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manutenzione e committenza
5 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
Pagina 1 di 1
manutenzione e committenza
Salve a tutti,
le mie perplessità sono relative alla categoria di iscrizione che ci appartiene, e piu’ precisamente relative al fatto che nutriamo dei dubbi circa l'eventualità di poter essere considerati “produttori di rifiuti pericolosi”.
Siamo un’azienda di 16 dipendenti che opera da oltre 20 anni nel settore del monitoraggio ambientale e parte delle nostre attività consistono nel prestare servizio di manutenzione presso le sedi della committenza.
Tale manutenzione viene effettuata su macchinari e strumentazione di proprietà della committenza e tale aspetto è reso esplicito nella documentazione contrattuale. Nell’effettuare le operazioni manutentive previste dal contratto, il nostro personale tecnico procede alla sostituzione di parti di consumo esauste (di proprietà del committente) con parti di consumo nuove - Es. sostituzione filtri di consistenza granulometrica di cui alcuni classificati come CER pericolosi.
La nostra domanda è la seguente:
il filtro esausto è il risultato dell’attività inquinante e proprietà dell’Ente Committente; per contratto, il nostro tecnico deve effettuare solamente la sostituzione del filtro esausto con uno nuovo (non inquinato) ma non lo smaltimento , peraltro, non previsto e non remunerato contrattualmente, pertanto, l’onere dello smaltimento può essere inteso a carico dell’ente Committente che per definizione è il …. produttore iniziale la cui attività ha prodotto il rifiuto… secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 art. 183 lettera b) e successivo aggiornamento D.Lgs. 4/2008 art. 183 lettera b)? Chi è che inquina, noi o l'ente committente?
Grazie per l'attenzione,
Beatrice Battaglini
le mie perplessità sono relative alla categoria di iscrizione che ci appartiene, e piu’ precisamente relative al fatto che nutriamo dei dubbi circa l'eventualità di poter essere considerati “produttori di rifiuti pericolosi”.
Siamo un’azienda di 16 dipendenti che opera da oltre 20 anni nel settore del monitoraggio ambientale e parte delle nostre attività consistono nel prestare servizio di manutenzione presso le sedi della committenza.
Tale manutenzione viene effettuata su macchinari e strumentazione di proprietà della committenza e tale aspetto è reso esplicito nella documentazione contrattuale. Nell’effettuare le operazioni manutentive previste dal contratto, il nostro personale tecnico procede alla sostituzione di parti di consumo esauste (di proprietà del committente) con parti di consumo nuove - Es. sostituzione filtri di consistenza granulometrica di cui alcuni classificati come CER pericolosi.
La nostra domanda è la seguente:
il filtro esausto è il risultato dell’attività inquinante e proprietà dell’Ente Committente; per contratto, il nostro tecnico deve effettuare solamente la sostituzione del filtro esausto con uno nuovo (non inquinato) ma non lo smaltimento , peraltro, non previsto e non remunerato contrattualmente, pertanto, l’onere dello smaltimento può essere inteso a carico dell’ente Committente che per definizione è il …. produttore iniziale la cui attività ha prodotto il rifiuto… secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 art. 183 lettera b) e successivo aggiornamento D.Lgs. 4/2008 art. 183 lettera b)? Chi è che inquina, noi o l'ente committente?
Grazie per l'attenzione,
Beatrice Battaglini
Bee2009- Nuovo Utente
- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 24.03.10
Re: manutenzione e committenza
Benvenuta nel forum, Beatrice
Dovete scrivere molto bene il contratto.
L'attività non si deve configurare come manutenzione dell'impianto bensì come fornitura di componenti, comprensiva di smontaggio del componente usato e montaggio di quello nuovo.
Se la mettete in questi termini il tuo ragionamento ci può stare.
Se il capitolato è scritto come il tuo post ("prestare servizio di manutenzione" , "effettuare le operazioni manutentive",...) allora il rifiuto è prodotto dalla vostra attività e la sua gestione deve avvenire in conformità alla norma ed in particolare all'art. 266, D.Lgs 152/06.
Dovete scrivere molto bene il contratto.
L'attività non si deve configurare come manutenzione dell'impianto bensì come fornitura di componenti, comprensiva di smontaggio del componente usato e montaggio di quello nuovo.
Se la mettete in questi termini il tuo ragionamento ci può stare.
Se il capitolato è scritto come il tuo post ("prestare servizio di manutenzione" , "effettuare le operazioni manutentive",...) allora il rifiuto è prodotto dalla vostra attività e la sua gestione deve avvenire in conformità alla norma ed in particolare all'art. 266, D.Lgs 152/06.
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: manutenzione e committenza
Beatrice, io ti do la mia interpretazione (d'accordo con admin).
Il rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
Il detentore è il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.
Il produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
Detto questo, se tu dici che fai manutenzione, la decisione di sostituire i filtri la prendi tu (tu decidi di disfartene), quindi sei tu il produttore (cioè sei colei la cui attività genera il rifiuto);
se vieni chiamata a sostituire i filtri, allora la decisione della dismissione l'ha presa chi ti ha chiamata ed è la sua attività ad aver prodotto il rifiuto (tu non fai alcuna attività che muti la natura o la composizione del rifiuto).
Il rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
Il detentore è il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.
Il produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
Detto questo, se tu dici che fai manutenzione, la decisione di sostituire i filtri la prendi tu (tu decidi di disfartene), quindi sei tu il produttore (cioè sei colei la cui attività genera il rifiuto);
se vieni chiamata a sostituire i filtri, allora la decisione della dismissione l'ha presa chi ti ha chiamata ed è la sua attività ad aver prodotto il rifiuto (tu non fai alcuna attività che muti la natura o la composizione del rifiuto).
valterb- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 25.01.10
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: manutenzione e committenza
Mi permetto - per un attimo - di dissentire. L'art. 266 c. 4 è un'opportunità o meglio una fictio juris come dice qualcuno di molto + importante di me.Admin ha scritto:OK!
Si finge che i rif da MTZ siano prodotti nella sede del manutentore.
Bene! ma se io manutentore dopo aver smontato i filtri li lascio lì, (per esempio per permettere che la Ditta proprietaria dell'impianto possa contestarli alla casa produttrice) il detentore è sicuramente la Ditta presso la quale sono andato a fare MTZ.
E - cosa non da poco - il FIR parla nel primo campo oltre che di produtt anche di Detentore
PS: complimenti Moderatore, ti alzi prestino come me!
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
- Messaggi : 1185
Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: manutenzione e committenza
Grazie!!! Risposta velocissima,
In effetti la sostituzione del filtro avviene su indicazione del committente (nel contratto è proprio specifificata la cadenza temporale con cui tali componenti vanno controllati e sostituiti). Il punto è che gli enti preposti a fornire risposte univoche che aiutino chi deve effettuare l'iscrizione ad orientarsi tra i molti dubbi che sorgono in casi come questi, in cui la normativa si presta a diverse interpretazioni, molto semplicemente evitano di prendere posizioni chiare. Ho scritto al Ministero, alla Guardia Forestale, alla Provincia (che credo sia l'organismo piu' autorevole in questo caso)...nulla, dicono che è il singolo che deve farsi interprete della norma. Tanto se sbaglia paga. La nostra azienda era in fase di certificazione ISO14001, con un manuale già pronto e il lavoro di mesi alle spalle; abbiamo dovuto fermare tutto perchè finchè non capiamo che tipo di iscrizione al sistri dobbiamo fare non siamo piu' certi di come organizzare le nostre attività dal punto di vista ambientale.
Grazie ancora, siete stati preziosi!
In effetti la sostituzione del filtro avviene su indicazione del committente (nel contratto è proprio specifificata la cadenza temporale con cui tali componenti vanno controllati e sostituiti). Il punto è che gli enti preposti a fornire risposte univoche che aiutino chi deve effettuare l'iscrizione ad orientarsi tra i molti dubbi che sorgono in casi come questi, in cui la normativa si presta a diverse interpretazioni, molto semplicemente evitano di prendere posizioni chiare. Ho scritto al Ministero, alla Guardia Forestale, alla Provincia (che credo sia l'organismo piu' autorevole in questo caso)...nulla, dicono che è il singolo che deve farsi interprete della norma. Tanto se sbaglia paga. La nostra azienda era in fase di certificazione ISO14001, con un manuale già pronto e il lavoro di mesi alle spalle; abbiamo dovuto fermare tutto perchè finchè non capiamo che tipo di iscrizione al sistri dobbiamo fare non siamo piu' certi di come organizzare le nostre attività dal punto di vista ambientale.
Grazie ancora, siete stati preziosi!
Bee2009- Nuovo Utente
- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 24.03.10
Re: manutenzione e committenza
Bee2009 ha scritto:
Ho scritto al Ministero, alla Guardia Forestale, alla Provincia (che credo sia l'organismo piu' autorevole in questo caso)...
Il problema dei controlli è uno dei tanti fatti disarmanti del BelPaese (ovvero l'incertezza della norma su mille questioni). Nel tuo caso mi recherei all'ufficio sanzioni della Provincia e all'Arpa e cercherei di ottenere uno straccio di documento sulla loro posizione in merito. Di fronte a un documento del genere anche NOE e forestale potrebbero farsene una ragione in caso di controllo e posizione difforme (non è comunque detto che i NOE non sconfessino gli altri enti).
Mattia8- Utente Attivo
- Messaggi : 209
Data d'iscrizione : 04.02.10
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