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Comodato senza conducente di veicoli adibiti ad uso proprio
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Comodato senza conducente di veicoli adibiti ad uso proprio
Salve a tutti,
gentilmente volevo chiedervi qualche chiarimento riguardo a quanto stabilito dalla circolare 345 del 30 aprile 2015 riguardo alla disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo.
Nello specifico al comma 4 la circolare stabilisce che: "E’ consentita la disponibilità mediante comodato senza conducente di veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t. Ai fini dell’iscrizione all’Albo le imprese allegano alla domanda copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000."
In base a ciò sembrerebbe che qualsiasi privato possa concedere la disponibilità del proprio veicolo alla ditta che intende effettuare l'iscrizione alla categoria 2 bis purchè quest'ultima alleghi alla domanda copia del comodato corredata da dichiarazione di conformità all'originale.
Lo stesso quesito lo pongo anche alla sezione Regionale presso cui devo effettuare l'iscrizione ma mi sento rispondere che per loro il comodato è da riternersi valido solo se fatto tra una società di noleggio e la ditta che deve fare l'iscrizione.
Non convinto della risposta faccio la stessa domanda alla sezione regionale Veneto e loro, molto gentilmente dopo avermi messo in attesa, mi rispondono che la domanda d'iscrizione in categoria 2 bis può essere ritenuta ammissibile allegando un contratto di comodato ritenuto valido anche se fatto tra un privato e una società e/o impresa individuale e purchè questo contratto sia vistato dalla motorizzazione civile.
Qualcuno di voi ha avuto esperienze in merito? C'è qualche altro riferimento normativo che mi sfugge?
Grazie per l'attenzione.
Michele
gentilmente volevo chiedervi qualche chiarimento riguardo a quanto stabilito dalla circolare 345 del 30 aprile 2015 riguardo alla disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo.
Nello specifico al comma 4 la circolare stabilisce che: "E’ consentita la disponibilità mediante comodato senza conducente di veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t. Ai fini dell’iscrizione all’Albo le imprese allegano alla domanda copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000."
In base a ciò sembrerebbe che qualsiasi privato possa concedere la disponibilità del proprio veicolo alla ditta che intende effettuare l'iscrizione alla categoria 2 bis purchè quest'ultima alleghi alla domanda copia del comodato corredata da dichiarazione di conformità all'originale.
Lo stesso quesito lo pongo anche alla sezione Regionale presso cui devo effettuare l'iscrizione ma mi sento rispondere che per loro il comodato è da riternersi valido solo se fatto tra una società di noleggio e la ditta che deve fare l'iscrizione.
Non convinto della risposta faccio la stessa domanda alla sezione regionale Veneto e loro, molto gentilmente dopo avermi messo in attesa, mi rispondono che la domanda d'iscrizione in categoria 2 bis può essere ritenuta ammissibile allegando un contratto di comodato ritenuto valido anche se fatto tra un privato e una società e/o impresa individuale e purchè questo contratto sia vistato dalla motorizzazione civile.
Qualcuno di voi ha avuto esperienze in merito? C'è qualche altro riferimento normativo che mi sfugge?
Grazie per l'attenzione.
Michele
Ironmike- Membro della community
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Età : 48
Località : Centola
Re: Comodato senza conducente di veicoli adibiti ad uso proprio
attenzione alla durata del comodato:
Per i contratti superiori ai 30 giorni è previsto il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (cfr. art. 247 bis Reg. es. C.d.s. - circolari MOT citate).
da: http://www.patente.it/normativa/circolare-16-03-2015-n-5681-disponibilita-temporanea-comodato-o-locazione-senza-conducente?idc=2985
Per i contratti superiori ai 30 giorni è previsto il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (cfr. art. 247 bis Reg. es. C.d.s. - circolari MOT citate).
da: http://www.patente.it/normativa/circolare-16-03-2015-n-5681-disponibilita-temporanea-comodato-o-locazione-senza-conducente?idc=2985
PiazzaPulita- Utente Attivo
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