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Art. 266 Dlgs 152/06 parte IV: ritiro rifiuti da ambulanti
3 partecipanti
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Art. 266 Dlgs 152/06 parte IV: ritiro rifiuti da ambulanti
Buonasera, desideravo porre un quesito al quale nn ho trovato soluzione certa....
Un impianto R13 autorizzato in semplificato alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi (rottami ferrosi) come fa a giustificare l'entrata dei rifiuti portati in impianto senza formulario da chi è impossesso di licenza comunale per il commercio ambulante ?
E' impossibile registrarli nel registro dell'impianto dato che non c'è formulario....eppure l'art. 266 del 152/06 al punto 5 prevede:
. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di
rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante,
limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
grazie a tutti
Un impianto R13 autorizzato in semplificato alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi (rottami ferrosi) come fa a giustificare l'entrata dei rifiuti portati in impianto senza formulario da chi è impossesso di licenza comunale per il commercio ambulante ?
E' impossibile registrarli nel registro dell'impianto dato che non c'è formulario....eppure l'art. 266 del 152/06 al punto 5 prevede:
. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di
rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante,
limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
grazie a tutti
hitch- Nuovo Utente
- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 24.04.13
Re: Art. 266 Dlgs 152/06 parte IV: ritiro rifiuti da ambulanti
dipende: chiedi delucidazioni scritte alla provincia e nucleo ambientale della finanza e carabinieri.
qui da me funziona così: se quel ferro lo tieni fuori da circuito rifiuti lo stocchi separatamente e lo rivendi con fattura come merce, se lo scarichi con fir prima fai una presa in carico della merce, ti dichiari produttore perché tu lo classifichi rifiuto e poi lo scarichi insieme al resto. Questo perché a mio avviso ne fanno più una questione fiscale che ambientale.
Ripeto: qui da me funziona così e non sono tanto certo che sia regolare ma gli organi di controllo questo vogliono, da te devi richiedere info in zona!
qui da me funziona così: se quel ferro lo tieni fuori da circuito rifiuti lo stocchi separatamente e lo rivendi con fattura come merce, se lo scarichi con fir prima fai una presa in carico della merce, ti dichiari produttore perché tu lo classifichi rifiuto e poi lo scarichi insieme al resto. Questo perché a mio avviso ne fanno più una questione fiscale che ambientale.
Ripeto: qui da me funziona così e non sono tanto certo che sia regolare ma gli organi di controllo questo vogliono, da te devi richiedere info in zona!
armando77- Utente Attivo
- Messaggi : 413
Data d'iscrizione : 16.02.10
Re: Art. 266 Dlgs 152/06 parte IV: ritiro rifiuti da ambulanti
La feccenda è controversa e consiglierei di lasciar perdere gli ambulanti che è vero che non devono avere autorizzazioni e dotarsi di moduli e modulini vari.
Se proprio non puoi farne a meno, seguirei la strada indicata da Armando, ma con molta cautela e con la consapevolezza che potresti andare in contro a problemi con gli enti di controllo.
Se proprio non puoi farne a meno, seguirei la strada indicata da Armando, ma con molta cautela e con la consapevolezza che potresti andare in contro a problemi con gli enti di controllo.
Supremoanziano- Utente Attivo
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