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Intermediazione e Commercio End Of Waste

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Messaggio  alexbach Ven Feb 19, 2016 4:37 pm

Buon pomeriggio,

Apro questa discussione per avere un chiarimento importante.
Vorrei gentilmente sapere se per commercializzare, attraverso l'intermediazione senza detenzione, rottami metallici EoW, come da regolamenti 333 o 715, è necessaria
un'iscrizione alla categoria 8? E cosa eventualmente sarebbe necessario per commercializzare gli stessi materiali EoW da e per altri paesi dell'UE.

Grazie per la gentile collaborazione.
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Messaggio  isamonfroni Ven Feb 19, 2016 4:59 pm

Se sono EoW certificati, non sono più rifiuti, dunque sono merci e seguono le regole del commercio delle merci.

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Messaggio  beltrale Sab Feb 20, 2016 12:07 pm

a meno che tu non indenda commercializzare rifiuti presso impianti certificati EoW.. in questo caso sì che si tratta di rifiuti.


la risposta comunque è semplice.. se il primo generatore di questi scarti è una azienda manifatturiera, allora non si può trattare di EoW, dato che si tratta di certificazione di IMPIANTI che trattano/recuperano i rifiuti.

ciao!



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Messaggio  alexbach Sab Feb 20, 2016 2:47 pm

Si tratta di rottami ferrosi e metallici, che vengono regolarmente recuperati da impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti e che vengono successivamente selezionati, trasformati e certificati come EoW secondo i regolamenti UE 333 e 715, destinati infine ad industrie siderurgiche e metallurgiche. Dunque, come da mia deduzione, trattandosi di merci, l'intermediario può anche non essere iscritto all'albo gestori categoria 8, giusto?. Se invece si dovesse trattare di intermediazione tra due impianti, in cui il primo recupera e certifica, ed il secondo riceve la merce già certifica come EoW, il discorso sarebbe il medesimo del caso numero uno, giusto? Diverso ancora sarebbe il caso di materiale ancora considerato rifiuto, perché in questo caso sarebbe necessario il FIR e dunque l'intermediario dovrebbe essere regolarmente iscritto all'albo. Spero che tutte le mie conclusioni siano correte.
Qualcuno di voi sa anche come bisogna comportarsi in casi analoghi, in cui però la merce EoW oppure il rifiuto valica i confini esteri oppure dall'estero arriva in italia?

Grazie
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Messaggio  beltrale Sab Feb 20, 2016 5:21 pm


Si tratta di rottami ferrosi e metallici, che vengono regolarmente recuperati da impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti e che vengono successivamente selezionati, trasformati e certificati come EoW secondo i regolamenti UE 333 e 715, destinati infine ad industrie siderurgiche e metallurgiche. Dunque, come da mia deduzione, trattandosi di merci, l'intermediario può anche non essere iscritto all'albo gestori categoria 8, giusto?
SBAGLIATO: si tratta di RIFIUTI fino a quando non cessano di esserlo ovvero da quando, dal secondo impianto CERTIFICATO vanno ad industrie siderurgiche: quindi se il tuo contatto è il primo impianto è RIFIUTO, se è il secondo è EoW.

Se invece si dovesse trattare di intermediazione tra due impianti, in cui il primo recupera e certifica, ed il secondo riceve la merce già certifica come EoW, il discorso sarebbe il medesimo del caso numero uno, giusto?
QUESTO E' GIUSTO solo nel caso in cui tu intermedi la MERCE del primo (già certificato EoW) e fai la trattativa commerciale con il secondo

Diverso ancora sarebbe il caso di materiale ancora considerato rifiuto, perché in questo caso sarebbe necessario il FIR e dunque l'intermediario dovrebbe essere regolarmente iscritto all'albo.
NON ESISTE MATERIALE ANCORA CONSIDERATO RIFIUTO.. esistono i RIFIUTI..punto e basta.. con i relativi adempimenti e soggetti.



si.. ma a questo punto non ho capito.. tu lo sei già intermediario? cosa ti dicono gli impianti con cui lavori? .. perchè se sono impianti CERTIFICATI, e AUTORIZZATI, come minimo sapran bene la differenza tra rifiuto e EoW.

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Messaggio  alexbach Dom Feb 21, 2016 11:34 am

Ok, forse mi sono espresso male, ma comunque è tutto molto chiaro.
Il quesito fondamentalmente era questo:
Se io costituisco una ditta che commercializza, attraverso l'intermediazione, solo materiale EoW regolarmente certificato da impianti di recupero con destinazione altri impianti, acciaierie e fonderie, sono costretto ad avere un'iscrizione alla Categoria 8? O questa necessità sia avrebbe solo dal momento in cui io deciderò di commercializzare rifiuti, che siano essi rottami o quant'altro?

Grazie
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Messaggio  Aurora Brancia Dom Feb 21, 2016 2:59 pm

alexbach ha scritto:... O questa necessità sia avrebbe solo dal momento in cui io deciderò di commercializzare rifiuti, che siano essi rottami o quant'altro?
Quello che si sta cercando di farti mettere a fuoco è che rifiuti è un concetto giuridico, non un concetto esteriore, nè di forme o di pesi o di volumi.
Una nave intera può essere un rifiuto, così come può non esserlo 1 solo bullone, restando nel campo dei materiali metallici.
se tratti in qualche modo, anche solo commercialmente, rifiuti hai necessità di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, altrimenti no.
Sperando di poter esserti "illuminante", quelli che dal 2010 si chiamano EoW, end of waste ossia materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti, cfr. art. 184-ter d.lgs. 152/06 e s.m.i., prima si chiamavano Materie Prime Secondarie ovvero MPS. Per avere la qualifica di EoW un qualcosa deve uscire da un processo di trattamento del rifiuto che possa consentirne l'assegnazione.
A parità di materiale, se tratti materiali provenienti dal produttore e se il produttore stesso li qualifica rifiuti sono tali, perchè solo il produttore può decidere se per lui quelli e proprio quelli sono rifiuti o meno. Se il produttore li classifica come sottoprodotti del proprio ciclo produttivo, sempre che abbiano tutti i requisiti previsti in art. 184-bis e sempre che il suo oggetto sociale ne preveda la commercializzazione anche come attività commerciale secondaria, allora non sono rifiuti  e nemmeno EoW bensì materiali, giuridicamente parlando.  

_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  PiazzaPulita Lun Feb 22, 2016 4:29 pm

alexbach ha scritto:Ok, forse mi sono espresso male, ma comunque è tutto molto chiaro.
Il quesito fondamentalmente era questo:
Se io costituisco una ditta che commercializza, attraverso l'intermediazione, solo materiale EoW regolarmente certificato da impianti di recupero con destinazione altri impianti, acciaierie e fonderie, sono costretto ad avere un'iscrizione alla Categoria 8? O questa necessità sia avrebbe solo dal momento in cui io deciderò di commercializzare rifiuti, che siano essi rottami o quant'altro? Grazie

piccola domanda: questi rottami EoW li vorresti commercializzare con o senza detenzione?
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