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Deliberazione n. 4 del 18 novembre 2015

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Deliberazione n. 4 del 18 novembre 2015 Empty Deliberazione n. 4 del 18 novembre 2015

Messaggio  Admin Gio Nov 26, 2015 10:44 am

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/066-Del04_18.11.2015.pdf
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Deliberazione n. 4 del 18 novembre 2015 Empty Re: Deliberazione n. 4 del 18 novembre 2015

Messaggio  Aurora Brancia Gio Nov 26, 2015 1:05 pm

un po' mi lascia perplessa constatare che si faccia una circolare per ribadire un concetto costituzionalmente sancito, ossia che dinanzi alla legge siamo tutti uguali.
Anche perchè facendolo in quel modo, di fatto stanno avallando che l'art. 256 c.1 del d.lgs. 152/06 valga per qualcuno in un modo e per altri in un altro: e non mi pare mica bello  Evil or Very Mad  

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Deliberazione n. 4 del 18 novembre 2015 Empty Re: Deliberazione n. 4 del 18 novembre 2015

Messaggio  Admin Gio Nov 26, 2015 2:22 pm

In realtà il regime di favore, che deriva da una norma di rango primario (art. 212, c. 5, TUA), permane.
La delibera vuole superare, nei limiti di azione del Comitato nazionale, un problema pratico che conduceva a paradossi: poichè i provvedimenti di iscrizione sono rilasciati senza indicazione dei codici CER (per tale tipo di iscrizione non era richiesta la perizia giurata dei veicoli, ora attestazione di idoneità del RT) in teoria, nell'ambito dei servizi svolti dal Comune o dai Comuni, si sarebbero potute trasportare anche delle barre di uranio con un Ape.
Quello che non mi è chiaro è cosa si debba intendere per "rappresentate formalmente incaricato" e se tale dichiarazione debba intendersi come attestazione di idoneità tecnica.
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Nov 26, 2015 3:28 pm

il regime "di favore" di cui all'art. 5 ultimo periodo non mi pare riguardi gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 8 e al comma 9, però...
Secondo me, men che mai riguardo c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; .
Donde la mia lettura della circolare e relativa perplessità.
Se sono in errore, soprattutto per il c.8 per quanto prima riportato, indicami per piacere dove sto sbagliando e come, altrimenti non mi correggerò maissimo: sono terribilmente testarda ....
Il che, alla fine, mi spetta anche, essendo io prima di tutto femminuccia e subito dopo anche piuttosto attempata  Wink  

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Messaggio  Admin Gio Nov 26, 2015 4:01 pm

Il comma 8 si applica ai soggetti declinati espressamente dalla norma: "produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno".
Il comma 15 demanda a un apposito decreto la discplina, tra l'altro, dell'"individuazine di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni". Tale decreto è il DM 120/2014.
L'iscrizione di aziende speciali, consorzi di comuni e societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è effettuata mediante "comunicazione", da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 16, comma 2 del DM 120/2014. Tale DM non prevede, all'interno della comunicazione, l'attestazione dell'idoneità tecnica dei veicoli.
Deriva da ciò il mio secondo dubbio, perchè non mi pare che il decreto attribuisca al comitato centrale la facoltà di derogare dai contenuti della comunicazione tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 16.
Non mi meraviglierei se dovesse partire qualche ricorso al TAR, come già accaduto in passato (http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/053-Circ1309_28.09.2006.pdf).

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Messaggio  Aurora Brancia Gio Nov 26, 2015 6:02 pm

Grazie, capo Admin...
Se potessi permettermi di riassumere.... legiferanti allo sbaraglio.

In ogni caso, sì: il Comitato Nazionale è proprio quello che stabilisce i criteri specifici anche per l'idoneità tecnica, sta scritto nell'art. 11 c.4 del DM 120/2014. Deliberazione n. 4 del 18 novembre 2015 Immagi11
Tuttavia, un DM è atto amministrativo, la disposizione legislativa di riferimento è e resta il 152/2006, quindi hanno già sbagliato, fino a oggi, se hanno deciso intanto di accettare le richieste di iscrizione di a) aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni; senza una comprovata (per quanto in autodichiarazione) disponibilità di attrezzatura tecnica necessaria, tra cui in particolare dei mezzi d'opera così come previsto appunto dal comma 9, che si applica anche alle "aziende speciali" di cui al comma 5 dell'art. 212.
Mica l'ho citato per fare numero, prima, quel comma 9...
Si sono appena appena apparati, adesso. Diciamo che ad oggi chiunque si senta leso nel proprio diritto imprenditoriale da questa incostituzionale ed illecita iscrizione delle "aziende speciali, etc. etc." nell'Albo in procedura semplificata a mio avviso ha diritto a ricorere al TAR di pertinenza, e se la spunta potrebbe anche andare a valutare la possibilità di risarcimento del danno.
Era infatti prima della circolare che l'avevano preso grosso, lo "zarro".

La costituzione sta lì apposta, con i suoi gloriosi art. 3 e, in questo caso, anche con art. 97.

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