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D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
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Paolo UD
cescal64
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Formulari, registri, MUD :: Registri c/s
Pagina 1 di 1
D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
Ben ritrovati.
Leggendo meglio il D.Lgs. 116/20 e le varie modifiche che ha apportato alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 , mi sono imbattuto nel nuovo "art. 190 - Registro cronologico di carico e scarico", che al comma 1 riporta i soggetti obbligati alla sua tenuta (sostanzialmente gli stessi di prima):
mentre il comma 5, che richiama gli esenti da tale obbligo, con mia grande sorpresa recita:
E' possibile che abbiano esentato dalla tenuta del registro c/s tutti i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti oppure c'è qualcosa che mi sfugge?
Ricordo male io o prima questa esenzione era prevista solo per la presentazione del MUD, come peraltro riconfermato dal nuovo art. 189, co. 3?
Non è che hanno copiato la parte relativa all'esenzione MUD e l'hanno riportata paripari anche nel comma delle esenzioni per il registro c/s (volutamente o meno...)?
Attendo un vostro riscontro, anche se fosse per dirmi di cambiare occhiali e leggere meglio il testo ...
Grazie.
Leggendo meglio il D.Lgs. 116/20 e le varie modifiche che ha apportato alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 , mi sono imbattuto nel nuovo "art. 190 - Registro cronologico di carico e scarico", che al comma 1 riporta i soggetti obbligati alla sua tenuta (sostanzialmente gli stessi di prima):
vecchio art. 190 - co. 1 ha scritto: 1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;
...
nuovo art. 190 - co. 1 ha scritto: 1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico ...
mentre il comma 5, che richiama gli esenti da tale obbligo, con mia grande sorpresa recita:
nuovo art. 190 - co. 5 ha scritto: 5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti.
E' possibile che abbiano esentato dalla tenuta del registro c/s tutti i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti oppure c'è qualcosa che mi sfugge?
Ricordo male io o prima questa esenzione era prevista solo per la presentazione del MUD, come peraltro riconfermato dal nuovo art. 189, co. 3?
Non è che hanno copiato la parte relativa all'esenzione MUD e l'hanno riportata paripari anche nel comma delle esenzioni per il registro c/s (volutamente o meno...)?
Attendo un vostro riscontro, anche se fosse per dirmi di cambiare occhiali e leggere meglio il testo ...
Grazie.
cescal64- Utente Attivo
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A Franz459 piace questo messaggio.
Re: D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
Se non ricordo male, già in passato c'era stata un'esenzione per il registro poi sparita e rimasta solo per il MUD.
Paolo UD- Utente Attivo
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Re: D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
...non ricordo, però mi sembra più un residuo delle varie modifiche apportate per il sistri, quando si erano esentati i produttori di non pericolosi fino a 10 dipendenti dal registro informatico, lasciandoli alla gestione cartacea... hanno tenuto l'esenzione, ma l'hanno estesa al registro tout court !
cescal64- Utente Attivo
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Re: D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
In effetti anche sulla pagina di Assolombarda
https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/gestione-rifiuti-nuovo-d-lgs-ndeg116-2020-prime-indicazioni-operative
viene riportato :
La domanda sorge spontanea, se domani il produttore produce un rifiuto pericoloso una tantum, che deve fare?
https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/gestione-rifiuti-nuovo-d-lgs-ndeg116-2020-prime-indicazioni-operative
viene riportato :
Registro cronologico di carico e scarico
Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l'art. 188-bis, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.
La domanda sorge spontanea, se domani il produttore produce un rifiuto pericoloso una tantum, che deve fare?
Cris76- Nuovo Utente
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Re: D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
cris76 ha scritto:La domanda sorge spontanea, se domani il produttore produce un rifiuto pericoloso una tantum, che deve fare?
beh, semplice : acquista il registro c/s, lo porta a vidimare in CCIAA, lo recupera e poi annota il carico del rifiuto pericoloso imprevisto, entro 10 giorni dalla sua produzione ovviamente ... paripari al sistri ...
cescal64- Utente Attivo
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Re: D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
beh, semplice : acquista il registro c/s, lo porta a vidimare in CCIAA, lo recupera e poi annota il carico del rifiuto pericoloso imprevisto, entro 10 giorni dalla sua produzione ovviamente ... paripari al sistri ...
Il dubbio amletico è più che altro: ma da quel momento dovrà annotare anche i non pericolosi?
Cris76- Nuovo Utente
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Re: D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
...io direi di no, se non vuole farlo volontariamente... un po' come per il MUD, fino a 10 addetti puoi non farlo se hai solo rifiuti non pericolosi e, se obbligato perché hai prodotto rifiuti pericolosi, puoi cmq non dichiarare i rifiuti non pericolosi, essendo l'obbligo legato solo ai pericolosi... almeno finora era così ...
cescal64- Utente Attivo
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D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
Buongiorno a tutti.
Ho cercato nei vari post ma non ho trovato risposta al mio dubbio, collegato ai post di cui sopra.
Nel 116/2020 rimangono sostanzialmente invariate le indicazioni da rispettare per la gestione del deposito temporaneo.
Una azienda artigiana con meno di 10 addetti, per i rifiuti non pericolosi, non segnando i carichi e gli scarichi sul registro c/s, come può dimostrare in caso di controllo di aver smaltito ad esempio entro l'anno solare?
Come può dimostrare di non avere "in casa" il rifiuto da due anni?
Queste aziende risultano esonerate anche dal rispetto degli obblighi di cui all'articolo 185 bis?
Cosa ne pensate?
Ho cercato nei vari post ma non ho trovato risposta al mio dubbio, collegato ai post di cui sopra.
Nel 116/2020 rimangono sostanzialmente invariate le indicazioni da rispettare per la gestione del deposito temporaneo.
Una azienda artigiana con meno di 10 addetti, per i rifiuti non pericolosi, non segnando i carichi e gli scarichi sul registro c/s, come può dimostrare in caso di controllo di aver smaltito ad esempio entro l'anno solare?
Come può dimostrare di non avere "in casa" il rifiuto da due anni?
Queste aziende risultano esonerate anche dal rispetto degli obblighi di cui all'articolo 185 bis?
Cosa ne pensate?
cleo72- Membro della community
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Re: D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
Bella domanda. A mio avviso potrebbero verificare la presenza di formulari per l’avvio a recupero/smaltimento. Almeno uno per rifiuto all’anno.
MARCO BARRAGATO- Nuovo Utente
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Re: D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
buongiorno a tutti, mi solleva sapere di non essere l'unica ad avere dubbi nel merito; la nuova norma potrebbe essere interpretata nel senso che sono esonerati i produttori di rifiuti speciali non pericolosi ,limitatamente a quei rifiuti che sono stati assimilati agli urbani ?
in tal caso sarebbe più ragionevole ,attendo cortese vs riscontro,buon lavoro
in tal caso sarebbe più ragionevole ,attendo cortese vs riscontro,buon lavoro
mariacarla- Membro della community
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Re: D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
Dipende dal tipo di attività che viene svolta. Se è prevedibile una produzione costante di rifiuti, la logica di almeno un formulario all'anno è corretta. Nel caso in cui la produzione sia sporadica per me non possono contestarti nulla a meno che non sia palese l'abbandono del rifiuto da più di un anno, e un occhio esperto lo capisce.
Paolo UD- Utente Attivo
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Re: D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
uhm... vanno bene i dubbi, però mi sembra che la norma già preveda (da sempre, oserei dire...) che i rifiuti assimilati agli urbani non vengano annotati sul registro c/s, a prescindere dal numero di addetti, ma proprio per la natura del rifiuto: urbano (assimilato o assimilabile come fino a ieri) e non speciale... del resto, senza formulario, come li scaricheresti poi dal registro?mariacarla ha scritto:buongiorno a tutti, mi solleva sapere di non essere l'unica ad avere dubbi nel merito; la nuova norma potrebbe essere interpretata nel senso che sono esonerati i produttori di rifiuti speciali non pericolosi ,limitatamente a quei rifiuti che sono stati assimilati agli urbani ?
in tal caso sarebbe più ragionevole ,attendo cortese vs riscontro,buon lavoro
cescal64- Utente Attivo
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A Maurizio Anceschi piace questo messaggio.
Re: D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
3. Registro cronologico di carico e scarico (art. 190)
Il comma 18 dell'art. 1 del D.L.vo 116/2020 riforma l'art. 190 D.L.vo 152/2006 (che reca la disciplina dei
registri di carico e scarico), in attuazione dell'art. 35 della direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE.
Il nuovo art. 190, al comma 1, riporta in maniera estesa l’elenco dei soggetti obbligati alla tenuta del
registro di carico e scarico e, al comma 5, riproduce l’elenco dei soggetti esonerati precedentemente
riportati nell’articolo 189, comma 3, ultimo periodo. Tale operazione di riscrittura è funzionale a garantire
la completa chiarezza del testo che, con il mero richiamo all’articolo 189, comma 3, in passato ha creato
alcuni dubbi interpretativi sulla platea dei soggetti tenuti all’adempimento e dei soggetti esonerati.
Si segnala che le lettere c), d) e g) dell’art. 184, comma 3, a cui rimanda l’art. 190, comma 1 sono state così
modificate per effetto dell’art. 1, comma 10, del D.L.vo 3 settembre 2020, n. 116:
“Sono rifiuti speciali:
[…]
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
…
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione
e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento
di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.”
Ne consegue, dunque, che le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo
184, comma 3, lettere c) e d) avranno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico solo nel caso i cui
tali rifiuti non siano qualificati come urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter) 29 . Cit :Stefano Maglia Il codice dei rifiuti dopo le riforme circular economy
Il comma 18 dell'art. 1 del D.L.vo 116/2020 riforma l'art. 190 D.L.vo 152/2006 (che reca la disciplina dei
registri di carico e scarico), in attuazione dell'art. 35 della direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE.
Il nuovo art. 190, al comma 1, riporta in maniera estesa l’elenco dei soggetti obbligati alla tenuta del
registro di carico e scarico e, al comma 5, riproduce l’elenco dei soggetti esonerati precedentemente
riportati nell’articolo 189, comma 3, ultimo periodo. Tale operazione di riscrittura è funzionale a garantire
la completa chiarezza del testo che, con il mero richiamo all’articolo 189, comma 3, in passato ha creato
alcuni dubbi interpretativi sulla platea dei soggetti tenuti all’adempimento e dei soggetti esonerati.
Si segnala che le lettere c), d) e g) dell’art. 184, comma 3, a cui rimanda l’art. 190, comma 1 sono state così
modificate per effetto dell’art. 1, comma 10, del D.L.vo 3 settembre 2020, n. 116:
“Sono rifiuti speciali:
[…]
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
…
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione
e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento
di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.”
Ne consegue, dunque, che le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo
184, comma 3, lettere c) e d) avranno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico solo nel caso i cui
tali rifiuti non siano qualificati come urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter) 29 . Cit :Stefano Maglia Il codice dei rifiuti dopo le riforme circular economy
mariacarla- Membro della community
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Re: D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
Massimo rispetto per l'autore (Prof. Maglia), ma qui mi sembra che la sua interpretazione diverga da quanto scritto nella nuova norma (e rispecchia il mio stupore del post di apertura di questa discussione...), perché l'estensione dell'esonero della tenuta del registro c/s anche ai produttori iniziali fino a 10 addetti è valida per tutti i rifiuti non pericolosi (definizione che include speciali e urbani), quindi non solo per quelli eventualmente assimilati ad urbani, per cui mi sembra che vada nella direzione opposta a quella da lui proposta e sovrappone esattamente i soggetti obbligati al MUD (art. 189, co. 3) a quelli obbligati alla tenuta del registro c/s (mentre prima del D.Lgs. 116/20 non era così).
Mettendo in fila i vari articoli richiamati, mi sembra sia abbastanza chiaro (poi sbaglierò io eh, non essendo leguleio professionista ):
Mettendo in fila i vari articoli richiamati, mi sembra sia abbastanza chiaro (poi sbaglierò io eh, non essendo leguleio professionista ):
art. 190, co. 1 ha scritto: 1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantita' prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantita' dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonche', laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.
art .190, co. 5 ha scritto: 5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
art. 184, co. 3 ha scritto: “Sono rifiuti speciali: ...
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.”
art. 184, co. 2 ha scritto: 2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter.
art. 183, co. 1, lett. b-ter ha scritto: b-ter) "rifiuti urbani": ...
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate nell'allegato L-quinquies;
art. 183, co. 1, lett. a), b), b-bis) ha scritto:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);
cescal64- Utente Attivo
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A Paolo UD piace questo messaggio.
Re: D.Lgs. 116/20 e registro c/s fino a 10 dipendenti
Anche secondo me Maglia si è dimenticato clamorosamente del comma 5, fatta salva la contestualizzazione del testo riportato (magari rispondeva ad un quesito per un'azienda con più di 10 dipendenti)
Paolo UD- Utente Attivo
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