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Artigiano o impresa edile? :?:

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Messaggio  inagg Mer Giu 22, 2011 1:47 pm

Ciao a tutti,
mi si pone con un pò di imbarazzo il seguente dilemma:
un muratore iscritto al registro delle imprese come artigiano (con 2 dipendenti) deve adempiere agli obblighi della tenuta del Registro C/S come artigiano e non come impresa edile?

Grazie per la collaborazione
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Messaggio  cirillo Mer Giu 22, 2011 3:03 pm

L'impresa edile con due dipendenti è certamente un'impresa artigiana.
La questione, però, non stà in questi termini.
La distinzione è: "dove avviene la produzione dei rifiuti? - produco solo non pericolosi o anche pericolosi?"
Devi quindi tenere in considerazione 2 cose:
a) il luogo di produzione dei rifiuti.
b) il fatto che i rifiuti prodotti siano pericolosi oppure pericolosi.

I rifiuti non pericolosi prodotti nei cantieri
"DLgs 152/2006 Art. 184. Classificazione
co. 3. Sono rifiuti speciali:
lettera b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis"
non sono soggetti alla tenuta del registro di c. e s. rifiuti.
La Ditta deve invece tenere il registro se ha una produzione di rifiuti speciali presso la propria sede (es se produce sfridi derivanti dalla preparazione di ferri da armatura).

Se invece produce rifiuti pericolosi, indipendentemente dal luogo (cantiere o sede della Ditta) deve tenere il registro di c. e s. rifiuti e aderire al Sistri.

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Messaggio  inagg Mer Giu 22, 2011 7:50 pm

Grazie Cirillo per le puntuali note, ma mi sono reso conto di essere stato poco attendo nell'esprimere le mie perplessità.

Il legislatore è stato chiaro nel classificare i rifiuti in funzione dell'attività che li ha prodotti. Tuttavia come nel caso che mi si è presentato l'impresa edile, sotto la supervisione dell'ingegnere, ha disassemblato, modificato e rimontato una struttura metallica di una certa grandezza, praticando anche operazioni di taglio e di saldatura che secondo il direttore dei lavori potevano fare benissimo. Ad esser pignoli hanno fatto per alcune fasi di lavoro le operazioni competenti ai fabbri (artigiani!).

Spesso la linea di confine tra rifiuto da demolizione e costruzione e altri tipi di rifiuto prodotti da attività artigianale è molto labile.
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Messaggio  cirillo Gio Giu 23, 2011 9:15 am

Assolutamente no.
Il rifiuto prodotto in un cantiere E' rifiuto da costruzioni e demolizioni.
Ti faccio proprio l'esempio del fabbro.
Un fabbro produce presso la sua officina ringhiere in ferro per un'abitazione.
Gli sfridi derivanti sono rifiuti e vanno registrati nel registro con CER 12.01.01.
Lo stesso fabbro, successivamente, và in cantiere per effettuare il montaggio delle ringhiere; qualora da questa operazione (in cantiere) derivino degli sfridi di ferro, non saranno più 12.01.01 ma, bensì, 17.04.05 e, come tali, NON soggetti a registrazione ma esclusivamente (per il momento) soggetti all'emissione del formulario per il trasporto dal cantiere al sito di destinazione.
p.s.
(quello che succede nel miglio resta nel miglio-Tom Hanks-, quello che succede nel cantiere resta nel cantiere - Cirillo -)
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