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SALDATURA AD ARIA CALDA - EMISSIONI IN ATMOSFERA
2 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Argomenti in attesa di sezione
Pagina 1 di 1
SALDATURA AD ARIA CALDA - EMISSIONI IN ATMOSFERA
Buongiorno a tutti
vorrei porre una questione relativa alla Parte V del D.lgs152/06 relativa alle emissioni in atmosfera.
In produzione stiamo installando un forno per saldatura ad aria calda, c.d. saldatura per convezione, per la saldatura dei vari componenti sulle elettroniche. In pratica si va a depositare alcuni quadratini della pasta saldante e si fa fare un ciclo a 250°C per la rifusione.
Non c'è nessuna emissione né di fumi particolari, né di polvere, e il bocchettone praticamente serve per lo scarico di aria calda preveniente dal forno, anche se il manuale di uso e manutenzione parla comunque di "scarico di fumi da saldatura".
Qualcuno ha esperienza con i forni a convezione?
Come vi siete comportati per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera?
Ho consultato l'allegato tecnico 30 del D.lgs152/06, relativo alla saldatura, ma tra le varie tecniche di saldatura, non ho trovato nessun riferimento alla saldatura per convezione.
Grazie e complimenti per la competenza di questo Forum.
vorrei porre una questione relativa alla Parte V del D.lgs152/06 relativa alle emissioni in atmosfera.
In produzione stiamo installando un forno per saldatura ad aria calda, c.d. saldatura per convezione, per la saldatura dei vari componenti sulle elettroniche. In pratica si va a depositare alcuni quadratini della pasta saldante e si fa fare un ciclo a 250°C per la rifusione.
Non c'è nessuna emissione né di fumi particolari, né di polvere, e il bocchettone praticamente serve per lo scarico di aria calda preveniente dal forno, anche se il manuale di uso e manutenzione parla comunque di "scarico di fumi da saldatura".
Qualcuno ha esperienza con i forni a convezione?
Come vi siete comportati per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera?
Ho consultato l'allegato tecnico 30 del D.lgs152/06, relativo alla saldatura, ma tra le varie tecniche di saldatura, non ho trovato nessun riferimento alla saldatura per convezione.
Grazie e complimenti per la competenza di questo Forum.
Ospite- Ospite
Re: SALDATURA AD ARIA CALDA - EMISSIONI IN ATMOSFERA
AS-CRISTIANO ha scritto:
...
In produzione stiamo installando un forno per saldatura ad aria calda, c.d. saldatura per convezione, per la saldatura dei vari componenti sulle elettroniche. In pratica si va a depositare alcuni quadratini della pasta saldante e si fa fare un ciclo a 250°C per la rifusione.
Non c'è nessuna emissione né di fumi particolari, né di polvere, e il bocchettone praticamente serve per lo scarico di aria calda preveniente dal forno, anche se il manuale di uso e manutenzione parla comunque di "scarico di fumi da saldatura".
...
uhm ... la pasta saldante di cosa è composta? lega di stagno e qualcos'altro? la scaldi a 250° e non hai alcuna emissione?
a me sembra una brasatura/saldo-brasatura, che usa aria calda per raggiungere il punto di fusione della pasta e creare la connessione elettrica tra i componenti... quindi un'attività di "saldatura" a pieno titolo ...
per me, dovrebbe rientrare tra le attività in deroga soggette ad adesione all'autorizzazione generale (art. 272, co. 2 e Parte II dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06), ma bisogna che controlli le frasi di rischio (o indicazioni di pericolo che siano) per sapere se puoi usufruire della semplificazione o meno... e poi controlli la tua regione come ha legiferato sull'argomento (allegato tecnico n. 30, quindi Lombardia? allora B.1 o B.2, forse più B.2, ma credo cambi poco).
cescal64- Utente Attivo
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Località : bologna
Re: SALDATURA AD ARIA CALDA - EMISSIONI IN ATMOSFERA
cescal64 ha scritto:
uhm ... la pasta saldante di cosa è composta? lega di stagno e qualcos'altro? la scaldi a 250° e non hai alcuna emissione?
a me sembra una brasatura/saldo-brasatura, che usa aria calda per raggiungere il punto di fusione della pasta e creare la connessione elettrica tra i componenti... quindi un'attività di "saldatura" a pieno titolo ...
per me, dovrebbe rientrare tra le attività in deroga soggette ad adesione all'autorizzazione generale (art. 272, co. 2 e Parte II dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06), ma bisogna che controlli le frasi di rischio (o indicazioni di pericolo che siano) per sapere se puoi usufruire della semplificazione o meno... e poi controlli la tua regione come ha legiferato sull'argomento (allegato tecnico n. 30, quindi Lombardia? allora B.1 o B.2, forse più B.2, ma credo cambi poco).
Grazie per la risposta
Ho verificato che, anche se in produzione parlano di "saldatura", si tratta in effetti di un'operazione di brasatura come avevi correttamente dedotto. La pasta saldante che andremo a utilizzare è un lega di stagno e argento.
Da MSDS le frasi di rischio sono le H302, H315, H317, H319, H332, H334, H335, quindi nessuna frase di rischio H4xx specifico per l'ambiente. E immagino che essendo questa la situazione, posso richiedere l'autorizzazione secondo la procedura semplificata, come da art. 272. È corretto?
In caso contrario, dal momento che non abbiamo vincoli particolari ad utilizzare una pasta saldante piuttosto che un'altra, quali caratteristiche devo controllare prima dell'acquisto?
Ovviamente se possibile preferirei fare la semplificata, anche perché (almeno in Lombardia) non è più possibile richiedere l'autorizzazione in via ordinaria da art. 269, e in quel caso mi toccherebbe invece fare l'A.U.A.
Ospite- Ospite
Re: SALDATURA AD ARIA CALDA - EMISSIONI IN ATMOSFERA
...non è un problema di rischio per l'ambiente, ma:
...penso sia ancora questo il riferimento per la Lombardia, e cmq è scritto sia nel modello di domanda di adesione che nel D.Lgs. 152/06, che sono escluse dalla semplificata le attività che rilasciano sostanze CMR+ nei fumi e/o utilizzano sostanze le frasi di rischio R citate che, più o meno, sono diventate le indicazioni di pericolo H350, H340, H360, H341 (scusa la brutalità, aurora )... controlla la pasta e altri eventuali materiali o prodotti che saldi e/o usi, poi procedi di conseguenza ...DGR 8832/08 Lombardia ha scritto:
1 - Non sarà possibile aderire all’autorizzazione generale, ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. n. 152/06:
a) in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.e i.;
b) nel caso in cui siano utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. n. 52/97 e successive modifiche ed integrazioni, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 ed R68;
...
cescal64- Utente Attivo
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Località : bologna
Re: SALDATURA AD ARIA CALDA - EMISSIONI IN ATMOSFERA
a costo di sembrare estremamente prosaica, comincio con il dire che un forno a convenzione è un "volgarissimo" forno proprio come quelli da casa o da ristorantino, MA ventilato da un'estrazione forzata.
Detto questo, il principio di quella "saldatura" è il rammollimento (e quindi non la fusione) del materiale metallico opportunamente posizionato, in modo che la "pasta saldante" appunto si liberi della componente volatile e lasci in sito solo la sua parte metallica, che è quello che si desidera ottenere.
quindi, io non ritengo che si sia nella tipica fattispecie delle saldature come regolamentate da alcune regioni, tra cui la Lombardia.
peraltro, per non lontane esperienze avute in quella regione mi sono dovuta rendere conto che mica solo in campania sembriamo una raccolta eterogenea di monaci scalzi e capaci di ripetere come un mantra solo le litanie dele delibere regionali non appena si sconfina nel campo ambientale, e riuscire a far comprendere un ciclo tecnologico non usuale in un ufficio comunque vada amministrativo può risultare un'impresa degna dei tunnel per farci passare i neutrini sotto/dentro a velocità impensabili.
Poichè tanto lo stagno quanto l'argento, nella loro forma metallica, non sono neppure classificati come pericolosi (vi ricordo che con le posate di argento ci si mangia e per preservare gli alimenti i barattoli di ferro si fanno con la c.d. "banda stagnata") è evidente che quei codici di pericolo sono riferiti al resto della pasta saldante.
E le emissioni prodotte saranno quindi dei tipici "intermedi di produzione" derivanti dalla degradazione dei droganti dei metalli che ne consentono il ramollimento (ribadisco: non la fusione come fisicamente e chimicamente intesa) ed è sulla loro composizione che va considerata la fattispecie emissiva.
Immagino peraltro che la quantità in peso utilizzata giornalmente sia comunque esigua, parlandone in kg.
A me questo quesito è parso abbastanza interessante da essermi andata a cercare il notebook, visto che il mio fisso con questo forum ha un cattivo rapporto e non mi fa comparire ormai da oltre 3 mesi i pulsanti per la risposta.
Ho però la netta e non gradevole sensazione di non essere stata particolarmente d'aiuto a As- Cristiano con questa mia risposta tecnica sì ma altamente interlocutoria, quindi cerco di rimediare in una sintesi di spirito più partenopeo che prevede 2 opzioni:
1) parlare di microsaldature eseguite con pasta saldante, e rifarsi alla specifica voce prevista dalla regione lombardia, ma tenere presente che vanno con il regime della autorizzazione generale in deroga solo le tipologie produttive previste negli specifici (e tecnologicamente parecchio obolesti pure) allegati.
2) scoprire cosa si emette davvero -o meglio da cosa si emette-che altro - e ricondursi presumibilmente alla verniciatura di oggetti non metallici oppure all'uso di prodotti collanti, sempre per restare nella sfera di applicabilità dell'art. 272 c.2
Poi... poi c'è la MIA posizione.
Capire cosa si emette come sostanza derivata da cosa, verificare conti alla mano documentabili e dimostrabili di stare al di sotto delle soglie di significatività delle singole sostanze - presumibilmente ribadisco volatili o almeno semivolatili- verificarne la eventuale pericolosità solo in loco e solo per i lavoratori, pertanto tentare l'applicazione di art. 272 sì, ma comma 5.
Ovviamente, non conoscendo nulla di ciò di cui parliamo non posso assolutamente sbilanciarmi, ma ritengo che un serio esame della sds, magari corroborato da un paio di telefonate con il produttore, possa spingere in questa direzione.
Naturalmente, se l'azienda ha già, come presumo abbia per il resto delle produzioni, un'autorizzazione alle emissioni, anche in deroga, in ogni caso ci sarà un nuovo punto di sfogo, un camino insomma di cui occorre rendere conto, e se le cose stessero come io mi auguro stiano si fa una istanzaper art. 269 c.8 di "variazione non significativa", come se si mettesse un'altra caldaia per l'acqua calda nei bagni che, per sua potenza, non dev'essere denunziata nè autorizzata ma è bene sia noto che quel punto di emissione c'è ma non è soggetto ad autorizzazione.
La parcella te la mando dopo.
Detto questo, il principio di quella "saldatura" è il rammollimento (e quindi non la fusione) del materiale metallico opportunamente posizionato, in modo che la "pasta saldante" appunto si liberi della componente volatile e lasci in sito solo la sua parte metallica, che è quello che si desidera ottenere.
quindi, io non ritengo che si sia nella tipica fattispecie delle saldature come regolamentate da alcune regioni, tra cui la Lombardia.
peraltro, per non lontane esperienze avute in quella regione mi sono dovuta rendere conto che mica solo in campania sembriamo una raccolta eterogenea di monaci scalzi e capaci di ripetere come un mantra solo le litanie dele delibere regionali non appena si sconfina nel campo ambientale, e riuscire a far comprendere un ciclo tecnologico non usuale in un ufficio comunque vada amministrativo può risultare un'impresa degna dei tunnel per farci passare i neutrini sotto/dentro a velocità impensabili.
Poichè tanto lo stagno quanto l'argento, nella loro forma metallica, non sono neppure classificati come pericolosi (vi ricordo che con le posate di argento ci si mangia e per preservare gli alimenti i barattoli di ferro si fanno con la c.d. "banda stagnata") è evidente che quei codici di pericolo sono riferiti al resto della pasta saldante.
E le emissioni prodotte saranno quindi dei tipici "intermedi di produzione" derivanti dalla degradazione dei droganti dei metalli che ne consentono il ramollimento (ribadisco: non la fusione come fisicamente e chimicamente intesa) ed è sulla loro composizione che va considerata la fattispecie emissiva.
Immagino peraltro che la quantità in peso utilizzata giornalmente sia comunque esigua, parlandone in kg.
A me questo quesito è parso abbastanza interessante da essermi andata a cercare il notebook, visto che il mio fisso con questo forum ha un cattivo rapporto e non mi fa comparire ormai da oltre 3 mesi i pulsanti per la risposta.
Ho però la netta e non gradevole sensazione di non essere stata particolarmente d'aiuto a As- Cristiano con questa mia risposta tecnica sì ma altamente interlocutoria, quindi cerco di rimediare in una sintesi di spirito più partenopeo che prevede 2 opzioni:
1) parlare di microsaldature eseguite con pasta saldante, e rifarsi alla specifica voce prevista dalla regione lombardia, ma tenere presente che vanno con il regime della autorizzazione generale in deroga solo le tipologie produttive previste negli specifici (e tecnologicamente parecchio obolesti pure) allegati.
2) scoprire cosa si emette davvero -o meglio da cosa si emette-che altro - e ricondursi presumibilmente alla verniciatura di oggetti non metallici oppure all'uso di prodotti collanti, sempre per restare nella sfera di applicabilità dell'art. 272 c.2
Poi... poi c'è la MIA posizione.
Capire cosa si emette come sostanza derivata da cosa, verificare conti alla mano documentabili e dimostrabili di stare al di sotto delle soglie di significatività delle singole sostanze - presumibilmente ribadisco volatili o almeno semivolatili- verificarne la eventuale pericolosità solo in loco e solo per i lavoratori, pertanto tentare l'applicazione di art. 272 sì, ma comma 5.
Ovviamente, non conoscendo nulla di ciò di cui parliamo non posso assolutamente sbilanciarmi, ma ritengo che un serio esame della sds, magari corroborato da un paio di telefonate con il produttore, possa spingere in questa direzione.
Naturalmente, se l'azienda ha già, come presumo abbia per il resto delle produzioni, un'autorizzazione alle emissioni, anche in deroga, in ogni caso ci sarà un nuovo punto di sfogo, un camino insomma di cui occorre rendere conto, e se le cose stessero come io mi auguro stiano si fa una istanzaper art. 269 c.8 di "variazione non significativa", come se si mettesse un'altra caldaia per l'acqua calda nei bagni che, per sua potenza, non dev'essere denunziata nè autorizzata ma è bene sia noto che quel punto di emissione c'è ma non è soggetto ad autorizzazione.
La parcella te la mando dopo.
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Località : Napoli
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