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Circolare Regione Lombardia: Rottami metallici: applicazione Regolamento UE 333/2011 “End of Waste”.
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Circolare Regione Lombardia: Rottami metallici: applicazione Regolamento UE 333/2011 “End of Waste”.
Fonte: www.regione.lombardia.it
A seguito dell’emanazione del Regolamento UE 333/2011 - cosiddetto “End of Waste” (E.o.W.) - recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/UE …” (in G.U.U.E. L 94/2 del 08/04/11), sono pervenute a questa Amministrazione, sia da parte delle Province lombarde che degli operatori del settore, richieste di chiarimenti in ordine ai conseguenti adempimenti da parte degli impianti che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti di ferro, acciaio ed alluminio.
Le principali novità introdotte dal Regolamento riguardano:
l’applicazione di un sistema di gestione della qualità;
l’utilizzo sistematico di dichiarazioni di conformità per i prodotti generati dal recupero di rifiuti;
l’introduzione di caratteristiche di qualità dei prodotti ottenuti dall'operazione di recupero, in alcuni casi più restrittive, in altri meno restrittive di quelle previste dal d.m. 5 febbraio 1998;
l’individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili;
i processi e le tecniche di trattamento;
l’adempimento di puntuali obblighi di monitoraggio delle diverse fasi del processo
In tal senso, restando impregiudicata la sfera di attribuzioni delle Province che assumono gli atti di competenza sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, si forniscono in via collaborativa le seguenti indicazioni:
1. per quanto attiene alle procedure E.o.W. dei rottami metallici in acciaio, ferro, alluminio e leghe di alluminio, si ricorda che le disposizioni del Regolamento sono operative dal 9 ottobre 2011;
2. tali disposizioni si applicano ai soli impianti che effettuano operazioni di recupero rifiuti costituiti da rottami metallici in acciaio, ferro, alluminio e leghe di alluminio e non ai produttori primari di tali rifiuti;
3. per poter generare prodotti (ex MPS) e non rifiuti, a partire dal 9 ottobre 2011, tutti gli impianti, operanti sia con autorizzazione ordinaria che in procedura semplificata, devono essere adeguati alle prescrizioni previste dal Regolamento;
4. gli impianti che operano esclusivamente in procedura semplificata e che non si adeguano al Regolamento, possono continuare a svolgere il complesso delle operazioni che per il d.m. 5 febbraio 1998 sono riconducibili all’operazione R4, ma da tali operazioni decadono solo rifiuti e non prodotti (ex MPS). Analogamente, i medesimi impianti possono continuare a svolgere l’operazione di messa in riserva R13 che, di per sé, non può dare origine a prodotti (ex MPS) ma 5. se vengono rispettate tutte le prescrizioni del Regolamento, i prodotti generati possono essere conferiti nelle aree che sono attualmente individuate come “deposito MPS”, a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di cui all’allegato 3 del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto;
6. gli operatori che si adeguano ai disposti del Regolamento, ai sensi dell’art. 6, comma 7 devono darne comunicazione alle Province territorialmente competenti, trasmettendo copia della documentazione inerente l'accertamento di idoneità del sistema di qualità da parte dell'organismo/verificatore incaricato, comunque rientrante tra quelli previsti dall’art. 6, comma 5 del Regolamento.
Si sottolinea infine che tali indicazioni sono già state in parte valutate e condivise nella seduta del 13 settembre 2011 del “Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell’esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti”.
Milano, 7 ottobre 2011
L’Assessore al Territorio e Urbanistica, Daniele Belotti
Il Direttore Generale, Bruno Mori
A seguito dell’emanazione del Regolamento UE 333/2011 - cosiddetto “End of Waste” (E.o.W.) - recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/UE …” (in G.U.U.E. L 94/2 del 08/04/11), sono pervenute a questa Amministrazione, sia da parte delle Province lombarde che degli operatori del settore, richieste di chiarimenti in ordine ai conseguenti adempimenti da parte degli impianti che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti di ferro, acciaio ed alluminio.
Le principali novità introdotte dal Regolamento riguardano:
l’applicazione di un sistema di gestione della qualità;
l’utilizzo sistematico di dichiarazioni di conformità per i prodotti generati dal recupero di rifiuti;
l’introduzione di caratteristiche di qualità dei prodotti ottenuti dall'operazione di recupero, in alcuni casi più restrittive, in altri meno restrittive di quelle previste dal d.m. 5 febbraio 1998;
l’individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili;
i processi e le tecniche di trattamento;
l’adempimento di puntuali obblighi di monitoraggio delle diverse fasi del processo
In tal senso, restando impregiudicata la sfera di attribuzioni delle Province che assumono gli atti di competenza sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, si forniscono in via collaborativa le seguenti indicazioni:
1. per quanto attiene alle procedure E.o.W. dei rottami metallici in acciaio, ferro, alluminio e leghe di alluminio, si ricorda che le disposizioni del Regolamento sono operative dal 9 ottobre 2011;
2. tali disposizioni si applicano ai soli impianti che effettuano operazioni di recupero rifiuti costituiti da rottami metallici in acciaio, ferro, alluminio e leghe di alluminio e non ai produttori primari di tali rifiuti;
3. per poter generare prodotti (ex MPS) e non rifiuti, a partire dal 9 ottobre 2011, tutti gli impianti, operanti sia con autorizzazione ordinaria che in procedura semplificata, devono essere adeguati alle prescrizioni previste dal Regolamento;
4. gli impianti che operano esclusivamente in procedura semplificata e che non si adeguano al Regolamento, possono continuare a svolgere il complesso delle operazioni che per il d.m. 5 febbraio 1998 sono riconducibili all’operazione R4, ma da tali operazioni decadono solo rifiuti e non prodotti (ex MPS). Analogamente, i medesimi impianti possono continuare a svolgere l’operazione di messa in riserva R13 che, di per sé, non può dare origine a prodotti (ex MPS) ma 5. se vengono rispettate tutte le prescrizioni del Regolamento, i prodotti generati possono essere conferiti nelle aree che sono attualmente individuate come “deposito MPS”, a condizione che per tali partite di materiale sia già stata predisposta la dichiarazione di cui all’allegato 3 del Regolamento e che pertanto siano escluse dalla qualifica di rifiuto;
6. gli operatori che si adeguano ai disposti del Regolamento, ai sensi dell’art. 6, comma 7 devono darne comunicazione alle Province territorialmente competenti, trasmettendo copia della documentazione inerente l'accertamento di idoneità del sistema di qualità da parte dell'organismo/verificatore incaricato, comunque rientrante tra quelli previsti dall’art. 6, comma 5 del Regolamento.
Si sottolinea infine che tali indicazioni sono già state in parte valutate e condivise nella seduta del 13 settembre 2011 del “Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell’esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti”.
Milano, 7 ottobre 2011
L’Assessore al Territorio e Urbanistica, Daniele Belotti
Il Direttore Generale, Bruno Mori
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