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registro c/s - rifiuti edili da demoliz - trasporto in proprio

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Messaggio  x-alessandra Mer Giu 12, 2019 3:43 pm

Buongiorno, un piccolo dubbio:
una ditta edile che trasporta in proprio i propri rifiuti da demolizione codice cer 17 (i contratti attualmente in essere definiscono che i rifiuti da demolizione prodotti sono della ditta che demolisce), come produttore non è tenuto a registrare i movimenti di carico e scarico sul registro, ma come trasportatore in proprio si. Quale attività è obbligato a seguire per legge?
Grazie
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Messaggio  isamonfroni Gio Giu 13, 2019 12:21 pm

[quote="x-alessandra"]Buongiorno, un piccolo dubbio:
una ditta edile che trasporta in proprio i propri rifiuti da demolizione codice cer 17 (i contratti attualmente in essere definiscono che i rifiuti da demolizione prodotti sono della ditta che demolisce), /quote]

Non sono i contratti che lo stabiliscono, è proprio la definizione normativa di produttore del rifiuto che lo dice. Se tu demolisci sei tu che produci il rifiuto (chi altri potrebbe essere?)

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Messaggio  x-alessandra Gio Giu 13, 2019 12:45 pm

Potrebbe essere il committente e la ditta soltanto un esecutore materiale del lavoro. Se contrattualmente indico che la ditta rompe il muro ma gli inerti continuano ad essere miei, la ditta non ne è responsabile, non ne è titolare e non ha le incombenze del produttore. Al pari di una ditta di pulizie che spazza e raccoglie le carte dai cestini e mi lascia la busta piena nell'ingresso dell'ufficio. Il dubbio tuttavia è sulla possibilità per il trasportatore in proprio di non registrare sul reg C/S gli inerti.
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Messaggio  -bz8- Gio Giu 13, 2019 2:23 pm

Perdonami, ma non sono d'accordo su quanto scrivi.
Come dice giustamente isa, chi è il produttore lo stabilisce la normativa, non un contratto.
Gli esempi che hai citato non sono proprio uguali:
la ditta di pulizie spazza e raccoglie i rifiuti che tu hai prodotto (sono già rifiuti, prodotti da te, che hai lasciato per terra o nei cestini).
La ditta edile fa una lavorazione che produce rifiuti, ovvero demolisce il tuo muro e ne vengono fuori calcinacci; lo "trasforma".
Contrattualmente puoi concordare chi paga, ma non stabilire chi li ha prodotti o chi ne è responsabile.

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Messaggio  x-alessandra Gio Giu 13, 2019 2:40 pm

Per i rifiuti che raccoglie la ditta hai ragione non è un buon esempio ma per i calcinacci della ditta non sono d'accordo perché il produttore si identifica tra committente e appaltatore in misura dell'ingerenza del committente nei lavori, cosa che può essere anche contrattualizzata (immagina un cantiere grande dove si raccolgono prima tutti i rifiuti in un deposito temporaneo da varie ditte e poi c'è un unico raccoglitore e trasportatore... . Ma al di là di questa difficile diatriba nella quale non era mia intenzione imbattermi, vi chiederei di aiutarmi a sciogliere il reale dubbio, indipendentemente da chi sia il produttore...grazie
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Messaggio  -bz8- Gio Giu 13, 2019 3:05 pm

io ritengo che non debba registrarli
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Messaggio  Supremoanziano Ven Giu 14, 2019 12:51 pm

Per i rifiuti provenienti da attività di cantiere non c'è obbligo di registrazione a meno che non siano classificati come pericolosi.
Il produttore di un rifiuto è colui il quale "materialmente" lo produce.
Al pari un produttore di rifiuti iscritto in 2 bis per il trasporto non è obbligato alla registrazione sempre che non trasporti rifiuti pericolosi nel limite di 30 kg o 30 lt. al giorno. Allora, in questo caso deve registrare non tanto perchè li trasporta, quanto perchè li produce.
Tutto il resto è noia. Very Happy
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Messaggio  isamonfroni Lun Giu 17, 2019 10:46 am

x-alessandra ha scritto:Potrebbe essere il committente e la ditta soltanto un esecutore materiale del lavoro. Se contrattualmente indico che la ditta rompe il muro ma gli inerti continuano ad essere miei, la ditta non ne è responsabile, non ne è titolare e non ha le incombenze del produttore. Al pari di una ditta di pulizie che spazza e raccoglie le carte dai cestini e mi lascia la busta piena nell'ingresso dell'ufficio. Il dubbio tuttavia è sulla possibilità per il trasportatore in proprio di non registrare sul reg C/S gli inerti.

Ci sono parecchie sentenze di Cassazione che dicono il contrario ormai da oltre 15 anni.
"contrattualmente" nella disciplina dei rifiuti non significa un beneamato...

Il produttore del rifiuto è il soggetto la cui attività (nel senso di attività materiale) produce il rifiuto.
Non può essere nessun altro.

Dunque se io chiamo un muratore per farmi buttare giù un muro è evidente che il produttore dei rifiuti è il muratore. Se volessi essere io il produttore dovrei buttarmi giù il muro da sola.

Nei rifiuti il concetto di proprietà (miei, suoi, loro), NON ESISTE

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Messaggio  isamonfroni Lun Giu 17, 2019 10:47 am

-bz8- ha scritto:Perdonami, ma non sono d'accordo su quanto scrivi.
Come dice giustamente isa, chi è il produttore lo stabilisce la normativa, non un contratto.
Gli esempi che hai citato non sono proprio uguali:
la ditta di pulizie spazza e raccoglie i rifiuti che tu hai prodotto (sono già rifiuti, prodotti da te, che hai lasciato per terra o nei cestini).
La ditta edile fa una lavorazione che produce rifiuti, ovvero demolisce il tuo muro e ne vengono fuori calcinacci; lo "trasforma".
Contrattualmente puoi concordare chi paga, ma non stabilire chi li ha prodotti o chi ne è responsabile.


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Messaggio  beltrale Lun Giu 17, 2019 12:35 pm

x-alessandra ha scritto:Per i rifiuti che raccoglie la ditta hai ragione non è un buon esempio ma per i calcinacci della ditta non sono d'accordo perché il produttore si identifica tra committente e appaltatore in misura dell'ingerenza del committente nei lavori, cosa che può essere anche contrattualizzata (immagina un cantiere grande dove si raccolgono prima tutti i rifiuti in un deposito temporaneo da varie ditte e poi c'è un unico raccoglitore e trasportatore... . Ma al di là di questa difficile diatriba nella quale non era mia intenzione imbattermi, vi chiederei di aiutarmi a sciogliere il reale dubbio, indipendentemente da chi sia il produttore...grazie

scusami, Alessandra, ma non riesco a capire perchè i tuoi se vengono sempre fuori dopo che una persona ti fa una obiezione.

quindi, se è contrattualizzata è un conto, se è un grande cantiere dove si raccolgono prima tutti i rifiuti in un deposito temporaneo da varie ditte.

quindi, metti un punto invece di una serie di virgole, identificaci per favore lo stato in cui sei e poi DOPO magari possiamo FORSE arrivare ad una risposta comune..
:-)
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Messaggio  fbyron Gio Giu 20, 2019 9:51 pm

x-alessandra ha scritto: i contratti attualmente in essere definiscono che i rifiuti da demolizione prodotti sono della ditta che demolisce

Sì deve distinguere tra produttore iniziale e detentore.
Chi demolisce fisicamente è produttore iniziale, e solo lui può trasportare i rifiuti da lui prodotti con i propri mezzi con la 2bis.
Il detentore può solo chiamare un trasportatore terzo.

x-alessandra ha scritto: come produttore non è tenuto a registrare i movimenti di carico e scarico sul registro, ma come trasportatore in proprio si. Quale attività è obbligato a seguire per legge?

Le attivitá di demolizione non prevedono l'obbligo di registrazione per i non pericolosi.
Idem la 152 esclude l'obbligo di registrazione per i non pericolosi trasportati in 2bis. È una esclusione esplicita.

Buona serata

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Messaggio  LattanziAmbiente Ven Gen 24, 2020 7:41 pm

Però mi pare che per l'art. 266, comma 4: "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione, .... , si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività". Pertanto chi fa manutenzione i rifiuti prodotti da tali attività sono i loro e si considerano prodotti presso la loro sede o domicilio, quindi devono tenere un registro di carico/scarico presso la propria sede dove riportare i dati della produzione e i movimenti dei rifiuti.
Nel caso delle imprese edili, pertanto, se fanno manutenzione/ristrutturazione i rifiuti sono i loro, ai sensi dell'art. 266, comma 4, ma, come giustamente ricordavate in precedenza, sono esentati dal compilare il registro di carico/scarico, nemmeno come attività di trasporto in 2 bis. Ma questo vale solo per i non pericolosi o sbaglio?
Cmq l'attività edile è piuttosto complicata, ad esempio bisognerebbe distinguere tra manutenzione ordinaria e straordinaria e poi che tipo di accordi ci sono tra le parti, anche questi incidono in alcuni casi, e poi, se viene prodotto un rifiuto pericoloso (una guaina pericolosa, amianto, ecc...) questo va riportato sul registro rifiuti e poi scatta il MUD eccetera, in tal caso va registrato solo il rifiuto pericoloso o scatta per tutti? Anche questo non è molto chiaro.
In questi casi io consiglio ai clienti di farlo per tutti i rifiuti e buonanotte, così si evitano problemi in sede id controllo.
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