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Conferimento di rifiuti da residuo del carico (art. 10 comma 4 D.lgs 182/2003)

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Conferimento di rifiuti da residuo del carico (art. 10 comma 4 D.lgs 182/2003)  Empty Conferimento di rifiuti da residuo del carico (art. 10 comma 4 D.lgs 182/2003)

Messaggio  rao_gpp Gio Set 19, 2013 1:34 pm

Agli amici del Forum:

uscendo dal porto e quindi dagli spazi doganali, nel trasportare rifiuti provenienti da residuo del carico (provenienza extra ce), oltre al formulario di identificazione rifiuti, secondo Voi, cos'altro bisogna produrre dal punto di vista documentale e/o autorizzativo?

(ipotizziamo che la paternità del rifiuto l'assume il concessionario dell'area sulla quale i rifiuti si producono in relazione all'attività di carico, scarico, movimentazione e stoccaggio).

Grazie.
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Messaggio  isamonfroni Gio Set 19, 2013 3:03 pm

Considerando che i residui del carico, sono definiti nel decreto legislativo 182/2003, all'art. 2, comma1, lettera d) nel seguente modo


d) residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;

E' piuttosto evidente che il produttore del rifiuto è la nave, e non puoi certo attribuirne la paternità al concessionario delle aree portuali

Nel decreto in oggetto è, peraltro specificata abbastanza bene la procedura da seguire e la documentazione da presentare.

In ogni caso, in ambito portuale operano solitamente imprese autorizzate alla raccolta ed allo stoccaggio, dei rifiuti delle navi, stoccaggio che in genere avviene all'interno delle aree portuali (è obbligatorio che ci siano) per uscire dallo stoccaggio e andare verso impianti di smaltimento esterni serve il formulario ed eventualmente il sistri.

Il comma che tu hai citato è relativo alle dichiarazioni doganali per l'applicazione di eventuali dazi o altre accise, non applicabili ai rifiuti.
Solo nel caso di impianti che trattino residui oleosi (acque di sentina contenenti idrocarburi) è obbligatoria la licenza UTIF (per l'impianto) e le operazioni di carico e scarico all'impianto avvengono sotto controllo dell'UTIF stesso.
Rispetto alla normativa sui rifiuti la raccolta di rifiuti prodotti dalle navi NON è una transfrontaliera in quanto tali rifiuti si considerano (e sono) prodotti nel porto dove avviene la discarica.

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Conferimento di rifiuti da residuo del carico (art. 10 comma 4 D.lgs 182/2003)  Empty Re: Conferimento di rifiuti da residuo del carico (art. 10 comma 4 D.lgs 182/2003)

Messaggio  rao_gpp Gio Set 19, 2013 3:26 pm

grazie... risposta articolata e soddisfacente.
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