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registro c/s - rifiuti edili da demoliz - trasporto in proprio
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registro c/s - rifiuti edili da demoliz - trasporto in proprio
Buongiorno, un piccolo dubbio:
una ditta edile che trasporta in proprio i propri rifiuti da demolizione codice cer 17 (i contratti attualmente in essere definiscono che i rifiuti da demolizione prodotti sono della ditta che demolisce), come produttore non è tenuto a registrare i movimenti di carico e scarico sul registro, ma come trasportatore in proprio si. Quale attività è obbligato a seguire per legge?
Grazie
una ditta edile che trasporta in proprio i propri rifiuti da demolizione codice cer 17 (i contratti attualmente in essere definiscono che i rifiuti da demolizione prodotti sono della ditta che demolisce), come produttore non è tenuto a registrare i movimenti di carico e scarico sul registro, ma come trasportatore in proprio si. Quale attività è obbligato a seguire per legge?
Grazie
x-alessandra- Membro della community
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Re: registro c/s - rifiuti edili da demoliz - trasporto in proprio
[quote="x-alessandra"]Buongiorno, un piccolo dubbio:
una ditta edile che trasporta in proprio i propri rifiuti da demolizione codice cer 17 (i contratti attualmente in essere definiscono che i rifiuti da demolizione prodotti sono della ditta che demolisce), /quote]
Non sono i contratti che lo stabiliscono, è proprio la definizione normativa di produttore del rifiuto che lo dice. Se tu demolisci sei tu che produci il rifiuto (chi altri potrebbe essere?)
una ditta edile che trasporta in proprio i propri rifiuti da demolizione codice cer 17 (i contratti attualmente in essere definiscono che i rifiuti da demolizione prodotti sono della ditta che demolisce), /quote]
Non sono i contratti che lo stabiliscono, è proprio la definizione normativa di produttore del rifiuto che lo dice. Se tu demolisci sei tu che produci il rifiuto (chi altri potrebbe essere?)
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: registro c/s - rifiuti edili da demoliz - trasporto in proprio
Potrebbe essere il committente e la ditta soltanto un esecutore materiale del lavoro. Se contrattualmente indico che la ditta rompe il muro ma gli inerti continuano ad essere miei, la ditta non ne è responsabile, non ne è titolare e non ha le incombenze del produttore. Al pari di una ditta di pulizie che spazza e raccoglie le carte dai cestini e mi lascia la busta piena nell'ingresso dell'ufficio. Il dubbio tuttavia è sulla possibilità per il trasportatore in proprio di non registrare sul reg C/S gli inerti.
x-alessandra- Membro della community
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Re: registro c/s - rifiuti edili da demoliz - trasporto in proprio
Perdonami, ma non sono d'accordo su quanto scrivi.
Come dice giustamente isa, chi è il produttore lo stabilisce la normativa, non un contratto.
Gli esempi che hai citato non sono proprio uguali:
la ditta di pulizie spazza e raccoglie i rifiuti che tu hai prodotto (sono già rifiuti, prodotti da te, che hai lasciato per terra o nei cestini).
La ditta edile fa una lavorazione che produce rifiuti, ovvero demolisce il tuo muro e ne vengono fuori calcinacci; lo "trasforma".
Contrattualmente puoi concordare chi paga, ma non stabilire chi li ha prodotti o chi ne è responsabile.
Come dice giustamente isa, chi è il produttore lo stabilisce la normativa, non un contratto.
Gli esempi che hai citato non sono proprio uguali:
la ditta di pulizie spazza e raccoglie i rifiuti che tu hai prodotto (sono già rifiuti, prodotti da te, che hai lasciato per terra o nei cestini).
La ditta edile fa una lavorazione che produce rifiuti, ovvero demolisce il tuo muro e ne vengono fuori calcinacci; lo "trasforma".
Contrattualmente puoi concordare chi paga, ma non stabilire chi li ha prodotti o chi ne è responsabile.
-bz8-- Utente Attivo
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Re: registro c/s - rifiuti edili da demoliz - trasporto in proprio
Per i rifiuti che raccoglie la ditta hai ragione non è un buon esempio ma per i calcinacci della ditta non sono d'accordo perché il produttore si identifica tra committente e appaltatore in misura dell'ingerenza del committente nei lavori, cosa che può essere anche contrattualizzata (immagina un cantiere grande dove si raccolgono prima tutti i rifiuti in un deposito temporaneo da varie ditte e poi c'è un unico raccoglitore e trasportatore... . Ma al di là di questa difficile diatriba nella quale non era mia intenzione imbattermi, vi chiederei di aiutarmi a sciogliere il reale dubbio, indipendentemente da chi sia il produttore...grazie
x-alessandra- Membro della community
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Re: registro c/s - rifiuti edili da demoliz - trasporto in proprio
io ritengo che non debba registrarli
-bz8-- Utente Attivo
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Re: registro c/s - rifiuti edili da demoliz - trasporto in proprio
Per i rifiuti provenienti da attività di cantiere non c'è obbligo di registrazione a meno che non siano classificati come pericolosi.
Il produttore di un rifiuto è colui il quale "materialmente" lo produce.
Al pari un produttore di rifiuti iscritto in 2 bis per il trasporto non è obbligato alla registrazione sempre che non trasporti rifiuti pericolosi nel limite di 30 kg o 30 lt. al giorno. Allora, in questo caso deve registrare non tanto perchè li trasporta, quanto perchè li produce.
Tutto il resto è noia.
Il produttore di un rifiuto è colui il quale "materialmente" lo produce.
Al pari un produttore di rifiuti iscritto in 2 bis per il trasporto non è obbligato alla registrazione sempre che non trasporti rifiuti pericolosi nel limite di 30 kg o 30 lt. al giorno. Allora, in questo caso deve registrare non tanto perchè li trasporta, quanto perchè li produce.
Tutto il resto è noia.

Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: registro c/s - rifiuti edili da demoliz - trasporto in proprio
x-alessandra ha scritto:Potrebbe essere il committente e la ditta soltanto un esecutore materiale del lavoro. Se contrattualmente indico che la ditta rompe il muro ma gli inerti continuano ad essere miei, la ditta non ne è responsabile, non ne è titolare e non ha le incombenze del produttore. Al pari di una ditta di pulizie che spazza e raccoglie le carte dai cestini e mi lascia la busta piena nell'ingresso dell'ufficio. Il dubbio tuttavia è sulla possibilità per il trasportatore in proprio di non registrare sul reg C/S gli inerti.
Ci sono parecchie sentenze di Cassazione che dicono il contrario ormai da oltre 15 anni.
"contrattualmente" nella disciplina dei rifiuti non significa un beneamato...
Il produttore del rifiuto è il soggetto la cui attività (nel senso di attività materiale) produce il rifiuto.
Non può essere nessun altro.
Dunque se io chiamo un muratore per farmi buttare giù un muro è evidente che il produttore dei rifiuti è il muratore. Se volessi essere io il produttore dovrei buttarmi giù il muro da sola.
Nei rifiuti il concetto di proprietà (miei, suoi, loro), NON ESISTE
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: registro c/s - rifiuti edili da demoliz - trasporto in proprio
-bz8- ha scritto:Perdonami, ma non sono d'accordo su quanto scrivi.
Come dice giustamente isa, chi è il produttore lo stabilisce la normativa, non un contratto.
Gli esempi che hai citato non sono proprio uguali:
la ditta di pulizie spazza e raccoglie i rifiuti che tu hai prodotto (sono già rifiuti, prodotti da te, che hai lasciato per terra o nei cestini).
La ditta edile fa una lavorazione che produce rifiuti, ovvero demolisce il tuo muro e ne vengono fuori calcinacci; lo "trasforma".
Contrattualmente puoi concordare chi paga, ma non stabilire chi li ha prodotti o chi ne è responsabile.




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isamonfroni- Moderatrice
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Re: registro c/s - rifiuti edili da demoliz - trasporto in proprio
x-alessandra ha scritto:Per i rifiuti che raccoglie la ditta hai ragione non è un buon esempio ma per i calcinacci della ditta non sono d'accordo perché il produttore si identifica tra committente e appaltatore in misura dell'ingerenza del committente nei lavori, cosa che può essere anche contrattualizzata (immagina un cantiere grande dove si raccolgono prima tutti i rifiuti in un deposito temporaneo da varie ditte e poi c'è un unico raccoglitore e trasportatore... . Ma al di là di questa difficile diatriba nella quale non era mia intenzione imbattermi, vi chiederei di aiutarmi a sciogliere il reale dubbio, indipendentemente da chi sia il produttore...grazie
scusami, Alessandra, ma non riesco a capire perchè i tuoi se vengono sempre fuori dopo che una persona ti fa una obiezione.
quindi, se è contrattualizzata è un conto, se è un grande cantiere dove si raccolgono prima tutti i rifiuti in un deposito temporaneo da varie ditte.
quindi, metti un punto invece di una serie di virgole, identificaci per favore lo stato in cui sei e poi DOPO magari possiamo FORSE arrivare ad una risposta comune..
:-)
beltrale- Utente Attivo
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Re: registro c/s - rifiuti edili da demoliz - trasporto in proprio
x-alessandra ha scritto: i contratti attualmente in essere definiscono che i rifiuti da demolizione prodotti sono della ditta che demolisce
Sì deve distinguere tra produttore iniziale e detentore.
Chi demolisce fisicamente è produttore iniziale, e solo lui può trasportare i rifiuti da lui prodotti con i propri mezzi con la 2bis.
Il detentore può solo chiamare un trasportatore terzo.
x-alessandra ha scritto: come produttore non è tenuto a registrare i movimenti di carico e scarico sul registro, ma come trasportatore in proprio si. Quale attività è obbligato a seguire per legge?
Le attivitá di demolizione non prevedono l'obbligo di registrazione per i non pericolosi.
Idem la 152 esclude l'obbligo di registrazione per i non pericolosi trasportati in 2bis. È una esclusione esplicita.
Buona serata
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fbyron- Utente Attivo
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Re: registro c/s - rifiuti edili da demoliz - trasporto in proprio
Però mi pare che per l'art. 266, comma 4: "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione, .... , si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività". Pertanto chi fa manutenzione i rifiuti prodotti da tali attività sono i loro e si considerano prodotti presso la loro sede o domicilio, quindi devono tenere un registro di carico/scarico presso la propria sede dove riportare i dati della produzione e i movimenti dei rifiuti.
Nel caso delle imprese edili, pertanto, se fanno manutenzione/ristrutturazione i rifiuti sono i loro, ai sensi dell'art. 266, comma 4, ma, come giustamente ricordavate in precedenza, sono esentati dal compilare il registro di carico/scarico, nemmeno come attività di trasporto in 2 bis. Ma questo vale solo per i non pericolosi o sbaglio?
Cmq l'attività edile è piuttosto complicata, ad esempio bisognerebbe distinguere tra manutenzione ordinaria e straordinaria e poi che tipo di accordi ci sono tra le parti, anche questi incidono in alcuni casi, e poi, se viene prodotto un rifiuto pericoloso (una guaina pericolosa, amianto, ecc...) questo va riportato sul registro rifiuti e poi scatta il MUD eccetera, in tal caso va registrato solo il rifiuto pericoloso o scatta per tutti? Anche questo non è molto chiaro.
In questi casi io consiglio ai clienti di farlo per tutti i rifiuti e buonanotte, così si evitano problemi in sede id controllo.
Nel caso delle imprese edili, pertanto, se fanno manutenzione/ristrutturazione i rifiuti sono i loro, ai sensi dell'art. 266, comma 4, ma, come giustamente ricordavate in precedenza, sono esentati dal compilare il registro di carico/scarico, nemmeno come attività di trasporto in 2 bis. Ma questo vale solo per i non pericolosi o sbaglio?
Cmq l'attività edile è piuttosto complicata, ad esempio bisognerebbe distinguere tra manutenzione ordinaria e straordinaria e poi che tipo di accordi ci sono tra le parti, anche questi incidono in alcuni casi, e poi, se viene prodotto un rifiuto pericoloso (una guaina pericolosa, amianto, ecc...) questo va riportato sul registro rifiuti e poi scatta il MUD eccetera, in tal caso va registrato solo il rifiuto pericoloso o scatta per tutti? Anche questo non è molto chiaro.
In questi casi io consiglio ai clienti di farlo per tutti i rifiuti e buonanotte, così si evitano problemi in sede id controllo.
LattanziAmbiente- Membro della community
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