassetto?
sinceramente non si capisce
e comunque in un impianto di recupero di rifiuti (a prescindere dall'autorizzazione che ha) si gestiscono rifiuti, non sottoprodotti.
Peraltro da un'operazione di recupero/trattamento di rifiuti non possono mai originare sottoprodotti.
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 65
Località : roma
Re: Sanzioni per sottoprodotti
quoto i precedenti interventi anche se a me sembra una condotta illecita rientrante nelle previsioni del
ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
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anche perchè, come già detto da Isa, "da un'operazione di recupero/trattamento di rifiuti non possono mai originare sottoprodotti" e nelle Procedure Semplificate le Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi prevedono (alle voci *.*.4) esclusivamente le Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti non certo di eventuali sottoprodotti
ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
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anche perchè, come già detto da Isa, "da un'operazione di recupero/trattamento di rifiuti non possono mai originare sottoprodotti" e nelle Procedure Semplificate le Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi prevedono (alle voci *.*.4) esclusivamente le Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti non certo di eventuali sottoprodotti
PiazzaPulita- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
Data d'iscrizione : 30.11.10

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