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necessità o meno della relazione di incidente

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Messaggio  silvia Mer Giu 27, 2018 10:52 am

Buongiorno a tutti voi del forum, una domanda che temo suonerà stupida ma per me non lo è.

Il mio titolare è consulente ADR per una ditta produttrice di prodotti infiammabili, che effettua operazioni di carico di merci pericolose in cisterna (riempitore). Non è consulente per la ditta di trasporto.
Dopo alcune ore di viaggio una cisterna, per l'appunto riempita dal nostro cliente con prodotti dii propria produzione, ha avuto un incidente (rovesciamento in una rotonda, è stato riferito a causa di un cedimento della banchina stradale, con sversamento superiore a 1000 litri e intervento dei VVF). Nulla è stato contestato dal trasportatore al riempitore in merito alle operazioni di riempimento svolte.

Domanda forse stupida: la notifica spetta SOLO al soggetto che ha in prima persona avuto l’incidente (cioè il trasportatore), oppure in questo caso il riempitore deve fare anch’egli la notifica secondo 1.8.5 del Regolamento, in quanto la sua azione è potenzialmente legata alla dinamica dell'incidente? ad esempio il nostro cliente ovviamente dispone per ogni carico della verifica del rispetto dei coefficienti di riempimento, che sono determinanti per la stabilità del mezzo rispetto al rollio e al beccheggio, e se non rispettati possono concorrere a causare ribaltamenti.

So che i casi in cui fare la notifica sono definiti al par. 1.8.5.1, ma Non mi è chiaro il significato da dare al termine “rispettivamente” nello stesso paragrafo: se cioè tutti i soggetti della catena ADR, una volta informati, sono coinvolti a prescindere che l’incidente sia capitato in prima persona a loro e devono relazionare su quanto hanno compiuto nell’ambito della catena di trasporto, soprattutto se la loro azione potrebbe in linea teorica essere stata la causa dell'incidente, oppure se............ sono tutti cavoli del trasportatore!.

Grazie a chi mi risponderà!!
silvia
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Messaggio  Enrico Gio Giu 28, 2018 12:07 pm

Io non avrei dubbi: farei la notifica.
Primo perché nel dubbio (che secondo me no c'è) è meglio farla, secondo perché nella notifica devono anche essere riportate le cause e mi sembra una tutela per il vostro cliente mettere da subito in chiaro la sua assenza di responsabilità nell'evento.
Saluti

silvia ha scritto:Buongiorno a tutti voi del forum, una domanda che temo suonerà stupida ma per me non lo è.

Il mio titolare è consulente ADR per una ditta produttrice di prodotti infiammabili, che effettua operazioni di carico di merci pericolose in cisterna (riempitore). Non è consulente per la ditta di trasporto.
Dopo alcune ore di viaggio una cisterna, per l'appunto riempita dal nostro cliente con prodotti dii propria produzione, ha avuto un incidente (rovesciamento in una rotonda, è stato riferito a causa di un cedimento della banchina stradale, con sversamento superiore a 1000 litri e intervento dei VVF). Nulla è stato contestato dal trasportatore al riempitore in merito alle operazioni di riempimento svolte.

Domanda forse stupida: la notifica spetta SOLO al soggetto che ha in prima persona avuto l’incidente (cioè il trasportatore),  oppure in questo caso il riempitore deve fare anch’egli la notifica secondo 1.8.5 del Regolamento, in quanto la sua azione è potenzialmente legata alla dinamica dell'incidente? ad esempio il nostro cliente ovviamente dispone per ogni carico della verifica del rispetto dei coefficienti di riempimento, che sono determinanti per la stabilità del mezzo rispetto al rollio e al beccheggio, e se non rispettati possono concorrere a causare ribaltamenti.

So che i casi in cui fare la notifica sono definiti al par. 1.8.5.1, ma Non mi è chiaro il significato da dare al termine “rispettivamente” nello stesso paragrafo: se cioè tutti i soggetti della catena ADR, una volta informati, sono coinvolti a prescindere che l’incidente sia capitato in prima persona a loro e devono relazionare su quanto hanno compiuto nell’ambito della catena di trasporto, soprattutto se la loro azione potrebbe in linea teorica essere stata la causa dell'incidente, oppure se............ sono tutti cavoli del trasportatore!.

Grazie a chi mi risponderà!!
Enrico
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Messaggio  silvia Gio Giu 28, 2018 1:08 pm

Grazie Enrico, anche se non seguiremo il tuo consiglio, ora ti spiego perchè.

Ci abbiamo riflettuto sopra, SENZA il conforto dell'autorità competente che, interpellata, ci ha detto "leggetevi l'ADR".

Abbiamo quindi riletto l'ADR...........

1.8.3.6 – RELAZIONE DI INCIDENTE
Quando, durante una operazione di carico, scarico, riempimento, imballaggio, trasporto EFFETTUATI DALL’IMPRESA INTERESSATA, si verifica un incidente che arrechi danno a persone/cose/ambiente, avvenuto, il consulente (sottinteso: dell’impresa interessata) redige una RELAZIONE DI INCIDENTE DESTINATA ALLA DIREZIONE DELL’IMPRESA O, SE DEL CASO, AD UNA AUTORITA’ PUBBLICA LOCALE (che evidentemente NON è il Ministero dei Trasporti)

COMMENTO
nel nostro caso il mio capo NON deve fare relazione di incidente per la nostra impresa, perché ad essa, in qualità di “impresa interessata” secondo 1.8.3.6, non è direttamente accaduto alcun incidente.


1.8.5 . NOTIFICA
In caso di incidente con obbligo di notifica (*) durante le operazioni di carico, riempimento, trasporto, scarico di merci pericolose, il caricatore, il riempitore, il trasportatore e il destinatario devono RISPETTIVAMENTE ASSICURARSI che un rapporto redatto secondo 1.8.5.4 sia trasmesso alla AUTORITA’ COMPETENTE (il Ministero dei Trasporti) entro un mese.
(*) per le casistiche vedi 1.8.5.3: danni a persone con ferite e/o morte, sversamenti oltre una certa entità, intervento dell’autorità, danno ambientale oltre i 50000 euro indipendentemente dalla quantità…

COMMENTO
L’incidente occorso rientra fra quelli con obbligo di notifica.
Non ci appare chiarissimo, alla lettura del paragrafo, che il termine “rispettivamente” faccia ricadere gli obblighi di “accertamento della trasmissione della notifica” solo in capo al soggetto a cui materialmente capita l’incidente.
Il modulo 1.8.5.4, peraltro, è da compilarsi per incidenti occorsi “durante il trasporto” (vedi intestazione del paragrafo) ed è intestato al trasportatore…………..
A ns avviso il nostro cliente, riempitore, NON deve mandare la notifica in proprio, ma deve assicurarsi, inviando una PEC al trasportatore, che egli abbia provveduto ad effettuare la prescritta notifica nei termini previsti e farsene inviare copia.
Altrimenti si arriva al paradosso che tutti i soggetti "potenzialmente interessati" mandano la loro notifica... che paradossalmente è intestata al trasportatore....


Attendo commenti, grazie!
silvia
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Messaggio  Enrico Gio Giu 28, 2018 7:13 pm

Mi hai convinto.
Ma se non inviate notifica o relazione mi pare di particolare interesse per la tutela del vostro cliente che voi possiate almeno visionare quanto invia il trasportatore. Non si sa mai che tenda ad incolpare il vostro cliente per scagionare il suo.

Buona giornata

PS: a volte si trova qualche delucidazione alla norma anche nei quiz per il consulente....avete guardato?

silvia ha scritto:Grazie Enrico, anche se non seguiremo il tuo consiglio, ora ti spiego perchè.

Ci abbiamo riflettuto sopra, SENZA il conforto dell'autorità competente che, interpellata, ci ha detto "leggetevi l'ADR".

Abbiamo quindi riletto l'ADR...........

1.8.3.6 – RELAZIONE DI INCIDENTE
Quando, durante una operazione di carico, scarico, riempimento, imballaggio, trasporto EFFETTUATI DALL’IMPRESA INTERESSATA, si verifica un incidente che arrechi danno a persone/cose/ambiente, avvenuto, il consulente (sottinteso: dell’impresa interessata) redige una RELAZIONE DI INCIDENTE DESTINATA ALLA DIREZIONE DELL’IMPRESA O, SE DEL CASO, AD UNA AUTORITA’ PUBBLICA LOCALE (che evidentemente NON è il Ministero dei Trasporti)

COMMENTO
nel nostro caso il mio capo NON deve fare relazione di incidente per la nostra impresa, perché ad essa, in qualità di “impresa interessata” secondo 1.8.3.6, non è direttamente accaduto alcun incidente.


1.8.5 . NOTIFICA
In caso di incidente con obbligo di notifica (*) durante le operazioni di carico, riempimento, trasporto, scarico di merci pericolose, il caricatore, il riempitore, il trasportatore e il destinatario devono RISPETTIVAMENTE ASSICURARSI che un rapporto redatto secondo 1.8.5.4 sia trasmesso alla AUTORITA’ COMPETENTE (il Ministero dei Trasporti) entro un mese.
(*) per le casistiche vedi 1.8.5.3: danni a persone con ferite e/o morte, sversamenti oltre una certa entità, intervento dell’autorità, danno ambientale oltre i 50000 euro indipendentemente dalla quantità…

COMMENTO
L’incidente occorso rientra fra quelli con obbligo di notifica.
Non ci appare chiarissimo, alla lettura del paragrafo, che il termine “rispettivamente” faccia ricadere gli obblighi di “accertamento della trasmissione della notifica” solo in capo al soggetto a cui materialmente capita l’incidente.
Il modulo 1.8.5.4, peraltro, è da compilarsi per incidenti occorsi “durante il trasporto” (vedi intestazione del paragrafo) ed è intestato al trasportatore…………..
A ns avviso il nostro cliente, riempitore, NON deve mandare la notifica in proprio, ma deve assicurarsi, inviando una PEC al trasportatore, che egli abbia provveduto ad effettuare la prescritta notifica nei termini previsti e farsene inviare copia.
Altrimenti si arriva al paradosso che tutti i soggetti "potenzialmente interessati" mandano la loro notifica... che paradossalmente è intestata al trasportatore....


Attendo commenti, grazie!
Enrico
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Messaggio  silvia Ven Giu 29, 2018 8:59 am

Abbiamo fatto richiesta della relazione che sarà inviata dal consulente del trasportatore.
Si, ho già spulciato fra i quiz, ma ... ce n'è uno solo pertinente, e alla luce della "profonda conoscenza" Laughing Laughing Laughing da noi acquisita con questo caso pratico... il quiz mi sembra sbagliato o quantomeno fuorviante.
Grazie per la tua partecipazione ed il confronto.
silvia
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