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Piano di emergenza interno degli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Dic 04, 2018 11:22 am

Promemoria primo messaggio :

Avete già letto il Decreto Sicurezza tanto voluto da Salvini ?
Ed avete fatto caso che in sede di conversione è comparso l'art. 26-bis tanto voluto (forse) dal Ministro Costa se non altro per farci dimenticare l'imbarazzante circolare del 15.03.18 ?
art. 26-bis ha scritto:
1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni  pale  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

ecc ecc

E qui arriva la domanda:  secondo voi ce lo sorbiamo TUTTI noi gestori d'impianto o solo quelli a rischio di incidente rilevante ?? [vedi comma 1, lettera b)  e comma 2]  Embarassed

E' ovvio che la domanda è solo una pia speranza No No
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Messaggio  matteorossi Lun Gen 28, 2019 2:56 pm

Utile lettura (o, almeno, io l'ho trovata tale)

http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/179-dottrina179/14146-rifiuti-incendi-di-rifiuti-spunti-per-una-indagine-di-polizia-giudiziaria.html
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Messaggio  Tonerink Mer Feb 06, 2019 12:51 pm

Buongiorno, qualcuno ha novità al riguardo? Ma questo piano deve essere firmato da un tecnico abilitato (in qualcosa Question ) o è solo un documento interno che può redigere chiunque e firmare il legale rappresentante?
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Messaggio  isamonfroni Gio Feb 07, 2019 12:03 pm

matteorossi ha scritto:Utile lettura (o, almeno, io l'ho trovata tale)

http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/179-dottrina179/14146-rifiuti-incendi-di-rifiuti-spunti-per-una-indagine-di-polizia-giudiziaria.html

Non sono riuscita ad arrivare in fondo disappunto disappunto

Tanto si sa che la posizione del "nostro" è solo ed esclusivamente forcaiola, come d'altro canto lo è quella di molti esponenti dell'attuale governo cominciando dai ministri dell'ambiente e della giustizia.

Finchè nessuno vorrà anche soltanto provare ad affrontare la gestione dei rifiuti in modo integrato ed ingegneristico, continueremo a sentire certe "boiate" spacciate per "voce divina".

Per fortuna fra 5/6 anni dovrei riuscire ad andare in pensione, spero di resistere fino ad allora.

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Messaggio  Maria Mura Gio Feb 14, 2019 7:55 pm

Pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/disposizioni_art26bis.pdf

Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Feb 14, 2019 8:49 pm

Maria Mura ha scritto:Pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/disposizioni_art26bis.pdf

Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti
Brava! grazie, un vero segugio !
Come al solito il MATTM è tempestivo ... ma in passato andò anche peggio Evil or Very Mad Evil or Very Mad
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Messaggio  PiazzaPulita Ven Feb 15, 2019 12:43 pm

buongiorno, leggo e rileggo l'art 26-bis e tutto il Decreto "semplificazioni" ma non trovo le sanzioni per il mancato invio e/o l'invio in ritardo...

mi aiutate a capire

grazie in anticipo per l'aiuto
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Feb 15, 2019 2:19 pm

PiazzaPulita ha scritto:buongiorno, leggo e rileggo l'art 26-bis e tutto il Decreto "semplificazioni" ma non trovo le sanzioni per il mancato invio e/o l'invio in ritardo...

mi aiutate a capire

grazie in anticipo per l'aiuto
a parlare di sanzioni sei già troppo avanti  Razz
Se guardi bene nonostante la circolare dell'altro ieri dica di spedire il piano di emergenza al prefetto entro 90 giorni nell' articolo 26-bis questo non c'è scritto bensì si dice di produrre (internamente aggiungerei io)  il piano di emergenza e poi di spedirlo al prefetto (quando vuoi tu aggiungerei io)  senza indicare un termine temporale mandatory.
Come al solito: ubi lex voluit ... ecc. Andare oltre il dettato normativo è un vizietto tutto italiano
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Messaggio  PiazzaPulita Ven Feb 15, 2019 5:06 pm

e quindi "nulla poena sine lege"
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Feb 15, 2019 5:24 pm

PiazzaPulita ha scritto:e quindi "nulla poena sine lege"
rosolio! Anche se questo non vuol dire che entro il 4 marzo da bravi sudditi non spediremo quanto possibile, ma almeno con la convinzione tutta da dimostrare di aver schivato la spada di Damocle  dell'italica proterva rapace minaccia sanzionatoria degli onesti.
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Messaggio  Introzzi Ven Feb 22, 2019 6:27 am

Secondo alcuni zelanti funzionari la non predisposizione del PEI e il mancato invio del PEE causano inosservanza delle prescrizioni, in quanto di fatto lo sono per legge, e quindi sospensione autorizzazione e avvio procedimento sanzionatorio.
Ovviamente suppongo che la cosa si manifesti se non lo hai fatto al momento del controllo.
Ma mai sottovalutare l'italica solerzia quando si tratta di affossare un sistema come quello della gestione rifiuti Rolling Eyes
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Feb 22, 2019 8:04 am

Introzzi ha scritto:Secondo alcuni zelanti funzionari la non predisposizione del PEI e il mancato invio del PEE causano inosservanza delle prescrizioni, in quanto di fatto lo sono per legge, e quindi sospensione autorizzazione e avvio procedimento sanzionatorio.
Rolling Eyes
Prescrizioni?  Mai visto sull'AIA o aut. ordinaria una prescrizione che recitasse : "Bisogna rispettare TUTTE le norme vigenti!" ... è implicito, no ? MA che poi, -automaticamente- essere in ritardo con la revisione di un estintore oppure la mancanza di acqua calda nelle docce degli addetti oppure errori nella documentazione ambientale (MUD, FIR, registri) comportino sospensione della autorizzazione la vedo improbabile

PS:  il PEE lo redige il prefetto; noi inviamo solo gli elementi ritenuti utili per la redazione (me bala n'ocio)
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Messaggio  Introzzi Ven Feb 22, 2019 8:20 am

eh ma io concordo
la faccina Rolling Eyes pensavo fosse eloquente

ma quante volte capita di trovare il funzionario di turno che dice "io nel dubbio sanziono, tu poi fai ricorso e vediamo chi ha ragione"?

Tra le altre cose un aspetto che è passato un po' sottotraccia è che una circolare dice alle prefetture che possono essere inadempienti ad una legge dello Stato sulla base di non meglio precisati criteri discrezionali

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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Feb 22, 2019 8:46 am

Introzzi ha scritto: .... è passato un po' sottotraccia è che una circolare dice alle prefetture che possono essere inadempienti ad una legge dello Stato sulla base di non meglio precisati criteri discrezionali

Rolling Eyes
oppps ! così sottotraccia che non l'ho trovato What a Face   mi puoi indicare cortesemente il passaggio "sulla discrezionalità" e la circolare ? Embarassed
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Messaggio  homer Ven Feb 22, 2019 10:19 am

.... non è il mio campo, ma credo che le sanzioni ci siano già, ma altrove: nel dlgs 81/2008 ad esempio. La leggina sui piani d'emergenza tanto voluta dal ministro, oltre a fare molta confusione, ammucchia adempimenti già stabiliti da altre norme,
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Feb 22, 2019 10:40 am

homer ha scritto:.... non è il mio campo, ma credo che le sanzioni ci siano già, ma altrove: nel dlgs 81/2008 ad esempio. ....
oppppsss ! allora fuga in avanti: siamo tutti d'accordo che il comma 4 del famigerato art. 26-bis NON STABILISCE un termine PERENTORIO per la trasmissione delle "informazioni utili" al Prefetto ? Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Italian thinking ! ma è solo autodifesa, ok ?
art. 26-bis ha scritto:
....

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

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Messaggio  matteorossi Ven Feb 22, 2019 11:04 am

Troppe p**e mentali. I contenuti minimi da riportare nel PEI non sono indicati da nessuna parte (la circolare MATTM parla solo dei contenuti minimi delle info da spedire al Prefetto). Non vedo su che base qualcuno possa avanzare contestazioni di sorta.

P.S. Sai le risate se la settimana prossima dovesse uscire una circolare con i contenuti minimi del PEI?

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Messaggio  Matteo Leoni Lun Feb 25, 2019 4:29 pm

Qui nella mia zona (Forlì-Cesena) l'ARPAE ha inviato alle Aziende una mail nella quale si ricorda che devono predisporre il PEI ed inviare le informazioni al Prefetto entro il 4 marzo p.v.

La circolare MATTM in effetti recita "si ritiene di dover fornire, con la presente, le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI.", nonostante nell'Art. 26-bis il termine di novanta gg. sia indicato solo nel comma 3 e non nel comma 4.
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Messaggio  matteorossi Lun Feb 25, 2019 6:03 pm

Matteo Leoni ha scritto:Qui nella mia zona (Forlì-Cesena) l'ARPAE ha inviato alle Aziende una mail nella quale si ricorda che devono predisporre il PEI ed inviare le informazioni al Prefetto entro il 4 marzo p.v.

La circolare MATTM in effetti recita "si ritiene di dover fornire, con la presente, le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI.", nonostante nell'Art. 26-bis il termine di novanta gg. sia indicato solo nel comma 3 e non nel comma 4.

Nonostante, come tu sottolinei, il MATTM abbia predisposto la Circolare per "fornire, con la presente, le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI.", sarò alla quarta lettura di quelle due pagine e mezzo, ma non riesco a trovare nulla sui contenuti minimi del PEI se non un rimando tautologico all'art. 26-bis.

A meno che non consideriamo le informazioni da spedire al Prefetto per il PEE come requisiti minimi anche per il PEI.

Il che si traduce (e infatti farò così), nel predisporre un PEI sulla falsa riga del piano emergenza 81/2008 integrato con qualche info ulteriore su attività condotte e contesto territoriale di riferimento e a spedire quello direttamente al Prefetto.

E' una bella rottura ed un mucchio di carta inutile, ma sono sicurissimo che dal 5 Marzo non vedremo più nemmeno un incendio in giro. bla bla
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Feb 28, 2019 7:42 pm

matteorossi ha scritto:...
E' una bella rottura ed un mucchio di carta inutile, ma sono sicurissimo che dal 5 Marzo non vedremo più nemmeno un incendio in giro. bla bla
Eh si, oggi al Tg1 delle 13:30 hanno detto che i residui bruciati dei rifiuti nei capannoni lombardi sono finiti sotto le strade del Veneto.
A pensar male si fa peccato, ma a volte ...
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Messaggio  isamonfroni Ven Mar 01, 2019 10:45 am

matteorossi ha scritto:

Il che si traduce (e infatti farò così), nel predisporre un PEI sulla falsa riga del piano emergenza 81/2008 integrato con qualche info ulteriore su attività condotte e contesto territoriale di riferimento e a spedire quello direttamente al Prefetto.

E' esattamente quello che ho fatto io con gli impianti che seguo, perdendo un po' di tempo con la descrizione del contesto di insediamento [foto aeree e distanze dai recettori più vicini], integrando con tutta la lista dei provvedimenti autorizzativi posseduti.

Però io sono abbastanza fortunata perchè gli impianti che seguo sono prevalentemente in mezzo al deserto, sono tutti in AIA, trattano roba che non brucia e in un paio di casi sono circondati da corsi d'acqua...

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Messaggio  Aurora Brancia Ven Mar 01, 2019 12:46 pm

spero di non sembrare eccessivamente "fuori tema", ma soffro se non dico quello che penso nel merito non di questa norma (ebbi educazione mirata a far di me una verasignora, non potrei) ma della presunta modalità di gestione "preventiva" che l'art. 26-bis impone.

Stiamo parlando di un Piano di Emergenza Interno ad un impianto comunque industriale. Ed è il d.lgs. 81/08 ad aver previsto che ogni attività lavorativa ne abbia uno, in continuità giuridica dal d.lgs. 626/94.
Atteso che DUNQUE ogni attività ha/deve/dovrebbe avere il proprio, ritengo che anche nel caso degli impianti di trattamento rifiuti questi "incidenti" siano incorrettamente prevenuti perchè incorrettamente previsti. Dovrebbe essere abbastanza palese che un incendio è un fenomeno chimico, essendo evidenza di una combustione, e diciamo che la corretta valutazione del c.d. rischio chimico continua ad essere una sorta di araba fenice, come in tutte le attività lavorative ma non soltanto.
Per quanto riguarda poi lo specifico ambito della prevenzione e lotta antincendio, partiamo con il dire che non tutti i "consulenti" sono ben consci che anche se non compare la parola "rifiuti", nei siti appunto di stoccaggio e trattamento di rifiuti si detengono quantità di carta, plastica, alle volte anche "biomasse" come canne, legna, fascine etc. che erano ricomprese tra la attività soggette alla disciplina del DM 16 febbraio 1982 novellata con il DPR 151/2011.
Quindi, che siano in AIA come quelle di Isa o anche solo in AUA, comunque oltre certe dimensioni di capacità ricadono in qualcuno dei casi in cui il "deposito" di ste robe supera ampiamente quello per cui è obbligatoria la verifica da parte dei VVFF sulla conformità dei progetti per la prevenzioni incendi presentati.
Quindi, non è che certe situazioni siano "ignorate" dalla P.A.: a meno che alla P.A. medesima non sfugga che magari nello Studio di Impatto Ambientale il redattore non abbia casualmente dimenticato di indicare le modalità di gestione previste in caso di incidente e/o calamità, alle quali l'all. VII alla vocilla 5.d) fa esplicito richiamo.

Direi che sarebbe da tempo venuta l'ora di finirla nel "colpevolizzare" l'imprenditore a prescindere, e sempre a posteriori. E ricordo che se una informazione relativa a qualcosa o qualcuno è già in possesso della P.A. la P.A. stessa se la cercasse al proprio interno, e lasciasse faticare in pace l'imprenditore.
Il "PEI" di un impianto di trattamento rifiuti deve essere per forzissima già in possesso della Regione o della Provincia che hanno rilasciato il provvedimento autorizzatorio, della ASL-ATS-accidentialoro che ce l'ha sul territorio, e al locale Comando dei VVFF che ha seguito la parte di propria competenza.


Ecco, l'ho detto: finalmente.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  JohnGalt Ven Mar 01, 2019 4:34 pm

Aurora Brancia ha scritto:E ricordo che se una informazione relativa a qualcosa o qualcuno è già in possesso della P.A. la P.A. stessa se la cercasse al proprio interno, e lasciasse faticare in pace l'imprenditore.
Il "PEI" di un impianto di trattamento rifiuti deve essere per forzissima già in possesso della Regione o della Provincia che hanno rilasciato il provvedimento autorizzatorio, della ASL-ATS-accidentialoro che ce l'ha sul territorio, e al locale Comando dei VVFF che ha seguito la parte di propria competenza.

92 minuti di applausi! cheers clapclap
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Messaggio  isamonfroni Mer Mar 06, 2019 5:36 pm

Aurora Brancia ha scritto:


Ecco, l'ho detto: finalmente.

Tu l'hai detto e, dopo gli applausi, concordo con te.

Tieni presente che la maggior parte degli "impianti" che recentemente hanno sofferto di combustione spontanea erano in gran parte rappresentati da R13 di rifiuti non pericolosi, non soggetti alla VIA.

Dal punto di vista delle attività soggette al CPI, considera che spesso queste operazioni si svolgono in capannoncini da 6/700 mq [quindi al di sotto delle dimensioni che rendono un magazzino CPIzzabile].
Ovviamente, tu, io e qualche altro collega ci poniamo il problema che se metti qualche tonnellata di carta o plastica in un magazzino piccolo potresti anche raggiungere un carico d'incendio tale da rendere obbligatorio il CPI, però, in tanti, troppi casi quando lo dici ti guardano così: What a Face .

D'altronde eri presente quando l'ineffabile ministro ha sostenuto che certe previsioni di legge PRIMA DI LUI NON ESISTEVANO

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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Mar 06, 2019 6:40 pm

isamonfroni ha scritto:D'altronde eri presente quando l'ineffabile ministro ha sostenuto che certe previsioni di legge PRIMA DI LUI NON ESISTEVANO
Naaaaaaaaa, troppo ghiotta!  Puoi segnalare link, oppure luogo, occasione, ora e magari canale televisivo dove recuperare questa chicchissima ?

isamonfroni ha scritto:Dal punto di vista delle attività soggette al CPI, considera che spesso queste operazioni si svolgono in capannoncini da 6/700 mq [quindi al di sotto delle dimensioni che rendono un magazzino CPIzzabile] ....
Mumént! non sono grande esperto di antincendio ma l'All. I del DPR 151/2011 per le attività 34 (deposito carta) e 44 (depositi materie plastiche) ti piazza tra 5 tons e 50 tons in Cat. B e sopra 50 tons in Cat. A (CPI, con tutte le scarpe!) ... e una balla di macero bello pressato pesa di brutto, eh ? quindi i "capannoncini" da 600 mq riempiti  con 3, 4 strati di balle  ... hai voglia del CPI  pale

Se mi sbaglio mi corigeréte!
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Messaggio  Aurora Brancia Lun Mar 11, 2019 12:24 am

vaghestelledellorsa ha scritto:...

Se mi sbaglio mi corigeréte!

non hai sbagliato, e dunque non ti corigerò

ciò nonostante, ti assicuro che anche a me capita abbastanza spesso di essere guardata con la massima meraviglia quando faccio notare che un'autorizzazione in R13 e persino in procedura semplificata magari qualche possibile ricaduta sull'obbligo di CPI può averla. Di certo l'impianto antincendio deve averlo e deve anche essere progettato per il massimo carico d'incendio possibile: complessivamente.
E non è che ai VVFF puoi presentare 3-4-5-8 progetti diversi sporzionati per uno stesso impianto.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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