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Registro di carico e scarico per i centri di raccolta ex DM 8 aprile 2008

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Gabriele Stefani
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Registro di carico e scarico per i centri di raccolta ex DM 8 aprile 2008 - Pagina 2 Empty Registro di carico e scarico per i centri di raccolta ex DM 8 aprile 2008

Messaggio  Admin Ven Gen 18, 2013 11:18 am

Promemoria primo messaggio :

Apro questa discussione con l'intento di fare il punto sullo stato dell'arte, con il contributo della community.
Riporto, di seguito, una serie di mie personali considerazioni suscettibili, naturalmente, di osservazioni ed approfondimenti. Potrebbero costituire un punto di partenza.
Il thread attiene esclusivamente alle strutture approvate ex DM 8 aprile 2008, per le stazioni ecologiche approvate ex art. 208 TUA ritengo pacifico che vada tenuto registro di recupero/smaltimento come per qualsiasi impianto.

1) L'attività di gestione dei centri di raccolta si configura come attività di raccolta rifiuti (per la quale, infatti, è richiesta l'iscrizione in cat. 1 dell'Albo gestori). Rif. art. 1 DM 8 aprile 2008
2) Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti è tenuto al registro di carico e scarico. Rif. artt. 189-190 TUA
3) Le modifiche apportate dal D.Lgs 205/2010 non sono ancora entrate in vigore, stante le reiterate proroghe all'operatività del Sistri. Pertanto la disposizione che prevede la tenuta del registro per i soli rifiuti pericolosi non è ancora produttiva di effetti.
4) La disposizione di cui sopra, da intendersi come una semplificazione rispetto al regime ordinario, conferma, in via indiretta, l'obbligo del registro per i centri di raccolta.
5) Attualmente il registro va tenuto sia per i rifiuti pericolosi che per i rifiuti non pericolosi.
6) Il registro è un registro di raccolta (casella da barrare sul frontespizio). Non è corretto tenere il registro alla stregua di un registro di impianto.

Tutto ciò premesso, la tenuto in concreto di detto registro incontra innegabili difficoltà di tipo operativo.
In questa discussione vorrei fare il punto sulle modalità di tenuta attualmente in uso, nella speranza di definire una best practice condivisa.

A voi!

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Messaggio  Andrea_Xn Gio Gen 05, 2017 12:37 pm

Hai ragione forse sto cercando di forzare troppo.
Vorrei tenere il punto della "raccolta" rimanendo il più possibile distante dalla modalità "impianto, giacenze etc" tanto più che, essendo il CCR aperto solo a conferimenti di privati non sono tenuto alla contabilizzazione dei rifiuti in ingresso con i modulini previsti dal DM CCR.

In pratica quindi la mia registrazione di "carico" con peso presunto sarebbe sempre in prossimità dell'avvio a conferimento (contenitore pieno).

Vero è che dimostrare il rispetto  della permanenza dei rifiuti nel CCR prevista dal DM  è difficile senza prenderli in carico, ma annotarli con quali tempistiche?

Ci penso ancora un po, grazie per l'utilissimo confronto
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Messaggio  Admin Gio Gen 05, 2017 4:35 pm

Vero è che dimostrare il rispetto della permanenza dei rifiuti nel CCR prevista dal DM è difficile senza prenderli in carico, ma annotarli con quali tempistiche?
Entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico. Ipotizzando che i conferimenti siano continui, ogni dieci giorni lavorativi fai una presa in carico stimata dei rifiuti in ingresso. Ripeto: come fa qualsiasi produttore di rifiuti sprovvisto di pesa.
In questo caso, aderendo alla forzatura adottata dal legislatore sul concetto di "raccolta", si tratta di un'attività di raccolta differita nel tempo in cui non è possibile la "doppia annotazione" di cui al punto 2, lett. m) della circ. 4 agosto 1998, gab/dec/812/98, poichè le operazioni non si cocncludono nell'arco della medesima giornata.
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Messaggio  Andrea_Xn Mer Gen 11, 2017 6:45 pm

non voglio sembrare capriccioso, ma i rifiuti che mi prenderei in carico, con la cadenza che correttamente hai indicato gestendo le annotazioni come un produttore allora sarebbero secondo te solo i pericolosi?
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Messaggio  Admin Gio Gen 12, 2017 4:18 pm

Pericolosi e non pericolosi.
Si applica ancora la versione vecchia dell'art. 19.
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Messaggio  Andrea_Xn Sab Gen 14, 2017 2:38 pm

Ok, ma non mi riferivo alla limitazione derivante dall’art. 190 modificato, quanto alle prerogative di tenuta di un registro c/s da parte di un produttore (obbligo di tenuta registro per produttori RP o RNP di cui alle lettere dell’art 184 lettere c) d) g))
Provo a riassumere il tutto ed a sbilanciarmi sugli obblighi SISTRI per un CCR (aperto ai soli conferimenti di privati):

1) Registro c/S : Si, effettuandosi operazione di raccolta
2) registrazione movimenti rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi : Si
3) Come effettuare le registrazioni : trattandosi di raccolta ma continuativa nel tempo mi comporterò come un produttore nelle tempistiche e modalità di annotazione, per dare evidenza dei rifiuti in giacenza, ma come un trasportatore rispetto al fatto che dovrò registrare sia rifiuti pericolosi che non pericolosi.
Nei carichi e negli scarichi avrò indicazione pesi presunti, pesi riscontrati nelle annotazioni allo scarico.
4) intestazione del registro: Detentore, l'impresa che è soggetto gestore del CCR
5) MUD per il CCR: no, i quantitativi che transitano per il CCR rientrano nel MUD del Comune di riferimento (che deve essere presentato dal comune stesso)
6) Iscrizione SISTRI per il CCR come UL : NO, allo stato attuale mi pare che l’obbligo di aderire al SISTRI per i soggetti della gestione dei rifiuti pericolosi urbani non sia individuato in maniera certa (esclusa campania).

come diceva Admin, prevedo innegabili difficoltà operative
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