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art. 193-bis: INTERMODALE: un passo in avanti o 2 indietro ?
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Trasporto :: Trasporto intermodale
Pagina 1 di 1
art. 193-bis: INTERMODALE: un passo in avanti o 2 indietro ?
Avete letto il neo-articolo 193-bis tutto dedicato al trasporto intermodale ?
- Chi è il soggetto ? grammaticalmente sembrerebbe il deposito di rifiuti, forse!?
- E cos'è il termine finale? Finale de che? forse significa tempo massimo, ma non saprei in quale lingua!
- ma poi come faccio ad arrivare a 30 gg di deposito massimo se entro 6 gg devo movimentarli per il "successivo trasporto" ?
- ma allora forse i 30 gg si riferiscono all'intero viaggio intermodale e non al deposito ??
- Ed i sei giorni da quando si cominciano a contare? dal giorno successivo oppure depositare al terminale le mie casse mobili alle h. 23:00 significa già sciupare un giorno intero dei 6 possibili? ... i giuristi parlano di dies a quo
- ed a chi chiedo di indicare sul formulario il giorno o financo l'ora di arrivo all'interporto? ai terminalisti? me bala n'ocio!
- ma poi dove sta scritto che devo scriverla l'ora o il giorno suddetto?
Ma chi l'ha scritta 'sta roba, Topolino?
Scusate ma qualcuno mi spiega cosa significa "a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni" ?art. 193-bis TUA ha scritto:
<<[...] il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito>>
- Chi è il soggetto ? grammaticalmente sembrerebbe il deposito di rifiuti, forse!?
- E cos'è il termine finale? Finale de che? forse significa tempo massimo, ma non saprei in quale lingua!
- ma poi come faccio ad arrivare a 30 gg di deposito massimo se entro 6 gg devo movimentarli per il "successivo trasporto" ?
- ma allora forse i 30 gg si riferiscono all'intero viaggio intermodale e non al deposito ??
- Ed i sei giorni da quando si cominciano a contare? dal giorno successivo oppure depositare al terminale le mie casse mobili alle h. 23:00 significa già sciupare un giorno intero dei 6 possibili? ... i giuristi parlano di dies a quo

- ed a chi chiedo di indicare sul formulario il giorno o financo l'ora di arrivo all'interporto? ai terminalisti? me bala n'ocio!

- ma poi dove sta scritto che devo scriverla l'ora o il giorno suddetto?
Ma chi l'ha scritta 'sta roba, Topolino?

vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: art. 193-bis: INTERMODALE: un passo in avanti o 2 indietro ?
vaghestelledellorsa ha scritto:Avete letto il neo-articolo 193-bis tutto dedicato al trasporto intermodale ?...art. 193-bis TUA ha scritto:
<<[...] il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito>>
- ma poi come faccio ad arrivare a 30 gg di deposito massimo se entro 6 gg devo movimentarli per il "successivo trasporto" ?
- ma allora forse i 30 gg si riferiscono all'intero viaggio intermodale e non al deposito ??
...
- Ed i sei giorni da quando si cominciano a contare?
Piccolo aggiornamento: ho appena sentito un webinar con l'illustre relatore dr. P.P. che interpreta il limite dei 30gg come il totale complessivo dei giorni legittimamente impiegabili dalla partenza all'arrivo del rifiuto

ed interpreta i 6gg come il tempo massimo di deposito in attesa del successivo trasporto


E i 24gg successivi al "mancato" trasporto ???? secondo Lui (P.P.) servirebbero al produttore per organizzare il trasporto al posto del 2° trasportatore "inadempiente"

Che ne dite?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: art. 193-bis: INTERMODALE: un passo in avanti o 2 indietro ?
io l'ho interpretata come:
entro 6 giorni il terminalista deve prenderli in carico sul suo registro (cat. 6 dell'Albo non attiva)...
entro i successivi 24 giorni il viaggio deve partire..
quindi deposito totale per 30 giorni
entro 6 giorni il terminalista deve prenderli in carico sul suo registro (cat. 6 dell'Albo non attiva)...
entro i successivi 24 giorni il viaggio deve partire..
quindi deposito totale per 30 giorni

magonero- Utente Attivo
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Età : 53
Re: art. 193-bis: INTERMODALE: un passo in avanti o 2 indietro ?
Condivido l'interpretazione del mio omonimo.vaghestelledellorsa ha scritto:
Piccolo aggiornamento: ho appena sentito un webinar con l'illustre relatore dr. P.P. che interpreta il limite dei 30gg come il totale complessivo dei giorni legittimamente impiegabili dalla partenza all'arrivo del rifiuto![]()
ed interpreta i 6gg come il tempo massimo di deposito in attesa del successivo trasporto![]()
... in pratica Egli semplifica la circonlocuzione bizantina del nostro Legislatore <<... e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni>> con la più banale <<.. e che i rifiuti siano trasportati entro sei giorni !>>
E i 24gg successivi al "mancato" trasporto ???? secondo Lui (P.P.) servirebbero al produttore per organizzare il trasporto al posto del 2° trasportatore "inadempiente"![]()
Che ne dite?
Fino al 26/09 c'erano 24 ore di tempo per le attività di trasbordo all'interno, ad esempio degli scali ferroviari. Ora, diventano 6 giorni come era durante l'era Sistri.
Certo che l'hanno scritto poprio male:
2. Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico [dal nuovo trasportatore?] entro sei giorni dall'inizio dell'attivita' di trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, all'autorita' competente ed al produttore nonche', se esistente, all'intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione e' tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.
Ipotizzo che l'attività sia quella di deposito e non di trasporto (anche perché una nave potrebbe impiegare più di 6 giorni di navigazione) e che la presa in carico sia del nuovo trasportatore.
Inoltre , se il produttore ha 24 giorni di tempo per organizzare il trasporto, più 6 giorni di tempo di deposito oltre i quali il soggetto a cui sono affidati i rifiuti deve fare la comunicazione, più le 24 ore di tempo che ha a disposizione lo stesso per fare la comunicazione, da 31 gorni e non 30 ...
Paolo UD- Utente Attivo
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Re: art. 193-bis: INTERMODALE: un passo in avanti o 2 indietro ?
rectius Cat. 7magonero ha scritto:io l'ho interpretata come:
entro 6 giorni il terminalista deve prenderli in carico sul suo registro (cat. 6 dell'Albo non attiva)...

ci sarebbero anche le 24h di tempo per la comunicazione da sommare ed i 24 gg successivi partono "dalla RICEZIONE della suddetta comunicazione" .. quindi 31 gg in totalemagonero ha scritto:io l'ho interpretata come:
... entro i successivi 24 giorni il viaggio deve partire..
quindi deposito totale per 30 giorni

lo penso anch'io, ma qualche insigne relatore parla di 30gg massimi di TRASPORTO e su questo me bala n'ociomagonero ha scritto:... quindi deposito totale per 30 giorni

vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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magonero- Utente Attivo
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Re: art. 193-bis: INTERMODALE: un passo in avanti o 2 indietro ?
quoto un vecchio post: in questi 2 anni qualcuno ha provato ad applicare il deposito di rifiuti negli interporti ai sensi dell'art. 193-bis?magonero ha scritto:io l'ho interpretata come:
entro 6 giorni il terminalista deve prenderli in carico sul suo registro (cat. 7 dell'Albo non attiva)...
entro i successivi 24 giorni il viaggio deve partire..
quindi deposito totale per 30 giorni![]()
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: art. 193-bis: INTERMODALE: un passo in avanti o 2 indietro ?
Eh sì ! era proprio deposito e non TRASPORTO!! avete visto che al comma 14 dell'art. 1 del "correttivo" al DLgs. 116 licenziato dal CdM il 21.12.2002 hanno corretto il REFUSO?Paolo UD ha scritto:
Certo che l'hanno scritto proprio male:
2. Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico [dal nuovo trasportatore?] entro sei giorni dall'inizio dell'attivita' di trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, all'autorita' competente ed al produttore nonche', se esistente, all'intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione e' tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.
Ipotizzo che l'attività sia quella di deposito e non di trasporto (anche perché una nave potrebbe impiegare più di 6 giorni di navigazione) e che la presa in carico sia del nuovo trasportatore.
[...]

Ma onestamente a me rimane il dubbio: se dopo i 6 gg dall'inizio dell'attività di DEPOSITO un operatore ferroviario NON prende in carico i rifiuti (e poi come? contrattualmente? come dice Confetra???) E se il produttore entro i 24gg successivi ci mette una pezza ed organizza il viaggio NON c'è reato come sembra trasparire dal comma 3 dell'art. 193-bis ???
MA ALLORA COSI' E' UN "LIBERI TUTTI" ... aggirando di fatto l'obbligo dei 6gg?


vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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