Ultimi argomenti attivi
» REGISTRAZIONI RENTRI.Da Transporter Ieri alle 7:46 pm
» Obbligo di tenuta del Registro di carico/scarico
Da tfrab Ieri alle 3:47 pm
» RENTRI: Dubbi e curiosità
Da tfrab Ieri alle 3:42 pm
» RENTRI ACCADEMY CERCASI AMMINISTRATORI
Da Transporter Dom Gen 19, 2025 5:17 pm
» stessa unità locale - più registri di carico e scarico?
Da lotus1 Gio Gen 16, 2025 12:30 pm
» RENTRI ISCRIZIONE - APERTURA REGISTRO
Da Input Mar Gen 14, 2025 3:36 pm
» Tempistiche annotazioni registro
Da Paolo UD Mar Gen 14, 2025 11:05 am
» RESPONSABILE TECNICO - nuovo corso
Da Paolo UD Mar Gen 14, 2025 10:46 am
» Liquore in cisterna
Da Hope Mar Gen 07, 2025 7:53 pm
» Rentri: conservazione digitale costi
Da Input Sab Dic 14, 2024 12:36 pm
art. 188-ter e art. 190
2 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Formulari, registri, MUD :: Registri c/s
Pagina 1 di 1
art. 188-ter e art. 190
buonasera a tutti voi,
rileggevo il d.lgs. 205/2010.
all'art. 190 c'è scritto:
“Articolo 190 (Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo."
" Articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI))
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;
L' Articolo 6 (Particolari tipologie) del d.m. 17 dicembre 2009 dice:
"...i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda Sistri — Area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152...."
E' l'ora tarda o i due articoli, con riferimento agli enti, sono in contrasto con l'articolo 6 del decreto sistri?
Mi sembra di capire che anche gli Enti sono obbligati a tenere i registri di carico e scarico per rifiuti non pericolosi.
Vado a dormire
rileggevo il d.lgs. 205/2010.
all'art. 190 c'è scritto:
“Articolo 190 (Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo."
" Articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI))
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8;
L' Articolo 6 (Particolari tipologie) del d.m. 17 dicembre 2009 dice:
"...i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda Sistri — Area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152...."
E' l'ora tarda o i due articoli, con riferimento agli enti, sono in contrasto con l'articolo 6 del decreto sistri?
Mi sembra di capire che anche gli Enti sono obbligati a tenere i registri di carico e scarico per rifiuti non pericolosi.
Vado a dormire
giampy- Moderatore
- Messaggi : 959
Data d'iscrizione : 26.01.10
Età : 49
Re: art. 188-ter e art. 190
Non mi sembrano contraddirsi. I due periodi finali dell'art. 6 comma 1 DM 17.1.2009 che hai citato si riferiscono ai produttori "non enti o imprese"; gli altri articoli si riferiscono a enti/imprese.
zesec- Moderatore e Partner
- Messaggi : 1163
Data d'iscrizione : 14.10.10
Località : Trieste
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Formulari, registri, MUD :: Registri c/s
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.